Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esonero contributivo dell'80% per i conducenti che svolgono trasporto internazionale secondo la Circolare INPS 167/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 167/2017 disciplina un'agevolazione sperimentale triennale (dal 1° gennaio 2016 al 30 novembre 2018) che consente ai datori di lavoro privati di ottenere un esonero dall'80% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i conducenti che effettuano trasporto internazionale. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, non solo alle imprese di trasporto, purché i conducenti abbiano raggiunto almeno 100 giorni annui di attività di trasporto internazionale con veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale. L'esonero decorre dal mese successivo al raggiungimento dei 100 giorni e copre i complessivi contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, i contributi al TFR, ai fondi di cui al d.lgs. 148/2015 e altre forme di contribuzione non previdenziale. Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve presentare una richiesta telematica attraverso la procedura "TRAS.INT." nel sistema DiResCo dell'INPS, indicando il lavoratore, le date di raggiungimento dei 100 giorni, la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva applicata. L'INPS verifica entro 48 ore la disponibilità delle risorse (limitate a 65,5 milioni nel 2016 e 0,5 milioni negli anni 2017-2018) secondo l'ordine cronologico di presentazione e accerta il rispetto dei limiti de minimis previsti dal Regolamento UE 1407/2013 (200.000 euro in tre anni, o 100.000 euro per le imprese di trasporto merci per conto terzi).
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Riferimento normativo
Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 10/11/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 167
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Esonero contributivo per i conducenti che esercitano la propria
attività in servizi di trasporto internazionale ai sensi dell’art. 1,
comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre
anni, l’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto - per
i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività
in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui - la
possibilità di richiedere l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nella misura dell’80 per cento dell’ammontare dei contributi
medesimi. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni
amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
Premessa
1. Natura dell’esonero contributivo.
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
3. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
4. Assetto e misura dell’esonero contributivo.
5. Modalità di riconoscimento dell’esonero.
6. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.
7. Istruzioni contabili.
Premessa
L’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di
Stabilità 2016”), come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto - per i conducenti di
veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale - l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e spetta a condizione che i
conducenti per i quali venga richiesto il riconoscimento dell’esonero abbiano prestato per
almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale.
La misura dell’agevolazione è pari all’80 per cento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti degli
importi previsti nella medesima norma.
A tal fine, è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l’anno 2016, 0,5 milioni di euro per
l’anno 2017 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2018.
L’esonero può trovare applicazione entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze e può essere fruita dai datori di lavoro interessati a decorrere dalla
data di raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di trasporto
internazionale.
L’esonero, in considerazione della sua portata e della specialità della previsione di legge, non è
cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti generali di tale disposizione e si forniscono,
altresì, le indicazioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante.
1. Natura dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 651, della legge di Stabilità 2016, può
trovare applicazione, come espressamente previsto dalla norma, esclusivamente nei riguardi
dei soggetti che usufruiscono dell’aiuto di stato nei limiti deli importi de minimis, secondo
quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di importanza minore
(regime generale).
Al riguardo, si osserva che la nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione della
normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità -
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita - che eserciti un’attività economica; inoltre,
ai fini degli aiuti de minimis, rileva la nozione di impresa unica così come individuata
dall’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1407/2013.
In base a tale norma, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle seguenti relazioni:
“a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di
un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima”.
Sul punto, la medesima disposizione sopra citata ha precisato che le imprese fra le quali
intercorre una delle relazioni di cui sopra, per il tramite di una o più altre imprese, sono
anch’esse considerate un’impresa unica.
2. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo.
L’agevolazione in oggetto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le
cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex
art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni.
Possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente
l’attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o
produttivo in cui operano. Il beneficio in trattazione è, infatti, destinato non solo alle imprese
di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio, così
come alle aziende che svolgono attività di trasporto di persone e, più in generale, a tutte le
imprese che svolgono attività di produzione o scambio di beni o servizi, qualora effettuino
trasporti internazionali.
3. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.
La norma in esame prevede l’esonero nella misura dell’80% dei complessivi contributi
previdenziali esclusivamente in relazione ai conducenti che effettuino servizi di trasporto
internazionale per almeno 100 giorni annui; il raggiungimento delle 100 giornate deve,
pertanto, essere considerata una condizione al fine del riconoscimento dell’agevolazione.
Il calcolo delle giornate deve essere effettato a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in
vigore del citato esonero.
Ai fini del computo delle 100 giornate previste dalla disposizione devono essere considerate
anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale,
nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.
Con riferimento alle ipotesi in cui il medesimo trasporto internazionale sia effettuato da una
pluralità di conducenti, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero
contributivo spetta per tutti i conducenti impegnati nell’attività di trasporto internazionale.
L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di
raggiungimento della soglia prevista di 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre
2018.
Come è noto, inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero previsto dal comma 651, i
veicoli utilizzati per l’attività di trasporto devono essere equipaggiati con tachigrafo digitale.
La verifica dei presupposti legittimanti la fruizione dell’agevolazione verrà effettuata mediante
attività di controllo da parte dell’Istituto, anche in collaborazione con l’Agenzia Ispettiva
Nazionale e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si precisa, ad ogni buon conto e a titolo meramente esemplificativo, che, ai fini di tali
verifiche, gli organi preposti al controllo esamineranno la documentazione di trasporto (lettera
di vettura internazionale o documento di trasporto di cose in conto proprio), la carta
tachigrafica del conducente da cui possa emergere il territorio attraversato e l’attività di guida
effettuata, nonché le buste paga dei lavoratori per i quali si intende godere dell’esonero
contributivo.
L’esonero è, altresì, subordinato, come già chiarito al paragrafo 1, alla disciplina comunitaria
degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, nonché ai principi generali che
regolano la fruizione dei benefici contributivi.
