Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modifiche alle modalità di accesso alle prestazioni ordinarie e alle modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative contenute nel D.I. n. 86985/2015. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Qual è il regime fiscale della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico e come viene tassata?
Spiegato da FiscoAI
La prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è considerata reddito di lavoro dipendente secondo gli articoli 6 e 49 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Questa qualificazione è importante perché determina come l'importo viene tassato e quali agevolazioni fiscali si applicano. La modalità di tassazione ordinaria si applica salvo che sussistano i presupposti per la tassazione separata degli arretrati, prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR, che consente una tassazione più favorevole quando si percepiscono somme relative a periodi precedenti. Le somme percepite a titolo di prestazione integrativa usufruiscono delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR, su richiesta dell'interessato, permettendo al lavoratore di beneficiare delle agevolazioni fiscali ordinarie riconosciute ai redditi da lavoro dipendente. In pratica, l'azienda e il lavoratore devono trattare questa prestazione come una normale retribuzione ai fini fiscali e contributivi, applicando le ritenute d'imposta ordinarie e versandole secondo le scadenze previste.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 97510 del 17 ottobre 2016. Modifiche alle modalità di accesso alle prestazioni ordinarie e alle modalità di accesso e disciplina delle prestazioni integrative contenute nel D.I. n. 86985/2015. Regime fiscale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 160
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende di trasporto pubblico. Decreto interministeriale n. 97510 del
17 ottobre 2016. Modifiche alle modalità di accesso alle prestazioni
ordinarie e alle modalità di accesso e disciplina delle prestazioni
integrative contenute nel D.I. n. 86985/2015. Regime fiscale.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: con la presente circolare s’illustrano le modifiche apportate dal D.I. n.
97510/2016 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
del personale delle aziende di trasposto pubblico, istituito presso l’INPS con
D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, con riguardo sia alla sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa, sia alla cessazione della stessa.
1. Premessa e quadro normativo
2. Prestazioni
3. Procedure sindacali per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario
4. Criteri di priorità e tetto aziendale.
5. Contributo addizionale
6. Prestazioni integrative
6.1 Accesso alle prestazioni integrative - Criteri di priorità e tetto aziendale
6.2 Misura della prestazione
6.3 Incentivo all’autoimprenditorialità
6.4 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza
6.5 Contribuzione correlata
6.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
6.7 Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa
6.8 Modalità di pagamento della prestazione integrativa
6.9 Compatibilità con altre prestazioni
6.10 Regime fiscale
7. Istruzioni contabili
Premessa e quadro normativo
Il D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015 ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (d’ora in avanti Fondo) avente lo
scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia
pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono
servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e
lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi
di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Il D.lgs 148/2015, di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre 2015, in attuazione della legge delega n.
183/2014, ha ampliato il campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, rendendone
obbligatoria l’istituzione per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della
cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di
cinque dipendenti (nel previgente sistema normativo l’ambito di applicazione era riferito a
imprese con più di quindici dipendenti).
A norma dell’articolo 26, comma 8, del D.lgs 148/2015, i Fondi già costituiti alla data di
entrata in vigore del D.lgs medesimo dovevano adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31
dicembre 2015.
Con Accordo del 10 dicembre 2015, in attuazione delle disposizioni su richiamate, è stato
convenuto di modificare l’ambito di applicazione del Fondo estendendolo alle aziende, sia
pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Con successivo Accordo integrativo del 23 maggio 2016 è stato convenuto di integrare il
precedente accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni
riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorità e limiti per l’erogazione delle medesime.
Con la circolare n. 186 del 30 settembre 2016 è stata illustrata la disciplina del Fondo, di cui al
D.I. n. 86985/2015, con esclusivo riferimento all’assegno ordinario, facendosi espressa riserva
di fornire successive disposizioni riguardo alle prestazioni integrative, in quanto oggetto del
citato accordo del 23 maggio 2016, all’attenzione dei Ministeri vigilanti.
Con D.I. n. 97510 del 17 ottobre 2016 (All.1), pubblicato nella G.U. del 19 dicembre 2016, n.
