Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 17/2022

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici

Pubblicato: 31/01/2022 In vigore dal: 31/01/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2022 e come variano in base alla retribuzione oraria?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 17/2022 comunica gli importi aggiornati dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori domestici nell'anno 2022, determinati sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo (1,9% tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e gennaio 2021-dicembre 2021). La normativa si applica a tutti i datori di lavoro domestico e riguarda sia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, con aliquote contributive differenziate.

I contributi variano in base a tre fasce di retribuzione oraria effettiva: fino a €8,25 (retribuzione convenzionale €7,31), da €8,25 a €10,05 (retribuzione convenzionale €8,25), e oltre €10,05 (retribuzione convenzionale €10,05). Per ciascuna fascia, l'importo del contributo orario è diverso, con quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore indicate separatamente. Esiste inoltre una disciplina speciale per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale dell'1,40% a carico del datore di lavoro, salvo per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti. La circolare distingue inoltre tra lavoratori domestici con CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) e senza CUAF, prevedendo aliquote contributive totali rispettivamente del 19,9675% e 20,0875% per i rapporti a tempo indeterminato, e del 21,3675% e 21,4875% per quelli a tempo determinato.

Aspetto rilevante per i datori di lavoro è che restano in vigore gli esoneri previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riducono l'aliquota contributiva ASpI per i soggetti CUAF. Inoltre, il contributo CUAF non è dovuto nei rapporti tra coniugi (se il datore di lavoro è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 01/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 17 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. INDICE 1. Premessa 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 1. Premessa L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020- dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 1. Senza il contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota CUAF CUAF (1) fino a € 8,25 € 7,31 € 1,46 (0,37) (2) € 1,47 (0,37) (2) oltre € 8,25 € 8,25 € 1,65 (0,41) (2) fino a € 10,05 € 1,66 (0,41) (2) oltre € 10,05 € 10,05 € 2,01 (0,50) (2) € 2,02 (0,50) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore € 5,32 € 1,06 (0,27) (2) € 1,07 (0,27) settimanali (2) (1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 2. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota CUAF CUAF (1) fino a € 8,25 € 7,31 € 1,56 (0,37) (2) € 1,57 (0,37) (2) oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,76 (0,41) (2) € 1,77 (0,41) (2) oltre € 10,05 € 10,05 € 2,15 (0,50) (2) € 2,16 (0,50) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,14 (0,27) (2) € 1,14 (0,27) (2) (1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 A. Senza il contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF CON CUAF ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579 ASpI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250 C.U.A.F. 0,0000% 0,000000 MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000 INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215 Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956 TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000 B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato GESTIONE LAVORATORI LAVORATORI DOMESTICI SENZA DOMESTICI CUAF CON CUAF ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053 ASpI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519 C.U.A.F. 0,0000% 0,000000 MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000 INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966 Contributo addizionale 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154 Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009360 0,20% 0,009308 TOTALE 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000 Normativa di riferimento (1) L’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160. (2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale. (3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore. (4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero dal versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari allo 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore allo 0,8%) oppure pari allo 0,4% a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore allo 0,8%). (6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). (7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC. (9) In base all’articolo 36, comma 1, lett. a), al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998, il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. (10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50% ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 17/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Circolare INPS 17/2022 è il riferimento principale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono la busta paga dei lavoratori domestici, in quanto disciplina contributi previdenziali, aliquote CUAF, ASpI e Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Professionisti che operano nel settore domestico consultano questa normativa per determinare correttamente le ritenute contributive, applicare gli esoneri previsti dalla legge 388/2000 e dalla legge 266/2005, e gestire la differenziazione tra rapporti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il contributo addizionale dell'1,40%.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →