Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda per accedere all'assegno integrativo del Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico secondo la Circolare INPS 176/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 176/2017 disciplina le procedure per richiedere l'assegno integrativo erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal Decreto interministeriale n. 86985 del 2015 e modificato dal Decreto interministeriale n. 97510 del 2016. Questo fondo si applica alle aziende di trasporto pubblico che occupano mediamente più di cinque dipendenti e fornisce una prestazione integrativa rispetto alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Le aziende devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS (www.inps.it), indirizzandola al Comitato Amministratore del Fondo tramite la Struttura territoriale INPS competente per la matricola di accentramento contributivo, oppure presso la sede INPS dove insiste la sede principale dell'azienda. La procedura è unica per tutti i Fondi di solidarietà che prevedono l'erogazione dell'assegno integrativo.
Al momento della presentazione, l'azienda deve selezionare il Fondo trasporto pubblico e allegare il verbale di accordo o la comunicazione sindacale, insieme ai dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto previsto. L'importo della prestazione non deve essere indicato dall'azienda poiché viene stimato automaticamente dall'INPS sulla base dei dati forniti; al termine dell'invio, l'azienda riceve una ricevuta di presentazione e il prospetto dei dati trasmessi.
L'assegno integrativo è calcolato in due fasi: durante il periodo di coesistenza con la NASpI (integrazione di importo) e nel periodo successivo (integrazione di durata di 6 mesi). Nel primo periodo, l'importo mensile corrisponde alla NASpI spettante per i primi tre mesi più una maggiorazione fissa di 173 euro; nel secondo periodo, l'importo è calcolato sulla retribuzione teorica con applicazione della contribuzione correlata al 33%.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 176
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del
9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto interministeriale n.
97510 del 17 ottobre 2016. Modalità di presentazione della domanda
di assegno integrativo.
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le modalità per la
presentazione on –line delle domande di accesso all’assegno
integrativo per il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale delle aziende di trasporto pubblico.
1.Premessa
2.Presentazione delle domande di assegno integrativo
3.Istruzioni operative
Premessa
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “ Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione
della legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di integrazione
salariale e di fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo unico ed abrogando
la previgente normativa contenuta all’art. 3, commi 1, da 4 a 45, della legge n.92/2012.
I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del Decreto Legislativo n.
148/2015, sono istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali
previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo 26 citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere
ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche,
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei
lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al
finanziamento di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi
di solidarietà alternativi e facoltativi.
Il Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 dispone che il Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico provvede
all’erogazione di una prestazione integrativa rispetto alla prestazione pubblica (NASpI) al fine
di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Con Decreto interministeriale n.97510 del 17 ottobre 2016 è stato modificato sia l’ambito di
applicazione del Fondo, esteso alle aziende che occupano mediamente più di cinque
dipendenti, che le prestazioni riconosciute individuando criteri, priorità e limiti per l’erogazione
delle stesse (cfr circ. n. 160/2017).
Con la presente circolare si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di
accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo trasporto pubblico.
2. Presentazione della domanda di assegno integrativo
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno
previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.
Per l’accesso all’assegno integrativo le aziende devono presentare domanda esclusivamente in
via telematica indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la
Struttura territoriale INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le
aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla
circolare n.80 del 25/06/2014, o, in subordine, alla Struttura territoriale INPS presso cui
insiste la sede principale dell’azienda.
3. Istruzioni operative
Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati,
rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.
Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. E’
accessibile dalla scheda descrittiva della Prestazione, denominata Fondo Trasporto pubblico,
reperibile tramite la funzione “Cerca” presente nella pagina principale. Nella scheda
prestazione in alto a destra occorre cliccare il pulsante Accedi al Servizio e poi inserire il codice
fiscale e il Pin rilasciato dall’Istituto.
In alternativa è possibile selezionare direttamente il servizio denominato “Fondi di solidarietà:
assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione” nell’elenco alfabetico dei servizi,
accessibile dal menu della pagina principale Prestazioni e servizi>Tutti i servizi.
Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande
nonché l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa,
nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della presentazione, deve selezionare il Fondo trasporto pubblico,
allegando il verbale di accordo o la comunicazione sindacale ed i dati analitici dei lavoratori
secondo il prospetto allegato (all. 1), che costituiscono parte integrante della domanda. Nella
domanda non deve essere indicato l’importo della prestazione in quanto lo stesso è stimato in
automatico dall’Istituto in base ai dati forniti dall’azienda. L’importo stimato è messo a
disposizione dell’azienda. Si allega un esempio di calcolo dell’assegno integrativo (all. 2).
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e
sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande protocollate verranno inviate alle strutture
territoriali competenti per l’istruttoria ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione
Generale, al Comitato Amministratore.
Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale
Ammortizzatori Sociali; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la
gestione da parte delle sedi.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 2
FONDO TRASPORTO PUBBLICO
Stima Assegno Integrativo per tutto il periodo di coesistenza con l'indennità NASpI
(integrazione di importo)
Durata massima della NASpI in considerazione della contribuzione degli ultimi quattro anni
Voci Dati
Retribuzione lorda mensile € 2.344,13
NASpI totale spettante € 22.344,90
Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi € 1.198,68
Maggiorazione fissa € 173,00
Giornate NASpI spettanti 728
Giornate Assegno Integrativo spettanti 728
Determinazione dell’importo spettante: Dati calcolati
Importo spettante mensile (Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi + Maggiorazione fissa) € 1.371,68
Importo spettante giornaliero (Importo spettante mensile / 30) € 45,72
Importo spettante totale (Importo spettante giornaliero * Giornate Assegno Integrativo spettanti) € 33.286,10
Importo spettante netto (Importo spettante totale – NASpI totale spettante) € 10.941,20
Importo spettante netto giornaliero (Importo spettante netto / Giornate Assegno Integrativo spettanti) € 15,03
Stima Assegno Integrativo per il periodo successivo all'indennità NASpI
(integrazione di durata di 6 mesi)
Voci Dati
Retribuzione teorica € 2.344,00
Numero Mensilità 13
Giornate Assegno Integrativo spettanti (pari a 6 mesi) 182
Giornate Contribuzione Correlata spettanti (pari a 6 mesi) 182
Determinazione dell’importo spettante: Dati calcolati
Importo spettante mensile (Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi + Maggiorazione fissa) € 1.371,68
Importo spettante giornaliero (Importo spettante mensile / 30) € 45,72
Importo spettante totale (Importo spettante giornaliero * 182) € 8.321,53
Determinazione dell’importo della correlata:
Per il periodo di integrazione di durata è dovuta la contribuzione correlata calcolata ai sensi dell'art. 40 legge 183 del 2010.
Aliquota 33%
Retribuzione teorica calcolata (Retribuzione teorica * Numero Mensilità / 12) € 2.539,33
Applicazione dell'Aliquota alla Retribuzione teorica calcolata € 837,98
Fascia retributiva mensile oltre la quale si applica l'incremento dell'1% per il 2017 € 3.844,00
Retribuzione teorica calcolata < Fascia retributiva mensile per il 2017 -
Calcolo della Contribuzione Correlata € 837,98
FONDO TRASPORTO PUBBLICO
Stima Assegno Integrativo per tutto il periodo di coesistenza con l'indennità NASpI
(integrazione di importo)
Durata massima della NASpI in considerazione della contribuzione degli ultimi quattro anni
Voci Dati
Retribuzione lorda mensile € 2.875,00
NASpI totale spettante € 23.938,26
Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi (abbattimento al massimale) € 1.300,00
Maggiorazione fissa € 173,00
Giornate NASpI spettanti 728
Giornate Assegno Integrativo spettanti 728
Determinazione dell’importo spettante: Dati calcolati
Importo spettante mensile (Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi + Maggiorazione fissa) € 1.473,00
Importo spettante giornaliero (Importo spettante mensile / 30) € 49,10
Importo spettante totale (Importo spettante giornaliero * Giornate Assegno Integrativo spettanti) € 35.744,80
Importo spettante netto (Importo spettante totale – NASpI totale spettante) € 11.806,54
Importo spettante netto giornaliero (Importo spettante netto / Giornate Assegno Integrativo spettanti) € 16,22
Stima Assegno Integrativo per il periodo successivo all'indennità NASpI
(integrazione di durata di 6 mesi)
Voci Dati
Retribuzione teorica € 3.270,00
Numero Mensilità 13
Giornate Assegno Integrativo spettanti (pari a 6 mesi) 182
Giornate Contribuzione Correlata spettanti (pari a 6 mesi) 182
Determinazione dell’importo spettante: Dati calcolati
Importo spettante mensile (Importo NASpI spettante per i primi 3 mesi + Maggiorazione fissa) € 1.473,00
Importo spettante giornaliero (Importo spettante mensile / 30) € 49,10
Importo spettante totale (Importo spettante giornaliero * 182) € 8.936,20
Determinazione dell’importo della correlata:
Per il periodo di integrazione di durata è dovuta la contribuzione correlata calcolata ai sensi dell'art. 40 legge 183 del 2010.
Aliquota 33%
Retribuzione teorica calcolata (Retribuzione teorica * Numero Mensilità / 12) € 3.542,50
Applicazione dell'Aliquota alla Retribuzione teorica calcolata € 1.169,03
Fascia retributiva mensile oltre la quale si applica l'incremento dell'1% per il 2017 € 3.844,00
Retribuzione teorica calcolata < Fascia retributiva mensile per il 2017 -
Calcolo della Contribuzione Correlata € 1.169,03
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La Circolare INPS 176/2017 è il riferimento normativo per le aziende di trasporto pubblico che devono richiedere l'assegno integrativo del Fondo di solidarietà, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Consulenti del lavoro e responsabili HR consultano questa circolare per comprendere le modalità di presentazione telematica della domanda, il calcolo dell'integrazione salariale in coesistenza con la NASpI, e la determinazione della contribuzione correlata secondo l'articolo 40 della legge 183/2010.
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