Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 18/2017

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2017.

Pubblicato: 30/01/2017 In vigore dal: 30/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive FPLD applicate alle aziende agricole per l'anno 2017 e come variano in base al tipo di azienda?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 18/2017 stabilisce le aliquote contributive al Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti (FPLD) per le aziende agricole che impiegano operai a tempo determinato e indeterminato durante l'anno 2017. Per le aziende agricole generiche, l'aliquota complessiva è fissata al 28,70%, di cui 8,84% a carico del lavoratore e 19,86% a carico del datore di lavoro. Questa misura rimane invariata rispetto al 2016 poiché, nonostante la variazione negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (-0,1%), la normativa prevede un limite minimo di adeguamento non inferiore a zero.

Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (trasformazione, manipolazione di prodotti agricoli e lavorazione di prodotti alimentari), l'aliquota è più elevata e fissata al 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. Questa differenziazione riflette la natura più complessa di tali attività rispetto all'agricoltura tradizionale.

La circolare richiama inoltre le disposizioni relative ai contributi INAIL, che rimangono invariati: 10,1250% per l'assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l'addizionale infortuni. Sono inoltre confermate le agevolazioni per zone tariffarie (montane, svantaggiate e non svantaggiate), che prevedono riduzioni del contributo dovuto rispettivamente del 75%, 68% e 100%.

Per i datori di lavoro agricoli è fondamentale applicare correttamente queste aliquote nel calcolo dei contributi mensili, rispettando i minimali e massimali di legge, e verificare se l'azienda rientra nelle categorie agevolate per zona geografica.

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Riferimento normativo

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2017.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 31/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 18 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2017. SOMMARIO: 1. FPLD per la generalità delle aziende agricole. 2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. 3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2017 per gli operai agricoli dipendenti. 4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2017. 1. FPLD per la generalità delle aziende agricole. Nel calcolo delle aliquote di tale settore si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997. Quest’ultimo, all’articolo 3, primo comma, prevede che – a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena. La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, stabilisce che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat sia pari a –0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016. Per l’anno 2017, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,70%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge. 2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale. L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1, comma 769, della legge n. 296/2006. Conseguentemente, anche per l’anno 2017, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. 3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2017 per gli operai agricoli dipendenti. Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure: Contribuzione Misura Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250 Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185 4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2017. Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010. Territori Misura agevolazione D.L. Dovuto Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) - 100% Montani 75% 25% Svantaggiati 68% 32% Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n 845. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 18/2017 è il riferimento normativo per le aliquote contributive FPLD nel settore agricolo, applicabile a operai dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente i contributi previdenziali, distinguendo tra aziende agricole ordinarie e aziende con processi industriali, e per applicare le agevolazioni territoriali previste dal D.lgs. 146/1997 e dalla legge 335/1995.

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