Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.
Un beneficiario di NASpI può trasferirsi all'estero e continuare a percepire l'indennità di disoccupazione?
Spiegato da FiscoAI
Sì, secondo la Circolare INPS 177/2017, un beneficiario di NASpI può recarsi all'estero in qualsiasi paese (comunitario o extracomunitario) e continuare a percepire l'indennità, indipendentemente dalle motivazioni dell'espatrio (ricerca di lavoro o altri motivi) e dalla durata della permanenza. La normativa ha superato il precedente sistema che differenziava le conseguenze in base alle ragioni dell'allontanamento. Tuttavia, il beneficiario rimane vincolato agli obblighi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana: deve rispettare il patto di servizio sottoscritto e gli obblighi di presentazione e partecipazione alle attività previste. La violazione di questi obblighi comporta sanzioni (decurtazione o decadenza della prestazione) applicate secondo le regole ordinarie. Per chi si trasferisce in un paese dell'Unione Europea alla ricerca di occupazione, esiste uno speciale regime comunitario che consente l'esportabilità della prestazione per tre mesi senza obbligo di rispettare le regole di condizionalità; dal quarto mese in poi, anche in questo caso, tornano in vigore gli obblighi di condizionalità italiana. La circolare chiarisce che il principio di condizionalità è lo strumento principale per prevenire allontanamenti prolungati ingiustificati.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.
Indice:
1. Premessa
2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Roma, 28/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 177
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI:
beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di
un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.
Indice:
1. Premessa
2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca
di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
SOMMARIO: A seguito di parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui
casi di beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano in Paese
comunitario o non comunitario, si illustrano di seguito le nuove modalità
operative cui attenersi in ordine alla erogazione della suddetta indennità di
disoccupazione.
1. Premessa
Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da significativi mutamenti che hanno riguardato il
fronte sociale e quello relativo all’assetto normativo di diverse prestazioni previdenziali.
In particolare, con riferimento alla NASpI, hanno assunto notevole rilevanza sia innovazioni che
riguardano profili connessi alla collettività che quelle conseguenti al completamento dei Decreti
attuativi postulati dalla legge 183/2014 (Jobs act).
Da una parte, si è, infatti, assistito a un sempre maggiore ricorso alla mobilità delle persone
sul territorio; dall’altra, hanno inciso le modifiche all’impianto normativo in materia di politiche
attive del lavoro declinate dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente, in relazione a richieste di chiarimenti utili a definire anche situazioni di
contenzioso, è stato interessato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di
acquisire indicazioni in merito agli indirizzi da seguire con riferimento alla titolarità
dell’indennità NASpI per i soggetti che si recano all’estero.
Alla luce degli orientamenti espressi dal citato Ministero, con la presente circolare, si forniscono
le indicazioni che seguono.
2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o
per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
Innovando rispetto all’orientamento seguito fino ad ora dall’Istituto in materia di
indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un
lavoro o per motivi diversi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inteso superare il
sistema delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto
percettore di NASpI a recarsi al di fuori del territorio Italiano e ha ritenuto, altresì, di
prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa
assenza.
Va, peraltro, ricordato che, con riferimento alla nuova disciplina della NASpI, in mancanza di
una specifica previsione normativa sull’argomento, il rafforzamento dei meccanismi sulla
“condizionalità” della prestazione collega il sistema di progressive sanzioni espressamente e
tassativamente previste al concreto inadempimento (“mancata presentazione” e “mancata
partecipazione”, comunque “in assenza di giustificato motivo”) degli obblighi assunti dal
percettore con la sottoscrizione del patto di servizio[1].
In particolare, il Ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui
agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità
comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione - è idonea di per sé ad impedire un
allontanamento per periodi di lunga durata.
Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario,
cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese
comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la
prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di
condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle
conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Si osserva che il suddetto nuovo orientamento, frutto dell’evoluzione normativa in tema di
rafforzamento della normativa sulla condizionalità, è stato adottato anche dalle recenti
sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n.
21564 del 18 settembre 2017.
Posto questo criterio di carattere generale, si precisa quanto segue.
Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione
Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza
sociale - definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile
2004[2]-che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità
di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico
dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto
principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.
Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di
un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del
beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a
stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.
Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione
Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi
previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di
disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la
generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione
NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e
che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad
essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la
cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a
seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e
dallo stato di disoccupazione.
In attuazione dell’orientamento fin qui esposto, non rilevando le motivazioni e la durata
dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI, le Strutture territoriali che ricevano dai
servizi per l’impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità di cui ai citati
articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 150/2015, dovranno procedere all’applicazione delle relative
sanzioni attenendosi alle indicazioni di cui alla circolare n. 224 del 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. articolo 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
[2] Cfr. circolare Inps n. 85/2010, punti 5 e 6.
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La Circolare INPS 177/2017 disciplina la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) per beneficiari che espatriano, coordinando l'esportabilità della prestazione con i meccanismi di condizionalità previsti dal D.Lgs. 150/2015, il patto di servizio e le regole comunitarie di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004). Consulenti del lavoro e gestori di pratiche di disoccupazione devono verificare il rispetto degli obblighi di presentazione, partecipazione e disponibilità al lavoro anche per percettori all'estero, applicando le sanzioni previste in caso di inadempimento.
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