Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 17/2018

Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM)per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 28/01/2018 In vigore dal: 28/01/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la riscossione delle quote sindacali UILCOM sulle prestazioni erogate ai sensi della legge 92/2012 e quali obblighi gravano su datori di lavoro e INPS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 17/2018 disciplina la convenzione stipulata tra INPS e UILCOM (Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni previste dall'articolo 4, commi 1-7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La convenzione si applica ai titolari di tali prestazioni che intendono versare volontariamente i contributi associativi mediante trattenuta diretta dall'INPS. I soggetti interessati possono rilasciare una delega telematica all'Istituto, utilizzando appositi moduli che devono indicare esplicitamente la misura del contributo (fissata all'1% della prestazione erogata) e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Il datore di lavoro che acquisisce la delega deve conservare l'originale sottoscritto e la copia del documento d'identità secondo le norme sulla conservazione sostitutiva. La delega produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione se presentata contestualmente alla domanda, oppure dalla prima rata non estratta se presentata successivamente. L'INPS è completamente estraneo al rapporto associativo e rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalle controversie tra associato e organizzazione sindacale; in caso di soccombenza in giudizio, l'organizzazione sindacale deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. La revoca della delega può essere comunicata direttamente all'INPS e produce effetti dalla prima estrazione utile; è ammessa una sola delega per prestazione, pertanto una nuova delega sostituisce la precedente solo se preceduta da revoca esplicita.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM)per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 29/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 17 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM)per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE 1. PREMESSA 2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA 3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA 4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA 5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’ 6. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE 7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE 8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 9. CODICE INPS 10. ISTRUZIONI CONTABILI PREMESSA In data 25 settembre 2017 è stata perfezionata la convenzione con l’Organizzazione sindacale Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM) (allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 116 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua data di perfezionamento della medesima ed è rinnovabile per un ulteriore triennio previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza. E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Di seguito s’illustrano le principali norme della convenzione. 2. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA I titolari delle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla Unione Italiana Lavoratori e Lavoratrici della Comunicazione (UILCOM), mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro. La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi. A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota. 3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. 4. PRESENTAZIONE E DECORRENZA DELLA DELEGA L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di prestazione, sia trasmessa all’Istituto dal datore di lavoro. La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa. Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità. Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione sindacale dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto. L’Organizzazione sindacale dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato. Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 5. REVOCA DELLA DELEGA: DECORRENZA E VALIDITA’ L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda. Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4. L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca ed all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata. 6. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE Come indicato dall’ Organizzazione sindacale, la misura del contributo associativo da trattenere, uguale per tutti gli iscritti, è pari allo 1% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare all’INPS - Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi - ogni eventuale, successiva variazione. La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all’Istituto entro e non oltre il 30 settembre e avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo. Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative. 7. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi: Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31 Gestione delega € 0,04 8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Pertanto l’Organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione sindacale stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Organizzazione sindacale stipulante inoltre è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione sindacale. 9. CODICE INPS Il codice INPS assegnato è BS. 10. ISTRUZIONI CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per conto dell’Associazione sindacaleUNIONE ITALIANA LAVORATORI E LAVORATRICI DELLA COMUNICAZIONE si istituiscono i seguenti conti: GPA25662- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso; GPA27662- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti; movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle prestazioni pagate. Con l’occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto GPA11662 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso, GPA35041 I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale. Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra indicati. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 17/2018 è il riferimento normativo per la gestione delle trattenute sindacali, deleghe telematiche e rapporti tra INPS e organizzazioni sindacali nel settore della comunicazione. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere le modalità di rilascio della delega, la misura del contributo associativo (1% della prestazione), gli obblighi di conservazione della documentazione e le procedure di revoca. La convenzione coinvolge aspetti di diritto del lavoro, gestione amministrativa delle prestazioni, trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/03 e responsabilità civile dell'INPS nei rapporti associativi.

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