Quali sono i requisiti economici che un nucleo familiare deve possedere per accedere al Reddito di Inclusione (ReI)?
Spiegato da FiscoAI
Il ReI richiede che il nucleo familiare soddisfi contemporaneamente cinque condizioni economiche. In primo luogo, l'ISEE deve essere non superiore a 6.000 euro e l'ISRE non superiore a 3.000 euro. In secondo luogo, il patrimonio immobiliare (esclusa la casa di abitazione) non può superare 20.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare ha un limite base di 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente oltre il primo, fino a un massimo di 10.000 euro. Inoltre, il nucleo non deve possedere autoveicoli o motoveicoli immatricolati negli ultimi 24 mesi (salvo quelli con agevolazioni per disabili) né navi o imbarcazioni da diporto. Questi requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'erogazione del beneficio e vengono verificati dall'INPS con cadenza trimestrale, richiedendo l'aggiornamento dell'ISEE alla scadenza della sua validità per evitare la sospensione della prestazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 22/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 172
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante
“disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà”.
SOMMARIO: Con la presente circolare s’illustra la misura di contrasto alla povertà,
introdotta dal D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017, denominata Reddito di
inclusione (ReI). Viene, inoltre, illustrato il riordino delle prestazioni
assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, operato dal decreto
medesimo e la conseguente rideterminazione del Fondo povertà a decorrere
dall’anno 2018.
Indice
Premessa e quadro normativo
1. Destinatari e requisiti
1.1.Requisiti di residenza e di soggiorno.
1.2.Requisiti familiari.
1.3.Requisiti economici.
2. Decorrenza e durata.
3. Misura.
4. Modalità di presentazione della domanda.
4.1.Punti per l’accesso.
5. Riconoscimento del ReI.
6. Erogazione del ReI.
6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni.
6.2.Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate.
7. Valutazione multidimensionale del bisogno.
8. Progetto personalizzato.
9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
10. Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza.
10.1.Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli
appuntamenti previsti dal progetto personalizzato.
10.2.Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto
presso il centro per l’impiego.
10.3.Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato.
10.4.Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
10.5.Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito.
11. Regime fiscale
12. Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa.
12.1 Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche.
13. Regime transitorio.
14. Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla
povertà.
14.1. SIA
14.2. ASDI.
14.3. Carta acquisti.
Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 (d’ora in poi decreto legislativo) ”recante
disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (allegato 1),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato
in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al contrasto
della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, ha
istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (d’ora in poi ReI).
Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale. Ha carattere universale
ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed
all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa,
finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:
a) un beneficio economico;
b) una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito
di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la
situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di
servizio, di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva
di occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.
Il ReI, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, nel limite delle risorse
disponibili nel Fondo Povertà, costituisce livello essenziale delle prestazioni. Lo stesso è
erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta
ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia
rilevabile la situazione economica di bisogno.
Il Piano nazionale per la lotta alla povertà ed all’inclusione sociale disciplina l’estensione della
platea del beneficiari ed il graduale incremento dell’entità del beneficio economico, nei limiti
delle ulteriori risorse eventualmente stanziate sullo stesso Fondo povertà.
La situazione economica di bisogno, ai fini del riconoscimento del ReI, viene dichiarata
mediante DSU, presentata non oltre la data della domanda di ReI.
Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa.
Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto
personalizzato, pena l’applicazione delle sanzioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n.
147 del 15 settembre 2017.
Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione
della DSU, volte a percepire in maniera illegittima la prestazione o ad aumentare l’importo
della stessa.
Responsabile per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del ReI è il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Per agevolare l’attuazione del ReI, nonché per promuovere forme partecipate di
programmazione e monitoraggio, l’articolo 16 del decreto legislativo istituisce un Comitato per
la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo e un Osservatorio sulle povertà,
che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del
Terzo settore ed esperti.
Le regioni e le province autonome, nell’ambito delle loro competenze, adottano specifici atti di
programmazione per l’attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali, anche nella
forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo. Inoltre, le medesime regioni e province autonome possono anche rafforzare la
stessa prestazione per i propri residenti, ampliando la platea dei beneficiari o incrementando
l’ammontare del beneficio economico, mediante l’utilizzo di risorse proprie.
1. Destinatari e requisiti.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa
presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso,
congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del
nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo
familiare del richiedente.
1.1. Requisiti di residenza e di soggiorno.
Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo
precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione
della domanda.
1.2. Requisiti familiari.
Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce
che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con
riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della
domanda, in una delle seguenti condizioni:
A -presenza di un componente di età minore di anni 18;
B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo
tutore;
C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
D - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di
disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per
la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da
almeno tre mesi.
Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del
parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica
e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi
dalla data presunta del parto.
In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche
i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).
Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di
qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la
disoccupazione involontaria[1].
1.3. Requisiti economici.
Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett.
b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata
del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI[2] non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad
euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta
di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo
di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE
e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una
variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In
quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della
domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione
della sezione ReI-Com del modello di domanda (cfr. paragrafo 9).
Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione
ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18,
sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE
ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà
comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti
minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole
tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. In presenza di una attestazione ISEE con
omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal
D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30
giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.
L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.
Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il
nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di
autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti
la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171.
2. Decorrenza e durata.
Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un
periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la
durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i
quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da
quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione
del SIA, come meglio specificato nel successivo paragrafo 14.1.
Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo
che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.
Tuttavia, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche a seguito di
valutazioni sull’efficacia del ReI, in termini di fuoriuscita dall’area della povertà in relazione alla
durata del beneficio, potrà prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le
durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di
dodici mesi per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al
rinnovo stesso.
3. Misura.
Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari,
su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza
corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di
cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013[3],
nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.
La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in
quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno
sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80
euro).
Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
Gli importi così determinati, ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4, del citato articolo 4, sono
suscettibili di riduzioni nei seguenti casi:
1. in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo
familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del ReI è
ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti. I trattamenti assistenziali considerati
sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei singoli
enti erogatori, ivi compreso l’Istituto (art. 4, comma 2, del decreto legislativo).
Si precisa che in caso di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei
trattamenti considerati viene calcolato posteriormente all’erogazione, rapportandolo al numero
di mesi cui lo stesso si riferisce.
Nel caso, invece, di erogazioni in un’unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai
titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei
dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore.
Non sono comprese nel valore mensile dei trattamenti assistenziali che incidono sull’importo
della prestazione:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI,
individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito
territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Infine, l’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo prevede che, ai fini della detrazione dei
trattamenti assistenziali di cui all’articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti beneficiari dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190
del 2014, viene dedotto dal ReI il solo incremento dell’assegno previsto per i nuclei familiari in
una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro
annui, pari ad 80 euro mensili.
1. in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio
economico del ReI è ridotto dell’ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti
assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. Infine, i redditi
eventualmente non già compresi nell’ISR sono dichiarati all’atto della richiesta del
beneficio secondo le modalità di comunicazione per la variazione della situazione
lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare, così come specificate nel successivo
paragrafo 9.
In sostanza, il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al ReI non necessariamente comporta
il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall’eventuale fruizione
di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della
situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi del nucleo le
eventuali spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7.000 euro annui, incrementato di 500 euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% degli eventuali redditi annui da
lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 euro). L’ammontare del beneficio economico
del ReI viene, quindi, determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di
componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie[4].
4. Modalità di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo, la domanda di ReI deve essere presentata, nel
rispetto dei termini temporali indicati nel successivo paragrafo 13, presso i comuni o altri punti
di accesso, identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda
predisposto dall’Inps, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allegato alla
presente circolare (allegato 2), e disponibile altresì sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4.1.Punti per l’accesso.
Ai senti dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, sulla base degli atti di
programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo
14, comma 1, del medesimo decreto, i punti per l’accesso sono concretamente indentificati dai
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, l’elenco di tali punti
deve essere comunicato da ciascun ambito territoriale all’INPS, alla regione di competenza e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne darà diffusione sul proprio sito istituzionale.
5. Riconoscimento del ReI.
I comuni, eventualmente per il tramite degli ambiti territoriali cui appartengono, comunicano
all’INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte
dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice
fiscale del richiedente.
Gli ambiti territoriali e i comuni verificano, altresì, i requisiti di residenza e di soggiorno di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, comunicandone l’esito, attraverso le
medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla
richiesta del ReI.
Gli ambiti territoriali e i comuni verificano anche, in caso sia stata indicata in sede di domanda,
la sussistenza del requisito familiare di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo, relativo alla presenza di una donna in condizione di gravidanza accertata, come
risultante da idonea documentazione medica rilasciata da Struttura pubblica attestante lo stato
di gravidanza e la data presunta del parto.
L’INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il
possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri
archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’INPS
con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di
aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.
In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali,
nonché delle verifiche effettuate dall’Istituto, il ReI è riconosciuto dall’INPS condizionatamente
alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all’articolo 6, eventualmente nelle forme
del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione ai sensi dell’articolo
5, comma 5 del decreto legislativo. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato
dall’INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla
comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di ReI da parte dei Comuni
o degli ambiti territoriali.
Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione
dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fatto
salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all’articolo 25, comma 2 (cfr. paragrafo 13)
e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte
mensilmente.
6. Erogazione del ReI.
Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.
La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non
superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9,
comma 7, del decreto legislativo. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già
previsti per la Carta acquisti.
In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, tale limite mensile di prelievo di contante
potrà essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.
Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti
mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze.
La suddetta carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a. –
Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emetterà
contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della
Carta ReI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione,
tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.
Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare
la Carta ReI, presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà
avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Prima di poter utilizzare la Carta ReI il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In
ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta
chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.
Poste Italiane è il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-
legge n. 112 del 2008. L’utilizzo della carta per i prelievi di contante presso gli ATM dei
circuiti bancari, comporta l’applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l’utilizzo
presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l’applicazione di una commissione pari a euro
1.
Il saldo e la lista movimenti sono verificabili presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a..
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo della carta saranno disponibili sul sito internet di Poste
Italiane.
6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legislativo, i beneficiari del ReI accedono
all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano
le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l’apposita dichiarazione di
responsabilità prevista al quadro E della domanda. La compilazione del quadro E equivale alla
presentazione della domanda al Comune. In tal caso, pertanto, il Comune dovrà istruire la
richiesta utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno per nuclei
familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno
soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso all’assegno al nucleo con tre o più figli minori
accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente
in vigore.
6.2. Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate.
L’articolo 9, comma 11, del decreto legislativo, prevede, inoltre, che le agevolazioni relative
alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo
1, comma 375, della legge n. 266 del 2005, e quelle relative alla compensazione per la
fornitura di gas naturale, che sono state estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9,
del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i
beneficiari della Carta acquisti.
A questi ultimi è estesa l’agevolazione per la fornitura di gas naturale.
D’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le predette agevolazioni potranno
essere richieste, in sede di domanda di ReI, subordinatamente all’adozione di un apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il
gas e il sistema idrico.
7. Valutazione multidimensionale del bisogno.
In base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo, ai servizi alla persona previsti
dal ReI si accede previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di
vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.
L’analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:
a) le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) la situazione economica;
c) la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
d) l’educazione, istruzione e formazione;
e) la condizione abitativa;
f) le reti familiari, di prossimità e sociali.
A tale fine, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune
programma un’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della
domanda di ReI.
Tale analisi preliminare ha l’obiettivo di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le
scelte successive che porteranno alla definizione del progetto personalizzato ed è effettuata da
operatori sociali appositamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come connessa in via
esclusiva alla sola dimensione della situazione lavorativa, l’articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo prevede che il progetto personalizzato sia sostituito dal patto di servizio, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca
intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo[5].
In tali casi, a norma del successivo comma 6 del succitato articolo, il comune, responsabile
dell’analisi preliminare, verifica l’esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta
tempestivamente il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il
patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata
effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti
servizi dell’ambito territoriale per le successive comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione
del beneficio economico del ReI.
Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di
analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore
sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, sempre afferenti alla
rete dei servizi territoriali, a loro volta identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del
nucleo più rilevanti, emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai
servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.
L’équipe multidisciplinare acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti preesistenti relativi
ai membri del nucleo.
Si precisa che l’équipe multidisciplinare non viene formata, oltre che nei casi di cui al citato
comma 5, anche laddove, in esito all’analisi preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non
ne emerga la necessità.
In tal caso, il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato,
eventualmente in versione semplificata.
8. Progetto personalizzato.
L’articolo 6 del decreto legislativo prevede che l’erogazione del ReI sia condizionata alla
sottoscrizione del progetto personalizzato, fatta salva la norma transitoria di cui all’articolo 25,
comma 2.
Pertanto, a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto
personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare, entro venti giorni lavorativi dalla
data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, la sottoscrizione
del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca
intensiva, è comunicata dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio
economico del ReI.
In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non può essere erogato, fatto salvo quanto
previsto per il regime transitorio (cfr. paragrafo 13).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo
familiare, come emersi nell’ambito della valutazione multidimensionale, alcuni elementi:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al
superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e
all’inclusione sociale[6];
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al
beneficio economico connesso al ReI[7];
c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da
parte dei componenti il nucleo familiare[8].
Si precisa, inoltre, che i beneficiari del ReI possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
n. 150 del 2015.
La definizione del progetto, anche nella sua durata, avviene secondo principi di proporzionalità,
appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo rilevate in sede
di valutazione multidimensionale, nel rispetto delle risorse disponibili. La durata del progetto
può anche eccedere la durata del beneficio economico.
Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve
essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.
Il progetto prevede l’individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente,
di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio,
attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.
Inoltre, nel progetto sono definite le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica e di
eventuale revisione, tenendo conto della soddisfazione e delle preferenze espresse dai
componenti il nucleo familiare.
Nell’ipotesi in cui uno o più componenti il nucleo familiare siano già stati valutati dai
competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al
decreto in trattazione, si provvede ad integrare la valutazione e la progettazione secondo i
principi e con gli interventi e i servizi di cui all’articolo 6 del decreto.
9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
L’articolo 11 del decreto legislativo disciplina la compatibilità del ReI con lo svolgimento di
attività lavorativa.
Secondo il dettato della norma, quindi, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività
lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri
relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo, così come dettagliati nel precedente paragrafo 1.3
I componenti del nucleo percettore del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa,
sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto
derivante da tale attività.
Tali comunicazioni devono essere veicolate, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa,
tramite il modello ReI–Com, allegato alla presente circolare (allegato 3).
Esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica
di bisogno, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell’ISEE e
dell’ISRE, è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della
comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
Laddove, invece, a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri la mancanza del
predetto requisito della condizione economica di bisogno, la prestazione viene posta in
decadenza, a far data dal mese successivo alla rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma
che ha determinato la variazione dell’ISEE.
Le predette comunicazioni ReI-Com sono effettuate anche all’atto della richiesta del beneficio,
nelle ipotesi in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non
rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, in corso di validità ed utilizzato ai fini dell’accesso alla
prestazione.
Precisamente, dovrà essere compilata l’apposita sezione ReI-Com della domanda,
contestualmente alla presentazione della stessa, qualora nel quadro D sia stata selezionata
l’opzione “uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad
esempio per l’ISEE 2017, l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2015; per l’ISEE 2018,
l’attività deve essere iniziata dopo l’1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente
occorre compilare la sezione ReI–Com della presente domanda.”
Diversamente, non occorrerà compilare la sezione ReI–Com laddove nessun componente del
nucleo familiare svolga attività lavorativa, ovvero le attività lavorative svolte da uno o più
componenti del nucleo familiare siano state avviate tutte prima del 1° gennaio dell’anno di
riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’anno di riferimento è il
2015; per l’ISEE 2018, l’anno di riferimento è il 2016).
I dati contenuti nella sezione ReI-Com della domanda verranno utilizzati per aggiornare i valori
ISEE ed ISRE, ai fini della verifica della sussistenza del diritto e, in caso affermativo, della
misura del beneficio.
10. Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza.
L’articolo 12 del decreto legislativo disciplina in primo luogo le sanzioni, nonché la sospensione
e decadenza dal ReI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal
lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato.