295, sono stati recepiti gli accordi del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016, le cui novità
vengono illustrate nella presente circolare.
La nuova disciplina, come di seguito descritta, entra in vigore dal 3 gennaio 2015,
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si rammenta, infine, che con circolare n. 27/2016 sono state fornite indicazioni per
l’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
2. Prestazioni
Come già illustrato con la circolare n. 186/2016, il Fondo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
D.I. n. 86985/2015, provvede:
a) ad erogare assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o per riorganizzazione aziendale,
anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) all’erogazione di prestazioni integrative della NASpI;
c) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare
l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del
personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell’Unione Europea;
d) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di
programmi di incentivo all’esodo (non oggetto della presente circolare).
3. Procedure sindacali per l’accesso alla prestazione di
assegno ordinario
A norma dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 86985/2015, l’accesso all’assegno ordinario è
preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla
vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro
o dei livelli occupazionali.
Nello specifico la disciplina ad oggi vigente è quella contenuta nell’accordo del 23 maggio
2016, nel quale le parti sociali istitutive del Fondo, hanno convenuto che l’accesso alla
prestazione di assegno ordinario è regolato dalle seguenti procedure:
a) Eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la contrazione o la
sospensione temporanea delle attività produttive
L’azienda fornisce tempestivamente alle RSA/RSU e alle Segreterie territorialmente competenti
delle OO.SS. stipulanti il CCNL (FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA
CISAL) specifica comunicazione scritta contenente le cause e la durata prevedibile della
contrazione o sospensione dell’attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati. Le
parti sindacali possono richiedere, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, un
esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di
distribuzione dell’orario di lavoro. La procedura dell’esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5
giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta.
Pertanto, in caso di eventi oggettivamente non evitabili non è richiesta alcuna comunicazione
preventiva. Ai fini dell’individuazione degli eventi oggettivamente non evitabili si rinvia a
quanto specificato al par. 9, parte prima, della circ. n. 139/2016.
b) Altre situazioni temporanee di contrazione o sospensione dell’attività produttiva
L’azienda è tenuta ad inviare alle parti sindacali di cui alla precedente lettera a) specifica
comunicazione scritta contenente le cause, la durata prevedibile della situazione di temporanea
contrazione o sospensione dell’attività produttiva ed il numero dei lavoratori interessati. Entro
5 giorni dalla comunicazione suddetta le parti sindacali destinatarie possono richiedere un
esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di
distribuzione dell’orario di lavoro.
La disposizione in esame prevede l’obbligo d’informazione alle organizzazioni sindacali e, in
caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche
concludersi senza addivenire ad un accordo. Ai fini istruttori, la presentazione della sola copia
del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo, firmato da tutte le associazioni
sindacali di cui alla precedente lettera a) è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo
d’informazione e consultazione di cui al medesimo articolo. Pertanto non è necessario
richiedere l’allegazione delle copie delle comunicazioni inviate alle organizzazioni sindacali
medesime.
L’inoltro della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali dev’essere dimostrato
allegando alla domanda copia delle ricevute della raccomandata A/R o della PEC. È inoltre
ammissibile l’invio della predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la
copia della comunicazione inviata, anche le ricevute di conferma dell’avvenuto recapito.
Gli adempimenti descritti costituiscono condizione di ammissibilità della domanda e, pertanto,
il loro mancato espletamento determina l’inammissibilità della richiesta.
4. Criteri di priorità e tetto aziendale
L’articolo 3 del nuovo decreto aggiunge, dopo l'articolo 6 del D.I. n. 86985/2015, l’articolo 6
bis (“Modalità di accesso alle prestazioni”) che dispone:
l'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le
prestazioni di assegno ordinario e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni
integrative alla NASpI, di assegno straordinario e di formazione, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande;
l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario non può
superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno
precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel
biennio precedente la prestazione. Ai fini della collocazione temporale dell’anno entro il
quale rilevare la contribuzione ordinaria dovuta, stante la valutazione delle istanze su
base trimestrale da parte del Comitato, in analogia con quanto previsto dagli altri fondi di
solidarietà, per anno precedente si intende l’anno che decorre dal terzo mese precedente
la data di presentazione della domanda. A titolo esemplificativo, in caso di domanda
presentata in data 1 gennaio 2017, per anno precedente si intende il periodo dal 1
ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Con riferimento, invece, agli importi da dedurre dal
tetto aziendale nel biennio precedente la prestazione, inteso come biennio precedente la
data di presentazione della domanda, in relazione a quanto già erogato con riguardo al
contributo ordinario, dovranno essere dedotti esclusivamente gli importi relativi alle
prestazioni di assegno ordinario e non anche gli importi erogati a titolo di prestazioni
integrative.
