Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 161/2019

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Indicazioni per l’estensione dei benefici ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2019

Pubblicato: 26/12/2019 In vigore dal: 26/12/2019 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e gli adempimenti per accedere al beneficio del "trascinamento delle giornate" per i lavoratori agricoli nel 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il beneficio del "trascinamento delle giornate" è una misura previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 223/1991 che riconosce ai lavoratori agricoli a tempo determinato, oltre alle giornate effettivamente lavorate nell'anno in corso, un numero aggiuntivo di giornate pari a quelle svolte presso lo stesso datore di lavoro nell'anno precedente. Questo beneficio si applica esclusivamente ai lavoratori occupati in aziende agricole ricadenti in zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, a condizione che abbiano prestato almeno cinque giornate di lavoro nell'anno 2019 secondo gli elenchi anagrafici. Il decreto-legge 27/2019 ha ampliato la platea dei beneficiari per il 2019, includendo anche i lavoratori di aziende beneficiarie di interventi in deroga nelle zone indicate dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 558/2018. Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità entro il 25 febbraio 2020, mentre le Strutture territoriali INPS devono validare le domande entro il 4 marzo 2020 utilizzando la procedura DDC disponibile in Intranet, verificando il rispetto dei criteri territoriali e soggettivi stabiliti dalle delibere regionali.

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Riferimento normativo

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Indicazioni per l’estensione dei benefici ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27/12/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 161 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Indicazioni per l’estensione dei benefici ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2019 SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, di cui al Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949, valevoli per l’anno 2019, a seguito dell’articolo 10- bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ampliando per l’anno 2019 l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio cosiddetto “trascinamento delle giornate” di cui al comma 6 del medesimo articolo 21. INDICE 1. Premessa 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2019 3. Adempimenti delle aziende 4. Adempimenti delle Strutture territoriali 1. Premessa L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo determinato un particolare beneficio previdenziale, il cosiddetto “trascinamento delle giornate”. Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno in corso, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. 2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno 2019[1] Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati a tempo determinato nell’anno 2019 per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile, che abbiano fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti. Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro. Sulla citata disciplina è intervenuto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che all’articolo 10-bis ha ampliato la platea dei destinatari del beneficio, ricomprendendo tra questi anche i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato nell’anno 2019 per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, da imprese agricole beneficiarie dei citati interventi in deroga e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, esclusivamente per l’anno 2019. 3. Adempimenti delle aziende Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, accessibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > ”Tutti i servizi” del sito istituzionale (www.inps.it) e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da provvedimenti delle Regioni ovvero dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 44/2019. Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo SC95, “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it). Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2020 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2020. 4. Adempimenti delle Strutture territoriali Nella Intranet, al percorso “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate. Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo “Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 e alla richiamata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, già inseriti in procedura. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa selezionando l’opzione “Salva e continua”. In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto”. Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale, “Consultazione dichiarazione di calamità”, da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione. Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite e gestite manualmente. Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Cfr. Circolare n. 32 del 28 febbraio 2020

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Il beneficio del trascinamento delle giornate è disciplinato dall'articolo 21, comma 6, della legge 223/1991 e rappresenta un intervento previdenziale e assistenziale per lavoratori agricoli a tempo determinato in zone calamitate. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'iscrizione negli elenchi anagrafici, la continuità del rapporto con il medesimo datore di lavoro, e la ricadenza territoriale secondo i decreti regionali e l'Ordinanza della Protezione Civile, considerando anche le estensioni introdotte dal decreto-legge 27/2019 convertito in legge 44/2019.

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