Inoltre, il medesimo articolo 12 prevede ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del
ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU.
10.1. Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti
previsti dal progetto personalizzato.
Il comma 1, del citato articolo 12, stabilisce che i componenti del nucleo familiare debbano
attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.
I componenti in età attiva del nucleo familiare possono essere convocati, oltre che secondo il
calendario previsto nel progetto, anche nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non
più di 72 ore secondo le modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.
Pertanto, nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle
convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo
componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:
la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima
mancata presentazione;
la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata
presentazione;
la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi
dalla data del provvedimento di decadenza.
10.2. Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il
centro per l’impiego.
L’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce che, nelle ipotesi di mancata
partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di
un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:
• la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata
presentazione;
• la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in
caso di ulteriore mancata presentazione.
Infine, il successivo comma 5 stabilisce la decadenza dal beneficio in parola e, per gli
interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi in cui, da parte anche di un
solo componente il nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, si verifichi una mancata
partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad ogni altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) e
all’articolo 23, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata
accettazione di un’offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell’articolo 25 del medesimo
decreto legislativo.
Anche per le ipotesi di decadenza dal beneficio sopra riportate, il ReI può essere richiesto solo
decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.
10.3. Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto
personalizzato, di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c) e d) del decreto legislativo, ovvero
degli altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di
cui all’articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni
medesimi.
Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, la figura
di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i
tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.
In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni
necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento
della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati,
successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data
del provvedimento di decadenza.
10.4. Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo, nel caso in cui il nucleo familiare
abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe
spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di
quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ma si applicano le seguenti sanzioni:
la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un
incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un
incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un
incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data
del provvedimento di decadenza.
Ai sensi del successivo comma 8, nel caso in cui, invece, il beneficio economico del ReI sia
stato fruito per intero illegittimamente, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in
assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione
dell’indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto legge n. 78 del 2010, si applica con le seguenti modalità:
nella misura minima (pari a 500 euro), in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto
un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio
su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio
su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un
incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore.
La sanzione è comunque applicata nella misura massima (pari a 5.000 euro) nel caso in cui i
valori dell’ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o
superiori a due volte le soglie indicate all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.
In caso di decadenza dal beneficio, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data
del provvedimento di decadenza.
Si precisa, infine, che in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a
quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi
dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Nel caso la mancata presentazione di una nuova
DSU da parte del nucleo dia luogo ad una indebita percezione del beneficio economico del ReI
ovvero alla percezione del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe
spettato, oltre al recupero di quanto illegittimamente percepito, è prevista l’erogazione delle
sanzioni di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, sopra richiamate, in ragione dell’ammontare del
beneficio su base mensile indebitamente percepito.
Fatta salva l’ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo
modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a
beneficiare della prestazione, è necessario presentare anche una nuova domanda di ReI. Tale
domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale
caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo
formatosi a seguito della variazione.
10.5.Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito.
L’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo, nonché il recupero
dell’indebito derivante da dichiarazione mendace, di cui ai suesposti commi 7 e 8, avviene ad
opera dell’INPS.
Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà.
L’INPS dispone, inoltre, in caso di decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
I servizi di volta in volta competenti comunicano, nelle modalità stabilite dall’INPS, i fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 12 del decreto
legislativo (mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio). Tali
comunicazioni devono avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi
dell’evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità
successiva. L’INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di
decadenza dal beneficio.
Si precisa, in ultimo, che la mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e
contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
11.Regime fiscale.
Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 del DPR n. 601 del 1973.
12. Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa.
L’articolo 18 del decreto legislativo ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non
è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i
requisiti richiesti. Ugualmente, il successivo articolo 19 ha statuito che a far data dal 1°
gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che
abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla
medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già
riconosciuto.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo, la dotazione del Fondo
Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, ed in 1.845
milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono
determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle
somme di cui all’articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019
(art. 20, c. 1, secondo periodo).
Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa annuali, ai sensi del successivo comma 2, l’INPS
accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari
alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato.
Si precisa che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai
sensi del predetto comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità
finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del
decreto di cui al periodo precedente, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono
sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti
delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.
Il monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI è curato dall’INPS, che invia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze,
secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri, entro il giorno 10 di ogni mese, la
relativa rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei
relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.
In ogni caso l’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell’economia e delle finanze il raggiungimento, da parte dell’ammontare di
accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai
sensi del comma 1, secondo periodo.
Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell’esercizio di
competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel
medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al
comma 1.
12.1 Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche.
L’articolo 25 del decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate
provvedano alle attività previste dallo stesso decreto, con esclusione di quanto stabilito ai
sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 8, in materia di servizi sociali e all’articolo 20, comma 1,
relativo alla Carta ReI, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. Regime transitorio.
Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, il ReI può essere richiesto, secondo le modalità
indicate nel paragrafo 4 della presente circolare, a far data dal 1° dicembre 2017. Si precisa
che coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, e non sono già
beneficiari di SIA, in caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l’ISEE entro il
termine del primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio.
Si precisa altresì che coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal primo gennaio
2018, devono essere comunque in possesso, all’atto della presentazione della domanda,
dell’attestazione ISEE 2018.
Per l’anno 2018, inoltre, in fase di avvio del REI, in deroga a quanto previsto all’articolo 9,
comma 6 del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in
assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
Il beneficio resta, comunque, sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro
sei mesi dal mese di prima erogazione.
Il Piano per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi
informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l’impiego e dei tempi di definizione dei
progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga
alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il
quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso.
A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in
possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di
permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle
erogazioni.
L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI,
pari a 18 mesi, come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.
14. Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
14.1. SIA.
Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 si è provveduto a riordinare le
prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA
non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a
quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA
non potranno più essere presentate.
Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il
beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA
continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui
all’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto
di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016.
Peraltro, i predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI
secondo le modalità esposte nel paragrafo 4 della presente circolare, fatta salva la fruizione del
beneficio maggiore.
In tal caso, la durata del beneficio economico del ReI prevista dall’articolo 4, comma 5, è
corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, resta salvo
l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 6, ove
necessario.
Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione del
beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI.
Nei casi in cui, diversamente, non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso
di fruizione del beneficio, il ReI può comunque essere richiesto senza soluzione di continuità
nell’erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, ma in ogni caso non prima della
data del 1° dicembre 2017.
L’intero periodo di fruizione del SIA è, anche in questo caso, dedotto dalla durata del ReI come
definita dall’articolo 4, comma 5. Anche quando la richiesta di ReI avvenga dopo il termine
della erogazione del SIA, la durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da
quella del ReI.
14.2. ASDI.
Ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2018 l’ASDI non è più
riconosciuto. Sono fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro la stessa data.
Pertanto, l’autorizzazione di spesa per l’ASDI, di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto
legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente
nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019.
Per l’anno 2018, al fine di garantire la prestazione in favore di coloro che hanno maturato il
diritto alla data del 1° gennaio 2018, è accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere
sulle risorse del Fondo Povertà.
In relazione all’effettivo utilizzo di tali risorse, a seguito di comunicazione dell’INPS
dell’esaurimento delle erogazioni, nonché dell’ammontare complessivamente erogato, la quota
non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento, disposto sulle risorse del Fondo
Povertà a legislazione vigente, è rimosso a partire dall’anno 2018.
14.3. Carta Acquisti.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2018, ai
nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto
richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta,
assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.
Di conseguenza, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall’articolo
1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, confluiscono nel Fondo Povertà, che è
conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Al momento della pubblicazione della presente circolare, gli ammortizzatori sociali che
vengono erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, oltre alla NASpI, sono
i seguenti: ASDI, Mobilità (ordinaria o in deroga), Trattamenti speciali edili, ASpI, MiniASpI,
Dis-coll, disoccupazione agricola.
[2] L’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza
corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni.
[3] I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo
familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 2013, sono i seguenti:
NUMERO COMPONENTI PARAMETRO
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il
nucleo familiare. Tuttavia, l’applicazione del tetto massimo di importo annuale comporta
l’abbattimento dell’importo massimo annuo erogabile ad un nucleo di 5 componenti, nella
misura di 5.284,80 euro, e l’effettiva mancata applicazione dell’incremento di 0,35 per ciascun
ulteriore componente.