Con riferimento al limite massimo di aiuti de minimis fruibili dalla medesima impresa, l'art. 3,
paragrafo 2, del regolamento UE n. 1407/2013 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti
de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare 200.000 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari.
La medesima norma specifica che per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
l’importo degli aiuti de minimis non deve superare 100.000 euro, sempre nell’arco di tre
esercizi finanziari.
Il paragrafo 3 dell’articolo suindicato stabilisce, inoltre, che, se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale
di 200.000 euro, alla medesima impresa si applica tale ultimo massimale, a condizione che lo
Stato membro interessato garantisca, con i mezzi adeguati - quali la separazione delle attività
o la distinzione dei costi - che dall’attività di trasporto di merci su strada l’impresa non tragga
un vantaggio superiore a 100.000 euro e che non si utilizzino aiuti de minimis per l’acquisto di
veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
I suddetti importi si pongono, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in esame.
Con riferimento agli aiuti de minimis, si precisa che, a seguito della piena entrata in vigore del
Registro nazionale degli aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui
all’articolo 52 della Legge n. 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’esonero
contributivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità,
nel limite dei massimali sopra illustrati, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.
Si fa, inoltre, presente che nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate con gli Enti preposti,
dovesse risultare che il beneficiario ha ricevuto aiuti di Stato per un importo superiore alle
soglie individuate nell’art. 3 del Reg. UE n. 1407/2013, lo stesso sarà soggetto al recupero
della totalità dell’agevolazione concessa e non solo della parte eccedente la soglia de minimis.
Oltre al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la legittima fruizione dell’esonero
contributivo è, infine, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni
fissate dall’art. 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 inerenti:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Assetto e misura dell’esonero contributivo.
Lo sgravio per il trasporto internazionale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal
versamento dell’80 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con eccezione:
- dei premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dal comma 651
della legge n. 208/2015;
- del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della
legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata
dal comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo
n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di
Bolzano di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
Pertanto, si precisa che non sono soggette all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma
651, della legge n. 208/2015 le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura
obbligatoria:
il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29,
della legge n. 190/2014;
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o comunque destinabile al
finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118
della legge n. 388/2000;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14,
del d.lgs. n. 182/1997;
il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del
d.lgs. n. 166/1997.
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di
lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982
destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto
all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16
della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota
annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo.
Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il
datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del
trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla
quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Infine, in considerazione della circostanza che l’esonero contributivo introdotto dall’art. 1,
comma 651, della legge di stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in
caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n.
252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla
contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione
delle predette misure compensative.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dal
mese successivo alla data di raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate
di trasporto internazionale fino al mese di paga di novembre 2018.
5. Modalità di riconoscimento dell’esonero.
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta
attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto
all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul
sito internet www.inps.it.
In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno
inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda di ammissione all’esonero,
indicando:
il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale;
la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale;
l’importo della retribuzione mensile media;
l’aliquota contributiva datoriale applicata[1].
A seguito dell’invio dell’istanza e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo
telematico, l’INPS:
calcolerà l’importo dell’esonero spettante, pari all’80% dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro dal mese successivo alla data di raggiungimento delle 100 giornate di
trasporto internazionale;
verificherà la disponibilità residua della risorsa in via prospettica, in base al totale delle
risorse oggetto di specifico finanziamento;
in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo
agevolabile, darà un riscontro positivo alla richiesta, autorizzando il datore di lavoro alla
fruizione dell’esonero.
Il datore di lavoro la cui istanza telematica verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno
dello stesso modulo di richiesta dell’agevolazione– della misura massima complessiva
dell’esonero spettante, che potrà essere fruito a partire dal mese successivo al raggiungimento
delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al periodo di paga di novembre 2018, ferma
restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire
dell’importo calcolato, avendo cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione
non oggetto di esonero.
L’esonero della contribuzione datoriale potrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle
denunce contributive.
6. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro ammessi all’esonero esporranno, a partire dal flusso UniEmens di
competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nella sezione
<DenunciaIndividuale>, nell’elemento <TipoContribuzione> il nuovo codice “T1”, che assume
il significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre
2015, n. 208”.
Nell’elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione ridotta calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese.
Per il recupero degli arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio
2016 e ottobre 2017, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso UniEmens
nell’elemento <AltreACredito> <CausaleACredito> il nuovo codice causale “R668” avente il
significato di “arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015” e
nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da recuperare.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata
esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini
della fruizione dell’agevolazione spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
7. Istruzioni contabili.
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati
per i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale, a titolo
sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 1,
c. 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 47-bis, commi 2 e 7,
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il
cui onere è posto a carico dello Stato, si istituisce il conto GAW37167 nell’ambito della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza
contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive).
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione DM, andranno attribuite le
somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo
6). In particolare, al nuovo conto verranno contabilizzate anche le somme esposte nel flusso
UniEmens e riportate nel DM2013 “virtuale” al nuovo codice causale “R668” per arretrati riferiti
al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si precisa che, ai fini dell’indicazione della retribuzione media mensile, è corretto tener
conto dei ratei delle mensilità aggiuntive. Ai fini di una corretta imputazione delle risorse,
inoltre, con riferimento all’aliquota contributiva datoriale, è corretto indicare le sole
contribuzioni oggetto di esonero.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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L'esonero contributivo per il trasporto internazionale si inquadra nella disciplina degli aiuti di Stato de minimis secondo il Regolamento UE 1407/2013, con applicazione della normativa sulla contribuzione previdenziale datoriale e dei limiti massimi di agevolazione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale, la corretta esposizione nel flusso UniEmens con il codice "T1", il rispetto dei massimali de minimis e l'esclusione dei contributi INAIL e TFR dall'esonero, nonché il cumulo con altre agevolazioni contributive.
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