5. Contributo addizionale
In caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), il datore di lavoro è
tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della cassa integrazione guadagni. In particolare, per il recupero del contributo addizionale
dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto per prestazioni dei fondi di
solidarietà si veda il messaggio n. 1113/2017.
6. Prestazioni integrative
Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 lett. b) e 5, del D.I. n. 86985/2015 il Fondo provvede
all’erogazione di prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI, dovuta in
relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero
per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 22/2015.
La prestazione integrativa viene erogata in conformità al principio dell’automaticità delle
prestazioni, entro il limite delle risorse già acquisite al Fondo.
6.1 Accesso alle prestazioni integrative - Criteri di priorità e tetto
aziendale
A norma dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 86985/2015, l’accesso alle prestazioni integrative
è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla
vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro
o dei livelli occupazionali.
Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate esclusivamente in via
telematica e verranno prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in
ordine cronologico di presentazione. In base al dettato normativo previsto dall’articolo 6 bis del
D.I. n. 86985/2015, l’esame delle domande di accesso alle prestazioni integrative verrà svolto
successivamente all’esame delle domande di assegno ordinario.
Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo complessivo in esito all’esame congiunto,
l’azienda potrà comunque accedere alle prestazioni del Fondo nei confronti del personale in
eccedenza.
In base al disposto dell’articolo 6 bis, comma 3, nei confronti delle prestazioni integrative non
opera il c.d. tetto aziendale, che prevede che le prestazioni siano erogate in misura
proporzionale alla contribuzione dovuta dal singolo datore di lavoro. Pertanto ciascun datore di
lavoro potrà accedere alle prestazioni medesime senza limiti di importo.
6.2 Misura della prestazione
L’erogazione della prestazione avviene ad integrazione, sia nell’importo che nella durata,
dell’indennità di disoccupazione NASpI ed è, quindi, sempre subordinata al riconoscimento
dell’indennità stessa. Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con nota n. 2665 del 18 aprile 2017, la prestazione integrativa provvede ad assicurare:
1. per tutta la durata di percezione dell’indennità NASpI: l’importo della NASpI spettante al
lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili;
2. al termine del periodo di percezione dell’indennità NASpI e per una durata massima di
ulteriori 6 mesi: la sola prestazione integrativa di importo pari all’importo della NASpI
spettante al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili.
6.3 Incentivo all’autoimprenditorialità
Stante l’espresso disposto dell’articolo 5, comma 7, del decreto n. 86985/2015, trova
applicazione alla prestazione integrativa l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo
all’autoimprenditorialità. Il lavoratore, quindi, può richiedere, direttamente o su espressa
previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi, la liquidazione anticipata in un’unica
soluzione dell’importo complessivo del trattamento integrativo, spettante e non ancora erogato
(cfr circ. 94/2015), laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’Istituto
con riferimento all’indennità NASpI. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata
della NASpI e dell’assegno integrativo è tenuto a restituire per intero l’anticipazione, quindi
anche l’anticipazione ottenuta per la prestazione integrativa, salvo il caso in cui il rapporto di
lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di
capitale sociale.
6.4 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza
Come testualmente previsto dall’articolo 5, comma 6, del D.I. citato, l’integrazione, sia
d’importo che di durata, è soggetta alle regole previste per la NASpI (sussistenza dei requisiti,
sospensione, decadenza e ogni altra disposizione).
La sede competente alla gestione e liquidazione della prestazione integrativa è la stessa sede
competente alla gestione e liquidazione dell’indennità di disoccupazione.
