Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 17/2017

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Pubblicato: 30/01/2017 In vigore dal: 30/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Circolare INPS 17/2017 al DURC on line e come incidono sulla verifica della regolarità contributiva delle imprese edili?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 17/2017 implementa le modifiche del D.M. 23 febbraio 2016 al sistema DURC on line, estendendo significativamente l'ambito di verifica della regolarità contributiva. La prima modifica riguarda le imprese del settore edile: non solo quelle classificate ai fini previdenziali nel settore edilizia, ma anche le imprese classificate diversamente che applicano il contratto collettivo nazionale dell'edilizia devono ora essere sottoposte a verifica presso le Casse edili. Questo significa che il sistema INPS interrogherà automaticamente le Casse edili competenti per tutte le richieste di DURC, indipendentemente dalla classificazione statistico-contributiva dell'impresa, purché applichi il CCNL edile.

La seconda modifica riguarda le procedure concorsuali: le imprese in fallimento con esercizio provvisorio, in amministrazione straordinaria, in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria per il risanamento di grandi imprese in crisi, sono considerate regolari per i debiti contributivi scaduti prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o dell'apertura della procedura. Crucialmente, non è più richiesta l'insinuazione al passivo da parte degli enti previdenziali: l'impresa è automaticamente regolare per i debiti anteriori, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e un possibile ritorno in bonis.

Queste modifiche si applicano a tutte le nuove richieste di verifica e a quelle già in istruttoria alla data di pubblicazione della circolare. Per i commercialisti e le aziende, ciò significa una procedura DURC più inclusiva per le imprese edili (che non potranno più sfuggire alla verifica presso le Casse edili) e una semplificazione amministrativa per le imprese in procedure concorsuali, che potranno ottenere il DURC senza dover attendere l'insinuazione dei crediti.

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Riferimento normativo

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 31/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 17 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015. SOMMARIO: Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il Durc on line. L’intervento ha riguardato in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Premessa Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line. Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 2), si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche. 1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015) Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che “I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.” Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile (1) anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto. In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro” (2). Tenuto conto che, come precisato dall’Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, la procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame. La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l’interrogazione nei confronti delle medesime Casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili. Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili. 2. Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015) Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali. Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi. Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali (3). Come infatti chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, lamodifica normativa, escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza. In ragione delle modifiche illustrate,ai fini dell’attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della presente circolare. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Note: (1) Si riporta il testo previgente dell’articolo 2, comma 1, primo periodo: 1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili. (2) Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2008 del 30 gennaio 2008; risposta ad interpello n. 54/2008 del 19 dicembre 2008. (3) Il testo previgente dell’articolo 5, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015 disponeva: 2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati. 3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 2 m_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000033.02-11-2016 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro Direzione generale per l’Attività Ispettiva e p.c. All’Ufficio di Gabinetto Alla Segreteria tecnica del Ministro Al Segretariato generale Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro All’INPS Direzione centrale entrate All’INAIL Direzione centrale rapporto assicurativo Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Oggetto: D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 – DURC “on-line”. In data 19 ottobre 2016 è stato pubblicato in G.U. n. 245 il D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. DURC on line previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014. 1 Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva) Con specifico riferimento all’art. 2, il D.M. modifica il comma 1, specificando che la verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia” come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”. Va premesso, infatti, che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia. Al riguardo questo Ministero ha già specificato nella circolare n. 5/2008 e nella risposta ad interpello n. 54/2008 che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”. Ciò posto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi della L. n. 88/1989 – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile. Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime. Art. 5 (Procedure concorsuali) In relazione all’art. 5 le modifiche introdotte riguardano i commi 2 e 3. 2 Le disposizioni in argomento già riconoscevano all’impresa in fallimento (comma 2) e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura. Le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004). Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Danilo Papa) 3

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La Circolare INPS 17/2017 modifica il DURC on line e la verifica della regolarità contributiva presso INPS, INAIL e Casse edili. È essenziale per chi opera nel settore edile comprendere l'estensione della verifica alle imprese che applicano il CCNL edile indipendentemente dalla classificazione previdenziale, nonché le semplificazioni per imprese in fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Consulenti del lavoro e commercialisti devono considerare l'eliminazione del requisito dell'insinuazione al passivo e l'automatica regolarità per debiti contributivi scaduti anteriormente alle procedure concorsuali.

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