[4]
Numero Soglia di riferimento in sede di Beneficio massimo
componenti prima applicazione mensile
1 2.250,00 € 187,50 €
2 3.532,50 € 294,38 €
3 4.590,00 € 382,50 €
4 5.535,00 € 461,25 €
5 o più 5.824,80 € 485,40 €
[5] Tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare
che sia abile al lavoro e non occupato.
[6] Gli obiettivi generali ed i risultati specifici sono definiti nel progetto personalizzato e
devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come
effetto dei sostegni attivati;
b) costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena
condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con
l’indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
[7] I sostegni, caratterizzati da specifici interventi e servizi, includono gli interventi e i servizi
sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della
formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere
ai sensi della legislazione vigente.
[8] Gli impegni a svolgere le specifiche attività sono dettagliati nel progetto personalizzato, con
particolare attenzione ai seguenti aspetti:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto, di norma a carattere
mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato, in ragione delle
caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di
servizio stipulato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al
programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto e, in
caso si rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per
l’impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da
professionisti sanitari.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (1).
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2017, n. 240.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l'altro, il
Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019, ed in particolare l'articolo 1, comma 238, che dispone, tra l'altro,
l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81,
comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e in particolare
l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell'assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16
che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29
agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali
tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Definizioni
Art. 1. Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti
definizioni:
a) «povertà»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione
economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a
condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al
reddito di inclusione, all'articolo 3;
b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli
altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza
corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata
per l'accesso al Reddito di inclusione - ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella
DSU;
m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato
ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilità»: persona per la quale sia stata accertata una
condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai
fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria
percepite dai componenti il nucleo familiare;
q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale
in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi
che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza,
orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi
in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di
identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;
r) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281,
e successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come
integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3;
v) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del
2015, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, già denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Capo II
Misura nazionale unica di contrasto alla povertà
Art. 2. Reddito di inclusione - ReI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di
seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto
alla povertà e all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei
mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà, come
definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed è articolato in due
componenti:
a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo
5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.
4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e
degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere
su una quota delle risorse del Fondo povertà, ai sensi dell'articolo 7.
5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale
incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse
eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, sono disciplinati con il
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, definito ai
sensi dell'articolo 8.
6. Il ReI è richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni
che si coordinano a livello di ambito territoriale, è riconosciuto dall'INPS previa
verifica del possesso dei requisiti ed è erogato, per la componente di cui al
comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico
secondo le modalità di cui all'articolo 9.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedeltà nelle
dichiarazioni, la situazione economica è dichiarata mediante DSU precompilata
sulla base delle informazioni già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria,
avuto riguardo alla possibilità di aggiornare la situazione reddituale, secondo le
modalità di cui all'articolo 10.
8. Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa secondo i limiti
definiti ai sensi dell'articolo 11.
9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i
beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 12. Sanzioni sono altresì applicate ai sensi del medesimo articolo nel
caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali
rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per
effetto delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il
beneficio economico.
10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a
livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le
regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per
l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche
nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 14.
Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai
propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalità di cui al
medesimo articolo 14.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile
dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalità di
cui all'articolo 15.
12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonché di promuovere forme
partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per
la lotta alla povertà, che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio
sulle povertà, che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti
delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalità di
funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.
13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse
disponibili nel Fondo Povertà.
Art. 3. Beneficiari
1. Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al
momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente
che richiede la misura deve essere congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento
di presentazione della domanda;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del
richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di
euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente
all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e
secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del
tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti
condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei
ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone
con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini
dell'accesso al ReI il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione
come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una
delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di età minore di anni 18;
b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore
ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La
documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta
del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del
beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data
presunta del parto;
d) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che
si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo,
dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia
cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la
disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna
prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in
stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
3. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o
autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da
parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Art. 4. Beneficio economico
1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro
3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente
alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di
cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per
cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite
dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un
dodicesimo del valore su base annua.
2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti
il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del
valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla
prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa
da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato
posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si
riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità
aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali
trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi
all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.
3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio
economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui
all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché
eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare,
il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è
ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali
eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non
già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e
valutati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
5. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo
non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se
non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di
rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non
superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in
termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del
beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio
per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la
durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di
un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio,
fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU
aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5
si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a ciascun nucleo familiare
formatosi a seguito della variazione.
7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa
dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il beneficio può essere
richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo
residuo non goduto.
Art. 5. Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale
1. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le
autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma
1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta
informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata
degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza
nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono
concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito
territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di
competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà
diffusione sul proprio sito istituzionale.
2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di
vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In
particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimità e sociali.
3. La valutazione multidimensionale è organizzata in un'analisi preliminare,
rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito,
laddove necessario in base alla condizione del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il
termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per
l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante
colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del
progetto personalizzato. L'analisi preliminare è effettuata da operatori sociali
opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga
come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa,
il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20
del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo,
qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma
5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non
occupato.
6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi preliminare verifica
l'esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel più breve
tempo consentito il competente centro per l'impiego, affinché gli interessati
siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti
giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il
medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito
territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del
ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare
un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare
composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e
da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal
servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito
dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la
formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso
la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un progetto per
finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
valutazione di cui al presente comma. Le équipe multidisciplinari operano a
livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4,
disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Non si dà luogo alla costituzione di équipe multidisciplinari, oltre che nei
casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e
all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al
progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il
servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta
alla povertà, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate
linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale.
10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione
multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Progetto personalizzato
1. In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto
personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni
lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo
stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto,
eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima
sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione
del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima
applicazione all'articolo 25, comma 2.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come
emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in
un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo
necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è
condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel
progetto personalizzato e devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si
intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;
b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si
favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e
astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di
valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi
sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, nonché gli interventi
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie,
educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte
nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi
della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo
23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel
progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici
interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere specifiche attività, di cui al comma 2, lettera c), sono
dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti
aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto;
di norma la frequenza è mensile, se non diversamente specificato nel progetto
personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle
modalità organizzative dell'ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto
personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si
rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri
per l'impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute,
individuati da professionisti sanitari.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo
settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla
povertà. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte
dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco
riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe
multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno,
attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in
particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso
al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.
7. Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di
proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di
sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione
multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta
allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere la
durata del beneficio economico.
8. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del
nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze
con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella
valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento
attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.
9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno
prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una
figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il
coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della
realizzazione dello stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed
eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei
componenti il nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stato valutato dai
competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalità diverse da
quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la
valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli
interventi e i servizi di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneità e appropriatezza nell'individuazione degli
obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonché degli impegni, di cui al comma 2,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del
Comitato per la lotta alla povertà e d'intesa con la Conferenza unificata, sono
approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte
anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Art. 7. Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel
progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI
di cui all'articolo 5, comma 1;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la
componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5,
comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla
riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto
nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6,
una quota del Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per
il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie,
educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella
valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 262
milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota può essere rideterminata, in
esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo
8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà
attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima,
sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui
all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute
nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione
una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione
ovvero del Piano regionale con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al
complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio
e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva
attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti
territoriali di rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a
valere su risorse proprie, la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal
caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul
bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli
ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con
risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al
comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del
presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito
dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi
operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della
lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando
quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome
individuano le modalità attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i
servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i
beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento
all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di
permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la
tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali,
inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite
alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro,
secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n.
328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato
un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per
interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e
senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i
criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente
riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare
individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli
stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema,
nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite,
in coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione
adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5
novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,
comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di
rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico
monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne
dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.