Di seguito si fornisce, a titolo meramente esemplificativo, una casistica ricorrente sia nel caso
di coesistenza della prestazione integrativa con l’indennità di disoccupazione sia nel caso in cui
la prestazione integrativa venga erogata in via esclusiva. Per quanto non espressamente
previsto si rimanda alla normativa generale ed alle circolari INPS n. 94/2015, n.142/2015 e n.
194/2015, in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
La prestazione integrativa, pertanto, decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda di disoccupazione è presentata entro
l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso
in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e la
prestazione integrativa spettano dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità
sostitutiva quando la domanda di indennità di disoccupazione viene presentata entro l’ottavo
giorno successivo alla scadenza del periodo di mancato preavviso. L’indennità di
disoccupazione e la prestazione integrativa decorrono, invece, dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda di disoccupazione, nel caso in cui questa sia presentata
successivamente all’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di
mancato preavviso.
In materia di sospensione, qualora durante il periodo di percezione dell’indennità di
disoccupazione e della prestazione integrativa il lavoratore disoccupato venga assunto con
contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi il cui reddito annuale
sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (che per il lavoro dipendente è di 8.000
euro), entrambe le prestazioni sono sospese d’ufficio sulla base delle comunicazioni
obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, le stesse sono nuovamente corrisposte per
il periodo residuo spettante al momento in cui erano state sospese.
Considerato che la prestazione integrativa segue le regole dell’indennità di disoccupazione, i
periodi di eventuale sospensione sono considerati periodo neutro e comportano uno
slittamento in avanti anche della durata della prestazione integrativa per il periodo
corrispondente alla sospensione, al quale si aggiunge l’ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, invece, nel periodo di percezione sia
dell’indennità di disoccupazione che della prestazione integrativa, con contratto di lavoro
subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il cui reddito annuale
sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla
fruizione della prestazione integrativa stessa oltre ovviamente a perdere il beneficio
dell’indennità di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore in corso di fruizione della indennità di disoccupazione e della
prestazione integrativa si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo
inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione -
con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - il lavoratore continua a
percepire entrambe le prestazioni, cumulandole con il reddito da lavoro dipendente.
L’indennità di disoccupazione è ridotta, però, di un importo pari all’80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di
lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per mantenere il
diritto alla prestazione ridotta, deve comunicare all’Istituto, entro un mese dall’inizio
dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di
lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione; laddove,
invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica
l’istituto della decadenza. Oltre alla comunicazione del reddito annuo previsto, è necessario
altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione - l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali
il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato
il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di
collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9 del
D.lgs n. 22/2015).
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi
involontariamente da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini
della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la NASpI ricorrendo
tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS, a pena di decadenza,
entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai
rapporti rimasti in essere. L’importo dell’indennità NASpI è ridotto di un importo pari all'80 per
cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del
contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o,
se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata
d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (circ. n.94/2015).
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o d’impresa
individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro
per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS, a pena di
decadenza, entro un mese dall'inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di
disoccupazione se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre
da tale attività.
In tal caso l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data
di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo
precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario
è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità di
disoccupazione e la prestazione integrativa percepite dalla data di inizio dell'attività lavorativa
in argomento.
L’importo della prestazione integrativa, determinato all’origine quale integrazione della
prestazione pubblica, a differenza dell’indennità NASpI, che viene ridotta al verificarsi delle
singole fattispecie e con le modalità sopra descritte, rimane cristallizzato all’importo in
godimento alla data precedente all’inizio delle singole attività lavorative senza l’applicazione di
alcuna riduzione.
Durante il periodo di percezione della sola prestazione integrativa non è inoltre dovuto, in
quanto non espressamente previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo,
l’assegno al nucleo familiare.
Le regole vigenti in materia di sospensione e decadenza previste per l’indennità NASpI si
applicano anche nel periodo di percezione della sola prestazione integrativa.
