Un percettore di NASpI può svolgere contemporaneamente attività professionale autonoma e continuare a ricevere l'indennità di disoccupazione? Con quali limiti e obblighi?
Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 174/2017 consente al beneficiario di NASpI di svolgere attività professionale autonoma mantenendo la prestazione di disoccupazione, ma con una riduzione dell'80% del reddito previsto dall'attività. Questo si applica ai liberi professionisti iscritti a casse previdenziali specifiche (ingegneri, avvocati, infermieri, ecc.) e il limite massimo di reddito consentito è di 4.800 euro annui. Chi supera questo limite decade dalla prestazione. L'obbligo principale è comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo presunto, anche se pari a zero, pena la decadenza dalla prestazione. La comunicazione deve essere effettuata sia per attività nuove che per attività preesistenti alla presentazione della domanda di NASpI. È importante sottolineare che la semplice iscrizione a un albo professionale o l'apertura di partita IVA non sono sufficienti a determinare automaticamente lo svolgimento di attività: l'INPS verificherà se l'attività sia effettivamente esercitata.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.
Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
Rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva.
Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 23/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 174
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.
Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di
disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di
attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
Rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di
partita IVA attiva.
Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo
all’autoimprenditorialità.
SOMMARIO: Indice:
Premessa e quadro normativo.
1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi
derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini
professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività
sportiva dilettantistica
2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi
da prestazioni di lavoro occasionali
3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi
derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti
iscritti a specifiche casse
4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi
derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario
4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di
amministratore, consigliere e sindaco di società
4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e
di società di capitali
4.b.1. Premessa
4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
4.b.3 Soci di società di capitali
5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di
partita IVA sulla indennità di disoccupazione
6. Implementazioni procedurali
7. Incentivo all’autoimprenditorialità
7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto
7.b. Adempimenti del richiedente
Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessarie
alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori
attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate
nelle circolari n.94 e n.142 del 2015. Sono inoltre contenute precisazioni in
merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.
Premessa e quadro normativo
L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015
individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il
soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che
comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.
In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato
instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione
di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante
instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative
confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto
all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al
caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa
autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata
a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.
La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate
aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l. n. 25
del 2017 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero
e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Si deve osservare tuttavia che, da quando è stata introdotta in maniera più significativa
rispetto al passato - in particolare con la legge n. 92 del 2012 - la possibilità di svolgere
attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l’esperienza
operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire
riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete
agli operatori dell’Istituto.
A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, si
riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili
pertanto sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpI
ancora in corso.
La considerazione di regola adottata nell’impostazione seguita è quella secondo cui, nell’ipotesi
di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente
inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad
attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una
forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di
disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015
rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione
per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione
dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o
di impresa individuale.
Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti
titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra
risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario,
possono comunque contare su altro gettito.
1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse
di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo
svolgimento di attività sportiva dilettantistica
L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono
assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi
erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto.
Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage
e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a
fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente -
non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa
remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e
tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento
professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della
prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative
remunerazioni.
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di
ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali
figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la
prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione
involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina di
cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione
erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i
compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro
un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della
domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva
dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il
beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative
all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di
lavoro occasionali
Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno
2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali,
individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la
possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività
lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento
alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000
euro.
Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal
prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può
svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a €
5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i
compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione
NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel
caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività
professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti
(ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla
disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti
professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse
non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di
disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che
comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla
prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI
che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo
alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.
Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui
descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la
compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della
prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al
riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a €
4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarne anche ove sia pari a zero.
4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo
svolgimento di attività in ambito societario.
4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e
sindaco di società
L’art.50, comma 1 lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che
sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché
gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di
cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”.
Ciò premesso, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione
delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015
in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale
svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a €
8.000.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarne anche ove sia pari a zero.
4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di
capitali
4.b.1. Premessa
Preliminarmente ed in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l’articolo 44, lett.
e) del già richiamato TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla
partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle società. In detta fattispecie, ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non
riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di
impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la
prestazione per intero.
Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro
subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro
dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.lgs. n.22 del 2015 in
tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di
contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da
ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarne anche ove sia pari a zero.
4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di
abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei
Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di
impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione
dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale
svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di
coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei
Commercianti.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a €
4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarne anche ove sia pari a zero.
4.b.3 Soci di società di capitali
Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili
alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è
applicabile la previsione dell’art.10 del d. lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di
svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente
alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da
capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi
da capitale possa percepire la prestazione per intero.
Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile - in assenza di
svolgimento di attività lavorativa - la previsione del richiamato art.10 del d.lgs. n. 22 del 2015
con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.
Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto
segue.
E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il
socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla
qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività
prevista dall’oggetto sociale.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a
€ 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarne anche ove sia pari a zero.
5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla
indennità di disoccupazione
L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola
sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo
soggetto.
Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare
iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della
domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui
possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche
quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura
territoriale, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale,
verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato.
Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio
con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se
l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.
La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro
inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività
lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti
alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura
di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro
preventiva intercettazione.
In attesa dell’adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la
preesistenza di una titolarità di partita IVA o l’ iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia
queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l’attività
sia effettivamente svolta contattando l’interessato. E’ infatti possibile che quest’ultimo abbia
omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta.
Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di
attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata.
Ove le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data
antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non
potrà essere erogata.
6. Implementazioni procedurali
In relazione a tutta la casistica delineata nella presente circolare, al fine di limitare il più
possibile omissioni da parte degli assicurati dovute a scarsa dimestichezza con la materia e
tuttavia potenzialmente pregiudizievoli nei confronti della loro situazione di bisogno, oltre alle
disposizioni sopra impartite destinate agli operatori dell’Istituto, è in fase di implementazione il
flusso di invio telematico delle domande attraverso il quale si chiederà espressamente al
richiedente la prestazione di disoccupazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività
lavorativa e se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali.
Verrà inoltre richiesta l’eventuale sussistenza di iscrizione ad Albi Professionali, e l’eventuale
titolarità di Partita IVA. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se, a fronte
dell’iscrizione all’Albo professionale e/o della titolarità di partita IVA, si svolga effettivamente
attività di lavoro.
Si fa riserva di successivo messaggio per informare dell’avvenuto rilascio.
7. Incentivo all’autoimprenditorialità
7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto
L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione
della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo
complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di
incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento.
Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in
quanto attività di lavoro autonomo;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza
di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale
conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al
Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella
corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del
socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio
della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente,
può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a
quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità
(circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio
nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla
natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso
fiscalmente reddito di impresa.
Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale
conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad
attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo
all’autoimprenditorialità.
7.b. Adempimenti del richiedente
Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della
NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via
telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era
preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro
delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7
del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007.
Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 174/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La disciplina della NASpI in relazione all'attività autonoma trova fondamento negli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 22/2015, che regolano la compatibilità tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro subordinato o autonomo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare il limite di 4.800 euro, la riduzione dell'80% del reddito dichiarato, e gli obblighi di comunicazione tempestiva all'INPS per evitare decadenza. La normativa distingue tra liberi professionisti iscritti a casse specifiche, società di persone e società di capitali, applicando regimi diversi in base alla natura giuridica dell'attività e alla qualificazione fiscale del reddito prodotto.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.