Art. 8. Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale
1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del
graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori
risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, il Piano nazionale
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano»,
può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i
seguenti elementi:
a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i
valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le
caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, a partire da quelli con persone di
età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3,
comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del
bisogno, di cui al comma 2;
d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le
modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonché il parametro per cui tale
valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per
cento, fino all'unità;
e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio
secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti;
f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4,
comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando
comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base
annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;
a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere
elevato oltre detto ammontare;
g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla
povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al
quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui
all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e
dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo
della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della
dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei
beneficiari;
h) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale,
della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei
requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9;
l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonché le
categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima
Carta.
2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le
eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di
tutti i nuclei familiari nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Piano può
introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle
risorse disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione è
costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura
e alla situazione occupazionale.
3. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri
elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul
Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una
certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a
legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del
beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento. L'estensione della platea
è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o
superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2.
4. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Art. 9. Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI
1. Il ReI è richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1,
ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle
informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di
domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è
successivamente associata dall’ INPS.
2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li
compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e
nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS,
anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), secondo adeguate modalità telematiche predisposte
dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo
di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del
quale le richieste non sono esaminate.
3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attività di
cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS
nelle modalità di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni
lavorativi dalla richiesta del ReI.
4. L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al
comma 2, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle
informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni
collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico
e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni
rilevanti ai fini della concessione del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini
della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza
trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di
aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli
ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi del comma 3, nonché delle
verifiche effettuate dall'INPS, ai sensi del comma 4, il ReI è riconosciuto
dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato,
eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca
intensiva di occupazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. Il riconoscimento
condizionato del beneficio è comunicato dall'INPS agli ambiti territoriali e ai
comuni interessati entro il termine di cui al comma 4, primo periodo.
6. Il versamento del beneficio è disposto dall'INPS successivamente alla
comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima
applicazione all'articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla
richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.
7. Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta acquisti,
ridenominata per le finalità del presente decreto «Carta ReI». Oltre che per
l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la
possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla
metà del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla
valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo può essere rideterminato dal
Piano nazionale per la lotta alla povertà.
8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi
definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di permettere l'erogazione nelle modalità di cui al comma 7, le
disponibilità del Fondo Povertà, al netto della quota di cui all'articolo 7, comma
2, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un
apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per
essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi
rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio.
10. I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o più
figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla
rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di
gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI,
secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è
parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate
modalità semplificate di estensione del beneficio.
12. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali,
dai comuni, dall'INPS e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.
Art. 10. ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica
1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia
delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe
tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare
comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche
di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per
i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali,
per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione
dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto
alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali
sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è
resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al
cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle
entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita
delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore
dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per
consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma
2, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un
periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di
presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai
sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della
DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di
successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e
dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta
l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data,
la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31
agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1°
settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati
prendendo a riferimento l'anno precedente.
5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE
corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in
presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione
della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al
venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione
della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio
dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria
di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente
alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilità di richiedere
l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno
successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di
agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonché la verifica
delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la
verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte
degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.
Art. 11. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI è
compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare.
2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del
ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono
tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito
annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e, comunque, secondo
le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all'atto della
richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in
possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in
corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della
permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), il valore dell'ISEE e dell'ISRE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito
annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2,
a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del
beneficio economico connesso al ReI è corrispondentemente rideterminato
tenuto conto dell'ISR aggiornato.
Art. 12. Sanzioni, sospensione e decadenza
1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi
ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.
2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in età attiva del nucleo
beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno
24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo
progetto personalizzato.
3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle
convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto,
di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente
il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico del
ReI, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo
familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità, in caso di prima mancata
presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo
stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
5. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative
di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva
o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), e all'articolo 23,
comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata
accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del
medesimo decreto legislativo, in assenza di giustificato motivo, da parte anche
di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio
e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.
6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6, comma 5,
lettere c) e d), ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in
assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo
familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9,
richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.
Nel caso in cui il richiamo non produca l'adesione agli impegni previsti, la figura
di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli
impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso
sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi
per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della
sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni
richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la
decadenza dal beneficio.
7. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e
patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato
nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito il beneficio
economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,
fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la
sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si
applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base
mensile inferiore a 100 euro;
b) la decurtazione di due mensilità, nel caso in cui per effetto della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base
mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto della accertata
discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o
superiore a 200 euro.
8. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e
patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato
nella DSU, per effetto della quale il nucleo familiare abbia percepito
illegittimamente il beneficio del ReI, altrimenti non spettante, ferma restando
la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si applica nei seguenti ammontari:
a) nella misura minima, nel caso in cui per effetto della accertata
discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata
discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di
200 euro;
c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata
discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di
300 euro;
d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata
discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a
300 euro o superiore;
e) la sanzione è comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i
valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati,
siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all'articolo 3, comma 1,
lettera b).
9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a
quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro
due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai
commi 7 e 8 in ragione dell'ammontare del beneficio su base mensile
indebitamente percepito.
10. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonché il recupero
dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad opera dell’ INPS. Gli indebiti
recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà.
L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la
disattivazione della Carta ReI.
11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI può
essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di
decadenza nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi.
12. I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi compresi i casi di cui all'articolo 23,
comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle modalità
stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal
verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il
versamento della mensilità successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali
gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di
decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità
disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 13. Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI
1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con
l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento
all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla
regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di
rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la
programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con
quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.
2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le
seguenti funzioni:
a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI tra
i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito
dell'attività di comunicazione istituzionale;
b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge
n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della
comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla
povertà;
c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la
concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma
3, nonché ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo
all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in
sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno;
d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una
sezione specificamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all'articolo
19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione,
specificamente in attuazione dell'atto di programmazione o del Piano regionale
per la lotta alla povertà, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in
cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su
base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla
povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del
Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la
programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione
sociale;
e) favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari
del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui
all'articolo 6, comma 8;
f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le
modalità di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione degli interventi,
favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e
assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre
prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarità, ove ricorrano le condizioni
stabilite dalla relativa disciplina.
Art. 14. Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del
ReI
1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e
programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome
adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto,
anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di
programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello
essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e
nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore
territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di
programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono
comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota
del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione
nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi
alla determinazione della variazione.
3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla
povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base
triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo
Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle
indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla povertà.
4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla
povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già
definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli
altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la
formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI,
disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle
équipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete
finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti
territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province
autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione
integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad
ambiti territoriali non coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli
ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano
gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare
interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000.
Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale
di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai
propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con
misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all'articolo
2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino
l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia
autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento
richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero
presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui all'articolo 9,
comma 9.
7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia
autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei
residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del
Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con
apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al
comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri
territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto
alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico
modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla
prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla
misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i
flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso
delle anticipazioni della Provincia autonoma.
Art. 15. Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione del ReI
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze
in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti
con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI
attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale di cui all'articolo 22, un apposito servizio di
informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:
a) è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predispone il
Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio
del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, gli indicatori per il
monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli
essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi,
anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta
alla povertà;
c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato
per la lotta alla povertà e successiva intesa in sede di Conferenza unificata;
d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticità
nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di
monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e,
su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermi restando i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel
monitoraggio delle criticità, specifica attenzione è rivolta alla presenza in
organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle
eventuali carenze;
e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e
all'Osservatorio sulle povertà, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito denominato «INAPP»), di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per
l'identificazione di ambiti territoriali che presentino le particolari criticità di cui
al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4,
per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, è
costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema
informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalità
ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei
comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare,
sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei
progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, con informazioni
sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità
impiegate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta
alla povertà, predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle
altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI, nonché sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto
alla povertà, pubblicato sul sito internet istituzionale.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della
valutazione del ReI. La valutazione è operata, anche avvalendosi dell'INAPP
secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all'articolo 3 del
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Comitato per la lotta alla povertà, è individuato un campione di ambiti
territoriali, corrispondente a non più del dieci per cento dei nuclei beneficiari,
nel quale è effettuata la somministrazione di questionari di valutazione, previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le
modalità di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di
selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto
ordinariamente, l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla
sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari sono
acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le
modalità di cui all'articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle
attività di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono
essere altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta
motivata, per finalità di ricerca e valutazione.