In caso di nuova disoccupazione al termine di un lavoro a tempo determinato svolto all’interno
di un periodo di sospensione della prima domanda di NASpI, che ha dato luogo al pagamento
della prestazione integrativa, la prestazione integrativa rimane legata alla prima domanda di
NASpI e ne segue gli eventi. Nel caso di specie, se il lavoratore riprende la prima prestazione
di NASpI, la prestazione integrativa continua, se diversamente il lavoratore presenta una
nuova domanda di NASpI, la prestazione integrativa viene meno insieme con la prima
prestazione.
6.5 Contribuzione correlata
L’articolo 5, comma 11, del D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii., prevede che, per il periodo di
percezione della sola prestazione integrativa, il Fondo provvede al versamento, alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata utile per il conseguimento del
diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. La
contribuzione cui si tratta non è dovuta nel caso in cui l’erogazione della prestazione
integrativa sia avvenuta in unica soluzione.
In merito alle modalità di computo della contribuzione correlata ed in riferimento alle aliquote
contributive da assumere a riferimento per il calcolo della medesima, si rimanda – in quanto
risultanti invariate anche per l’anno 2017 – alle indicazioni già fornite dall’Istituto con circolare
n. 186/2016 e con messaggio n. 4270/2016.
Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI e della prestazione integrativa, è, invece,
escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito
della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
Il periodo di corresponsione della sola prestazione integrativa è contrassegnato da apposito
codice contribuzione utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in
corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso
nell’estratto conto degli interessati.
6.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
L’istanza di accesso all’assegno integrativo deve essere presentata in via telematica alla
struttura INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che
hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del
25/06/2014 o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle
domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale
rappresentante, la dichiarazione d’impegno al versamento del contributo straordinario a carico
dell’azienda. Alla domanda, infine, deve essere allegato l’accordo sindacale o la comunicazione
sindacale nonché la lista con i dati analitici dei lavoratori coinvolti.
Il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo della prestazione integrativa che della
relativa contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto e terrà conto anche delle somme
che dovranno liquidarsi ai lavoratori interessati a titolo di indennità di disoccupazione.
Resta inteso che il pagamento dell’integrazione al lavoratore è subordinato all’effettiva
presentazione della domanda d’indennità di disoccupazione e al riconoscimento della stessa.
Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che
fruiscono della prestazione integrativa hanno la facoltà di proseguire il versamento dei
contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il
contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
6.7 Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa
In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e
per l’intera durata di fruizione, del versamento di un contributo straordinario mensile nella
misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati.
Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attesa la specialità della
natura del contributo di cui si tratta, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 7, comma 5,
del D.I. n. 86985/2015, il predetto contributo dovrà essere computato sulla retribuzione che il
lavoratore avrebbe percepito - adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero
intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
Tale importo dovrà essere rapportato al mese intero anche in caso di cessazione del rapporto
di lavoro inframensile. Nel caso di accesso inframensile alla prestazione integrativa, la prima
mensilità dovrà essere versata per intero, indipendentemente dal giorno di accesso alla
prestazione. Nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di fruire della prestazione integrativa in unica
soluzione, il datore di lavoro dovrà versare in unica soluzione l’intero importo dovuto a titolo di
contribuzione straordinaria.
Analogamente – atteso che il suddetto contributo è dovuto ratealmente per l’intera durata
della prestazione da parte dell’azienda destinataria della delibera del Comitato amministratore
del Fondo – nelle ipotesi di estinzione dell’impresa autorizzata alla prestazione (anche
determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in unica
soluzione, al momento dell’estinzione medesima, il residuo dell’importo dovuto a titolo di
contribuzione straordinaria della prestazione integrativa.
Con separato messaggio saranno comunicate le modalità di richiesta e di recupero della
contribuzione straordinaria.
6.8 Modalità di pagamento della prestazione integrativa
La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione della prestazione integrativa si
compone di due fasi: una fase istruttoria, svolta dalla Direzione Generale, finalizzata
all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del
Fondo, e una fase di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle
sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di NASpI. Il
pagamento dell’assegno integrativo avverrà tramite la stessa procedura di gestione delle
domande di disoccupazione (DSweb), secondo le modalità indicate dal lavoratore.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo per
l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è
comunicata all’azienda ai fini del pagamento della contribuzione straordinaria ed è resa
disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
La procedura effettua automaticamente il pagamento mensile dell’assegno integrativo soltanto
dopo che si è proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione della NASpI, il cui importo è
necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno integrativo.
