Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 162/2017

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM)   per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Pubblicato: 30/10/2017 In vigore dal: 30/10/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative e contabili per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale FEDARCOM attraverso il flusso UNIEMENS?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 162/2017 disciplina il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) versano congiuntamente ai contributi obbligatori. Le imprese devono indicare nel flusso UNIEMENS il codice causale "W451" con l'importo del contributo associativo, che viene riscosso dall'INPS secondo le medesime modalità e periodicità dei contributi previdenziali obbligatori. È importante sottolineare che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e l'INPS non effettua esazione coattiva. Il costo del servizio di riscossione è fissato in € 0,21 per ogni UNIEMENS elaborato, a carico della Federazione. L'INPS versa all'associazione, entro la fine del mese successivo all'elaborazione, gli importi riscossi al netto delle spese di riscossione, con un importo minimo di € 50,00 per ogni versamento. Dal punto di vista contabile, i contributi sono imputati al conto GPA25642 e contestualmente viene rilevato il debito verso FEDARCOM sul conto GPA35642, garantendo la concordanza tra i due conti attraverso la procedura automatizzata di ripartizione.

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Riferimento normativo

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM)   per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 31/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 162 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS. In data 29 agosto 2017tra l’INPS e la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) è stata stipulata una convenzione (allegato n.1), approvata con determinazione commissariale n.130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973 n.311. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione. Modalità di riscossione La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso. Misura del contributo L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione. Costi I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2017, con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo: - contributi per assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS € 0,21 La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Sono a carico dell’associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale L’INPS corrisponderà all’associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione. Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS metteranno a disposizione dell’associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le citate rimesse dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Clausola di salvaguardia L’INPS è esonerato – e l’associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall’applicazione della convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Durata e recesso La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi tramite comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto. Si comunica che la sede della Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) è in via P.E. Giudici n. 25 – Caltanissetta (CL). Istruzioni operative e contabili Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle imprese aderenti alla Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W451”. Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale “W451” avente significato di “Ass. Contr. Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM)” e il relativo <ImportoContributo>. I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice “W451”, vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25642, di nuova istituzione. Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM), predispone la seguente scrittura in P.D.: GPA35642 a GPA11642 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25642. Pertanto, i saldi dei conti GPA25642 e GPA35642 devono costantemente concordare. Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA25642 e GPA35642 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione. Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata dalla procedura in triplice copia. Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Un’altra copia della stampa di detto report deve essere inviata all’Ufficio competente per la contabilità della sede ed una copia deve rimanere agli atti dell’Ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di Bollo, se dovuta. I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11642, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta, (AVERE del conto GPA25228). L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11642, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM) apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi. Nell’allegato n.2 vengono riportati i sopracitati conti GPA11642, GPA35642 e GPA25642, di nuova istituzione. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 162/2017 è il riferimento normativo per la gestione dei contributi di assistenza contrattuale FEDARCOM, disciplinando modalità di riscossione, imputazione contabile e versamento tramite flusso UNIEMENS. Commercialisti e responsabili amministrativi devono conoscere il codice causale W451, i conti GPA25642 e GPA35642, le scadenze di versamento e le modalità di rendicontazione previste dalla convenzione tra INPS e FEDARCOM, nonché gli obblighi di comunicazione e le variazioni annuali dei costi del servizio.

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