6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il
concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione»
riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di
Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei.
Art. 16. Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà
1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, è istituito il Comitato per la lotta
alla povertà, di seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto
permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica
articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui
all'articolo 21.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale,
ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in
seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del
Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni
competenti.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi
e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà;
b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5,
comma 9, e all'articolo 6, comma 12;
c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per
l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera c);
d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni
finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto
annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.
4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio
del ReI, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione
sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato
«Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che
costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e
dell'inclusione sociale.
5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni
componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS,
dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in
materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti,
inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere,
in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà,
anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla
povertà estrema;
b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche
riscontrate, anche a livello territoriale;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI.
7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti
del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque
denominato.
Capo III
Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla
povertà
Art. 17. SIA
1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1°
gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo
le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilità di
richiedere il ReI con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al
presente comma è consentita la possibilità di prelievi di contante entro il limite
mensile di cui all'articolo 9, comma 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI
ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI
secondo le modalità di cui all’articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio
maggiore. Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente
l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA
in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell’articolo 4,
comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è
goduto del SIA, fatto salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo
le modalità di cui all’articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata
richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il
ReI può essere comunque richiesto senza soluzione di continuità
nell’erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3 e comunque non
prima della data di cui all’articolo 25, comma 1. L’intero periodo di fruizione del
SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4,
comma 5.
Art. 18. ASDI
1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli
aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce
integralmente nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019.
3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 è
accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
Povertà. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a
seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonché
dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è
disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo
Povertà a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 è rimosso.
Art. 19. Carta acquisti
1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti
minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il
beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta,
assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già
riconosciuto.
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, i risparmi a valere sulle
risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo 1, comma 156, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel Fondo Povertà che è
conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di
euro annui a decorrere dal 2019. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma pari a 55 milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190
del 2014.
3. In relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove,
in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a cura del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base
delle rendicontazioni inviate dall’ INPS, emerga una strutturale e certificata
possibilità di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190
del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono rideterminati l'integrazione del Fondo Povertà di cui al
medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma
1.
Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Povertà è
rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro
accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 1.845 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di
cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel
2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo
18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS
accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un
ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna
annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo
e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità
finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove
domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del
beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico
del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento
alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle
risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica, in ogni caso, nel
più breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte
dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta
per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
4. Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate
nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità
rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando
comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al
beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al
rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla
povertà, ai sensi dell'articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di
programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei
servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e
di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera c), nonché al finanziamento degli interventi di tutoraggio di
cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresì essere
utilizzate per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, per la
valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonché per le
iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici
utilizzi in ciascun anno.
Capo IV
Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi
sociali
Art. 21. Rete della protezione e dell'inclusione sociale
1. Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle
prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e
dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di
coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge
n. 328 del 2000.
2. La Rete è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne
fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province
autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i
venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7
aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia
coincidente con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualità di invitato permanente, un
rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo,
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo
settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in
occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di
cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei
medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete può costituire gruppi di lavoro
con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le
autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito
territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di
costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e
consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte
programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione
territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione
e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà,
quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del
Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti
annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi
cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse
disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le
priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a
specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi
di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime
modalità con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle
politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti
operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla
condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di
assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta
della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di
competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete può formulare proposte e pareri
in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi
sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per
la lotta alla povertà, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista
intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Le modalità di funzionamento sono stabilite con regolamento
interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica
della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono
assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione
in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello
regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Art. 22. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo
Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione
generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un
dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale.
Alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale è altresì trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai
fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e
supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i
limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione
della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale
di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la
Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo
4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL
sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo, nonché dei programmi cofinanziati con fondi nazionali
negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione
integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla povertà e la
promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione
sostenibile e di qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far
data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23. Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi
sociali
1. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le
autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e
gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e
la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di
un'offerta integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le
autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di
programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche
per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza
per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con
le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al
comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove opportuno, le attività
svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate
definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo,
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le
autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di
specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello
di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del
consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016,
finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e
continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo
restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
6. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le
autonomie locali, le regioni e le province autonome individuano altresì
strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e
nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la
previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove
compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della
promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali
previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei
2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o
adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino
l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti
dai programmi operativi nazionali.
Art. 24. Sistema informativo unitario dei servizi sociali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti
finalità:
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle
prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al
monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e
alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i
sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti
per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle
prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della
legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta
articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato
in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), è organizzato su base
individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS
e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e
comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo
delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai
comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province
autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante
ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito
disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di
prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile
dell'invio.
6. Le modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a),
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni
sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono
quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto
di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al
comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del
2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), è organizzato avendo
come unità di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta
conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi
attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire
la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali
residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento e
autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro
professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e
dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province
autonome. Le modalità attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei
sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la
Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre
informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonché con le
informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca
dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-
bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con riferimento ai dati
sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del
presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative della
Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le
informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti
pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del
collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del
1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese
disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
della salute nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di
competenza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono
rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con
le modalità di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili
agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province
autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti
locali, attesa la complementarietà tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle
erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano
richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento
ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni
erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal
comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto
delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi
informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli
concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 25. Disposizioni transitorie e finali
1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI può essere richiesto nelle modalità
di cui all'articolo 9. Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di
dicembre 2017 e non sono già beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere
aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.
2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto
all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico
pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto
personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è comunque
sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi
dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra
INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei tempi di definizione dei
progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è
prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonché
prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione,
il beneficio è sospeso ai sensi del secondo periodo.
3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre
2017 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera b), l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al
fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di
continuità nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA è comunque
dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4,
comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari
dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, è
dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in
una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
7.000 euro annui.
5. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito
ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 8, e all'articolo 20, comma 1, secondo
periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni
di bilancio.
7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.
Art. 26. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150.
Art. 27. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO 2
REDDITO DI INCLUSIONE
CHE COS’È E COME FUNZIONA
Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6
mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione
Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.
Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es.
centri per l’impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con
particolare riferimento agli enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli
obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a
svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di
una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.
Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
✓ requisiti familiari
presenza di una delle seguenti condizioni: un componente di minore età; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o
tutore; una donna in stato di gravidanza; un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
✓ requisiti economici
il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
- un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non
superiore a 3 mila euro
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due
persone e a 6 mila euro per la persona sola).
Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
✓ non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria
✓ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
✓ non possieda imbarcazioni da diporto.
Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche
dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione
economica, come ad esempio l’indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della
situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l’indicatore della
situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di
500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila
euro). L’ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione
delle famiglie. Per determinarne l’ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l’ISR come
sopra specificato.
La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui
confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della
numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE), come indicato nella tabella seguente (il
massimo è fissato dall’ammontare annuo dell’assegno sociale mensilizzato).
Numero
Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile
componenti
1 € 2.250,00 € 187,50
2 € 3.532,50 € 294,38
3 € 4.590,00 € 382,50
4 € 5.535,00 € 461,25
5 o più € 5.824,80 € 485,40
Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo,
mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.
Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri del nucleo
familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l’intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata
per l’accesso al ReI (ad es. attività lavorativa avviata l’anno precedente a quello in cui si fa richiesta del ReI). A tal fine, nella
situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI – Com della presente domanda.
In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo
familiare, dovrà essere compilato il modello ReI – Com, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio.
Il modello ReI – Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione
della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell’anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di
gennaio.
Si ricorda che per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di
validità. Quindi, coloro che presentano la domanda di ReI, a far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio),
devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la
domanda di ReI nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine
di evitare la sospensione del beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà della facoltà di
richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione
della domanda o decadenza dal beneficio.
Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l’intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di ReI. Tale
domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).
Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it; www.inps.it.
DOMANDA DI REDDITO DI INCLUSIONE
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io richiedente, consapevole che:
i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso
in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni dalla richiesta, è programmata l’analisi
preliminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuate dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno
uno o più colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, necessaria alla definizione del
progetto personalizzato
il beneficio non verrà erogato ovvero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato
i componenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la
cessazione dello stesso.
DICHIARO QUANTO SEGUE
QUADRO A _______________________________________________________________________________________
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
DATI DEL
RICHIEDENTE/ _______________________________________________________________________________________
TITOLARE Nome
DELLA CARTA DI
PAGAMENTO _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (*)
(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate
___________________ _________________ __________________________________
Data di nascita Sesso (M o F) Stato di cittadinanza
_____________________ ________________ _____________________________
Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita
____________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza
_____________________________ _________________ _________________
Comune di residenza Prov. CAP
Documento di riconoscimento:
________________ ____________________________________
Tipo Numero
Rilasciato da:
_____________________ _________________________________ __________________________
Ente Località Data (gg/mm/aaaa)
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
____________________________________________ ________________ __________ __________
Indirizzo Comune Prov. CAP
ULTERIORI DATI
____________________________ ___________________________________________________
PER LE
Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail
COMUNICAZIONI
(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un numero di cellulare verrà inviato un SMS
AI CITTADINI ad ogni accredito mensile; il servizio è gratuito)
(non obbligatori)
QUADRO B RESIDENZA
REQUISITI DI Residente continuativamente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
RESIDENZA E (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio)
CITTADINANZA
CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate)
Cittadino italiano
Cittadino comunitario
Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
indicare gli estremi del documento:
numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____________
eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _________________________
Questura che ha rilasciato il permesso
_____________________________________________________________
Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide
in possesso di analogo permesso
indicare gli estremi del documento:
numero del permesso ___________________________ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____________
Questura che ha rilasciato il permesso
_____________________________________________________________
Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
QUADRO C Dichiaro che all’atto della presente domanda il nucleo familiare non è variato rispetto alla attestazione
ISEE in vigore.
REQUISITI
FAMILIARI Dichiaro che nel predetto nucleo familiare, già dichiarato ai fini ISEE, al momento della presentazione della
domanda, è presente una o più delle seguenti situazioni:
(Riferiti al nucleo
(barrare una o più caselle)
familiare come
definito ai fini ISEE e un componente di età inferiore ad anni 18
risultante dalla DSU) una persona con disabilità e almeno un suo genitore o un suo tutore
una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa)
________________, come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una
struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima
di quattro mesi dalla data presunta del parto)
almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da
almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non
abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si
trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Nota bene: si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente
o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo
13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
QUADRO D Il sottoscritto è consapevole che per accedere al ReI il proprio nucleo familiare deve essere in possesso di una
Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti congiuntamente:
REQUISITI un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6.000 euro
ECONOMICI un valore dell’ISRE ai fini ReI, al netto delle maggiorazioni, di importo inferiore o uguale a 3.000 euro
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a
20.000 euro
un valore del patrimonio mobiliare di importo inferiore o uguale a:
▪ 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
▪ 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
▪ 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti.
Si precisa, che coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal 1° gennaio 2018 devono essere comunque
in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.
Nota bene:
▪ se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per
prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
▪ in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
▪ in presenza di ISEE corrente sarà, comunque, considerato quest’ultimo
l’INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un’attestazione ISEE in
corso di validità
il sottoscritto dichiara che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di NASpI o di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Il sottoscritto dichiara che:
nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa
le attività lavorative eventualmente svolte da uno o più componenti del nucleo familiare sono state avviate
tutte prima del 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l’ISEE
2017, l’anno di riferimento è il 2015; per l’ISEE 2018, l’anno di riferimento è il 2016)
uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1°
gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l’ISEE 2017, l’attività deve
essere iniziata dopo il 1° gennaio 2015; per l’ISEE 2018, l’attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio
2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI – Com della presente
domanda.
Il sottoscritto dichiara che:
nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero
motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
ai sensi della disciplina vigente
nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
QUADRO E REQUISITI AGGIUNTIVI PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE O PIÙ FIGLI MINORI DI 18 ANNI
(barrare se si verifica la condizione)
INFORMAZIONI
nel nucleo familiare sono presenti tre o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniuge/parte
AGGIUNTIVE
dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, di età inferiore a 18 anni
PER L’ACCESSO
(condizione necessaria a verificare il diritto all’assegno nucleo con almeno tre figli minori)
AD ALTRE
MISURE IBAN sul quale si chiede l’accredito:
(composto da 27 caratteri)
Nota bene: la compilazione della presente sezione equivale alla presentazione della domanda al Comune. I
nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso all’assegno al nucleo con tre o più
figli minori accederanno direttamente alla misura.
QUADRO F Io richiedente prendo atto che:
▪ in caso, di variazione nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i
CONDIZIONI
nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata.
NECESSARIE
Fatta salva l’ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o
PER GODERE
ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è
DEL BENEFICIO
necessario presentare una nuova domanda di ReI. Tale domanda può essere presentata senza la
necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al
nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione
▪ in corso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE a fini ReI saranno
verificati sulla base dell’ISEE in corso di validità, aggiornato sulla base delle informazioni relative alle
variazioni della situazione lavorativa
▪ tutti i componenti il nucleo familiare beneficiario del REI devono attenersi ai comportamenti previsti nel
progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal
progetto, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da
parte di un singolo componente il nucleo familiare. Tali sanzioni, a seconda della gravità della violazione,
possono portare alla decurtazione, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. In caso di
decadenza, il ReI potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa
▪ nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, si decade dal
beneficio.
Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro F
QUADRO G Dichiaro di aver preso atto che in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il
nucleo familiare, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli
non sottoposti alla valutazione della condizione economica.
QUADRO H Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del
2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai
SOTTOSCRIZIONE sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
DICHIARAZIONE
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
▪ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000
▪ la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere
▪ in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’anno di riferimento, è ristabilita con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la
compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio
▪ ove richiesto, dovrò compilare l’apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all’avvio e al
termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle domande
riferite a dati sensibili e giudiziari
▪ nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a
quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il
recupero di quanto versato in eccesso, si applicano – in relazione alla misura dell’incremento indebito - le
sanzioni della decurtazione (per una o due mensilità) e della decadenza del beneficio; in caso di
decadenza, il ReI potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa
▪ nel caso in cui il beneficio del ReI sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di
DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell’indebito
e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, si
applica, in relazione alla misura dell’indebita percezione, in misura variabile fino a 3.000 euro; il ReI potrà essere
nuovamente richiesto solo decorso un anno dalla decadenza
▪ in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti di eventuali variazioni nella composizione del nucleo
familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, si applicano le sanzioni di cui ai punti precedenti.
Luogo __________________ Data _______________ Firma ___________________________________
(gg/mm/aaaa)
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di
titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione del Reddito di Inclusione (ReI), che altrimenti non potrebbe essere attribuito.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente
funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell’INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre
Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del
trattamento.
I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere
esercitati rivolgendosi all’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito
803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
Informativa
1. In sede di avvio del ReI, per l’anno 2018, il versamento del beneficio economico viene disposto anche in assenza della
comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii la
comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione del beneficio, l’INPS
provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.
2. La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento “Carta REI” sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a
seguito della verifica dei requisiti e dopo che l’INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare
acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può
anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi
convenzionati. La carta può essere utilizzata per effettuare prelievi di contante entro un limite mensile pari a 240 euro, al
costo del servizio. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza
che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.
Mod. Domanda ReI
COD. MV56
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Reddito di Inclusione (ReI) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
sul pagamento
(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per
ciascuna variazione)
1 Modalità di compilazione
Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare,
nel rispetto dei parametri relativi alla condizione di bisogno del nucleo del richiedente la prestazione.
La presente sezione andrà compilata contestualmente alla presentazione della domanda di ReI, qualora nel
quadro D sia stata selezionata l’opzione “uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa,
avviata successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE”.