6.9 Compatibilità con altre prestazioni
La prestazione integrativa, pur se regolata dalle disposizioni sull’indennità di NASpI per
decorrenza, sospensione e decadenza, rappresenta tuttavia una prestazione integrativa
disciplinata da disposizioni speciali, non equiparabile tout court all’indennità di disoccupazione.
Pertanto, laddove la lavoratrice che sta percependo l’indennità di disoccupazione e l’assegno
integrativo entri in maternità, il diritto all’indennità di maternità sarà pienamente riconosciuto,
secondo le regole dell’indennità NASpI. Al termine del periodo di sospensione per maternità
obbligatoria sia l’indennità di disoccupazione che l’assegno integrativo riprendono ad essere
corrisposti per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità e l’assegno stesso
erano stati sospesi. Viceversa, alla lavoratrice che abbia terminato il periodo ordinario
d’indennità di disoccupazione e stia percependo, fermo restando lo stato di disoccupazione, la
sola prestazione integrativa non potrà riconoscersi il trattamento di maternità.
6.10 Regime fiscale
La prestazione integrativa, sostitutiva di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente
ai sensi degli articoli 6 e 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella
ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui
all’articolo, 17 comma 1, lett. b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli
articolo 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
7. Istruzioni contabili
Per consentire le imputazioni contabili relative all’erogazione, con la modalità di pagamento
diretto, delle prestazioni integrative, sostitutive di retribuzione, in argomento, è stato istituito
un nuovo conto nell’ambito della gestione contabile FH - Fondo di solidarietà per il Sostegno
del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico – Decreto interministeriale n.
86985 del 9 gennaio 2015, come modificato dal Decreto interministeriale n. 97510 del 17
ottobre:
FHR30121 per rilevare l’onere per le prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione
NASpI, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n.
97510/2016;
FHR30122 per rilevare l’onere per l’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità
dell’importo in unica soluzione del trattamento integrativo spettante – art. 5, comma 7 del D.I.
n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016;
FHR10121 – debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni integrative dell’indennità di
disoccupazione NASpI, ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 86985/2015 e del
D.I. n. 97510/2016;
FHR10122 – debito nei confronti dei beneficiari per l’anticipazione a titolo di incentivo
all’autoimprenditorialità dell’importo in unica soluzione del trattamento integrativo spettante –
art. 5, comma 7 del D.I. n. 86985/2015 e del D.I. n. 97510/2016.
Eventuali ritenute erariali da applicare alla prestazione in argomento sono da imputare al conto
esistente GPA27009.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell’ambito del partitario
del conto GPA10031 con l’indicazione del codice bilancio, “3173 – Somme non riscosse dai
beneficiari – Prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), D.I. n. 86985/2015 –
FHR”.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine
dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si istituisce il nuovo conto FHR10132.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi dovrà essere utilizzato il conto FHR24130, che
per l’occasione verrà ridenominato, abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, al codice bilancio, “1151 – Recupero di prestazioni integrative di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b) D.I. n. 86985/2015 – FHR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al conto in uso e ridenominato, FHR00130, sulla base della ripartizione del saldo del
conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.
Anche in questo caso, il codice bilancio “1151” dovrà essere utilizzato per evidenziare,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Il precedente paragrafo 3.5 ha trattato della contribuzione correlata, che l’articolo 5, comma
11, del D.I. n. 86985/2015 pone a carico del Fondo nel caso di erogazione della sola
prestazione integrativa della durata della NASpI. L’onere verrà rilevato al conto FHR32144, di
nuova istituzione, a favore delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.
Il contributo addizionale previsto a carico del datore di lavoro, in caso di erogazione delle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.I. 86985/2015 (assegni ordinari) sarà
contabilizzato, tramite la procedura RACE ai conti in uso FHR00104 per la rilevazione del
credito in contropartita del conto FHR21104, istituiti con il messaggio n. 1113 del 10 marzo
2017.