Ad esempio, nel caso in cui la condizione di bisogno sia attestata tramite l’ISEE 2017, la presente sezione dovrà
essere compilata laddove l’attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2015; ugualmente, in caso di condizione di
bisogno attestata tramite l’ISEE 2018, la presente sezione dovrà essere compilata qualora l’attività sia iniziata
dopo il 1° gennaio 2016.
Si precisa che, ai fini della compilazione del presente modulo, per reddito previsto si intende il reddito lordo che
si prevede di percepire nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa, calcolato rapportando la retribuzione
mensile al periodo in cui si prevede di lavorare.
Si rappresenta, infine, che se l’attività lavorativa comunicata tramite la presente sezione ReI-Com si protrae oltre
l’anno solare di presentazione della domanda, dovrà essere presentato il modello ReI-Com, entro il mese di
gennaio.
I dati contenuti nella presente sezione saranno utilizzati al fine di aggiornare gli indicatori ISEE e ISRE a fini ReI,
per permettere la verifica del diritto alla prestazione e la determinazione dell’importo del beneficio.
Mod. Domanda ReI
COD. MV56
Reddito di Inclusione (ReI) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
sul pagamento - 1/2
(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per
ciascuna variazione)
ALL’UFFICIO INPS DI
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL ReI
1 Dati identificativi del soggetto dichiarante in qualità di richiedente il ReI o appartenente al suo nucleo familiare
Io sottoscritto/a
COGNOME NOME
CODICE FISCALE NATO/A IL
GG/MM/AAAA
A PROV. STATO
CITTADINANZA
RESIDENTE* PROV. STATO
INDIRIZZO CAP
TELEFONO** CELLULARE**
INDIRIZZO E-MAIL***
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
1 Dichiaro all’atto della presentazione della domanda di ReI:
3 di svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , con un reddito previsto per
l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
presso il Datore di Lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 di aver iniziato un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato, anche di lavoro intermittente, dal _ _ _ _ _ _ _
al _ _ _ _ _ _ _ , con un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
(se l’attività si protrae oltre il termine del corrente anno solare, indicare comunque come termine conclusivo il 31 dicembre)
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
presso il Datore di Lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Qualora la residenza e il domicilio dell’utente non coincidano, dovrà essere indicato il domicilio dell’utente.
** Fornire obbligatoriamente almeno uno dei due dati. Il numero di cellulare, in particolare, potrà essere utilizzato dall’INPS per comunicazioni
automatiche tramite SMS inerenti alla domanda di prestazione.
*** Dato facoltativo (l’inserimento dell’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione).
OLLOCOTORP
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Mod. Domanda ReI
COD. MV56
Reddito di Inclusione (ReI) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
sul pagamento - 2/2
3 di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di aver avviato una attività di impresa individuale, a far data
dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
3 di aver iniziato attività lavorativa in forma parasubordinata, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto
per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
3 di aver iniziato attività di lavoro accessorio, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto per l’anno in
corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di ReI valide ai fini ISEE sono valorizzate per la verifica della permanenza
del requisito della condizione economica di bisogno e per la determinazione dell’ammontare del beneficio.
Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Dichiarazione di responsabilità
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono
a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000).
Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi
quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza
e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad
opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo
eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili per il
trattamento dei dati personali designati dall’Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata
fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L’Inps la informa, infine, che può esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente
domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.
ALLEGATO 3
Mod. ReI-Com
COD. MV57
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del Reddito di
Inclusione (ReI) intervenuti durante l’erogazione della misura
1 Comunicazioni mediante Mod. ReI-Com
Mediante il ReI-Com dovranno essere comunicate tutte le variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei
componenti il nucleo familiare, intervenute durante l’erogazione della misura, ai fini della verifica della
permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.
1 Modalità di compilazione
Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare,
nel rispetto dei parametri relativi alla condizione di bisogno del nucleo del richiedente la prestazione.
Mediante il ReI-Com devono essere comunicate all’Inps tutte le variazioni della situazione lavorativa e reddituale
dei componenti il nucleo familiare, intervenute durante l’erogazione della misura. Tale dichiarazione dovrà essere
trasmessa all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a pena di decadenza dal beneficio. Se
l’attività lavorativa dichiarata si protrae nel corso dell’anno solare successivo, il presente modello ReI-Com andrà
nuovamente trasmesso all’Inps entro il mese di gennaio, a pena di decadenza dal beneficio.
Inoltre, il presente modello ReI-Com andrà nuovamente trasmesso all’Inps, sempre entro il mese di gennaio e a
pena di decadenza dal beneficio, anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di
presentazione della domanda di ReI (compilando la sezione ReI-Com) che si protragga nel corso dell’anno solare
successivo.
Si precisa che, ai fini della compilazione del presente modulo, per reddito previsto si intende il reddito lordo che
si prevede di percepire nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa, calcolato rapportando la retribuzione
mensile al periodo in cui si prevede di lavorare.
La comunicazione all’Inps del reddito annuo lordo previsto derivante dall’attività lavorativa, attraverso il modello
ReI-Com, verrà utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno
(valore attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro; valore ISRE ai fini ReI non superiore a 3.000 euro).
Laddove a seguito dell’avvio dell’attività lavorativa si riscontri il venir meno del requisito della condizione
economica di bisogno, la prestazione verrà posta in decadenza, a far data dal mese successivo alla
rioccupazione o all’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE. Il nucleo familiare
beneficiario potrà continuare a utilizzare le somme residue percepite prima della predetta decadenza.
Mod. ReI-Com
COD. MV57
Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del Reddito di
Inclusione (ReI) intervenuti durante l’erogazione della misura - 1/2
ALL’UFFICIO INPS DI
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL ReI
1 Dati identificativi del soggetto dichiarante in qualità di richiedente il ReI o appartenente al suo nucleo familiare
Io sottoscritto/a
COGNOME NOME
CODICE FISCALE NATO/A IL
GG/MM/AAAA
A PROV. STATO
CITTADINANZA
RESIDENTE* PROV. STATO
INDIRIZZO CAP
TELEFONO** CELLULARE**
INDIRIZZO E-MAIL***
Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
1 Dichiaro, durante il periodo di erogazione della prestazione:
3 di aver iniziato/proseguito un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avviata in data _ _ _ _ _ _ _ , con un
reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
presso il Datore di Lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 di aver iniziato/proseguito un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato, anche di lavoro intermittente,
dal _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ _ , con un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
(se l’attività si protrae oltre il termine del corrente anno solare, indicare comunque come termine conclusivo il 31 dicembre)
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
presso il Datore di Lavoro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Qualora la residenza e il domicilio dell’utente non coincidano, dovrà essere indicato il domicilio dell’utente.
** Fornire obbligatoriamente almeno uno dei due dati.
*** Dato facoltativo (l’inserimento dell’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione).
OLLOCOTORP
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Mod. ReI-Com
COD. MV57
Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento del Reddito di
Inclusione (ReI) intervenuti durante l’erogazione della misura - 2/2
3 di aver iniziato/proseguito attività lavorativa in forma autonoma o di aver avviato/proseguito una attività di impresa
individuale, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
3 di aver iniziato/proseguito attività lavorativa in forma parasubordinata a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un
reddito previsto per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
3 di aver iniziato/proseguito attività di lavoro accessorio a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , e dalla quale deriva un reddito previsto
per l’anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _
l’attività è svolta 4 in Italia 4 all’Estero
Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di ReI valide ai fini ISEE sono valorizzate per la verifica della permanenza
del requisito della condizione economica di bisogno.
Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Dichiarazione di responsabilità
Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono
a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000).
Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi
quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire l’istanza
e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad
opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo
eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili per il
trattamento dei dati personali designati dall’Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata
fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L’Inps la informa, infine, che può esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente
domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.
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I requisiti economici del ReI si basano su ISEE, ISRE, patrimonio immobiliare e mobiliare, indicatori della situazione reddituale (ISR), e prova dei mezzi. Commercialisti e consulenti sociali devono verificare la compatibilità con altre prestazioni assistenziali, il calcolo della scala di equivalenza secondo il DPCM 159/2013, e le variazioni della situazione reddituale che richiedono aggiornamento della documentazione ISEE per mantenere l'idoneità al beneficio.
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