Infine la rilevazione contabile della contribuzione straordinaria della prestazione integrativa
sarà disciplinata nell’ambito dello specifico messaggio.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 ottobre 2016
Modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto
pubblico. (Decreto n. 97510). (16A08668)
(G.U. n. 295 del 19-12-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia
d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da
parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di
solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede l'istituzione
obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori
di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti;
Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i Fondi gia' costituiti
alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui
al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu'
di cinque dipendenti, confluiscano nel Fondo di integrazione
salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi gia'
versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di
integrazione salariale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86985
del 9 gennaio 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle aziende
di trasporto pubblico avente lo scopo di assicurare tutele in
costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia
pubbliche che private, che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti e che svolgano servizi di trasporto pubblico
autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e
lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita';
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2015 tra
ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,
UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui, in attuazione delle
disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di
modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto
interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 estendendolo alle
aziende, pubbliche e private che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico
autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e
lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di
applicazione di analoghi fondi di settore gia' costituiti e di quelle
esercenti servizi ferroviari di alta velocita';
Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio
2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT
CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui e' stato convenuto
di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre 2015
al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal
Fondo e di individuare criteri, priorita' e limiti per l'erogazione
delle medesime;
Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015
e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la
volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta' per il sostegno del
reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di modificare parzialmente
le prestazioni riconosciute dal Fondo nonche' di individuare criteri,
priorita' e limiti per l'erogazione delle medesime;
Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni ed
integrazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9
gennaio 2015, n. 86985;
Decreta:
Art. 1
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti»;
b) all'art. 6, comma 4, le parole: «piu' di quindici lavoratori»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque lavoratori»;
c) all'art. 7, comma 2, le parole: «piu' di quindici dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «piu' di cinque dipendenti».
Art. 2
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio
2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'art. 5, comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla
seguente: «b) all'erogazione di prestazioni integrative della
prestazione NASpI»;
b) l'art. 5, comma 5, e' sostituito dal seguente comma:
«L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente comma 1,
lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali
del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione
consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti
per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad
assicurare:
a. per tutta la durata della prestazione della NASpI, un
livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale
NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di
euro 173;
b. per il periodo successivo al godimento della indennita'
NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione
d'importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede;
c) l'art. 5, comma 6, e' sostituito dal seguente comma:
«L'integrazione di cui al comma 5 e' soggetta alle regole sulla
sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni
altra disposizione prevista per la NASpI»;
d) l'art. 5, comma 7, e' sostituito dal seguente comma: «Su
richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli
accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui
al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5
puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalita' di
erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento
all'indennita' NASpI»;
e) l'art. 5, comma 11, e' sostituito dal seguente comma: «La
contribuzione previdenziale correlata e' dovuta anche nel caso
dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui al comma
1, lettera b), ove tale contribuzione, versata per il periodo di
erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al
trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non e'
comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione
integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»;
f) l'art. 7, comma 5, e' sostituito dal seguente comma: «Un
contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell'ultima
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e' dovuto dal datore
di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della
NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione».
Art. 3
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio
2015, n. 86985, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis
«Modalita' di accesso alle prestazioni»:
«1. L'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle
domande che riguardano le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a) e in secondo luogo su quelle relative alle
prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e
d), rispettivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
2. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni
ordinarie non puo' superare il doppio del contributo ordinario annuo
dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto
gia' erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio
precedente la prestazione.
3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma
1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo.
4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173
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La prestazione integrativa è qualificata come reddito di lavoro dipendente secondo il D.P.R. 917/1986 (TUIR), con tassazione ordinaria salvo tassazione separata degli arretrati. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare le ritenute d'imposta ordinarie, considerare le detrazioni fiscali di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, e gestire correttamente l'imputazione contabile della prestazione come sostitutiva di retribuzione, verificando la compatibilità con altre prestazioni sociali e il cumulo con redditi da lavoro dipendente.
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