Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 16/2019

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici

Pubblicato: 31/01/2019 In vigore dal: 31/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2019 e come variano in base alla retribuzione e al tipo di contratto?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 16/2019 comunica gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori domestici durante l'anno 2019, determinati sulla base della variazione ISTAT dell'1,1% dell'indice dei prezzi al consumo. La normativa si applica a tutti i datori di lavoro domestico (famiglie e privati) che impiegano colf, badanti e babysitter, stabilendo aliquote contributive differenziate per fasce di retribuzione oraria effettiva e convenzionale.

In pratica, i contributi variano secondo tre fasce di retribuzione: fino a €8,06 orari, da €8,06 a €9,81, e oltre €9,81, con importi orari che vanno da €1,42 a €1,97 per i contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato si aggiunge un contributo addizionale dell'1,40% a carico del datore di lavoro, aumentando gli importi di circa €0,10 per ora. È prevista una disciplina speciale per i lavori superiori a 24 ore settimanali con retribuzione convenzionale di €5,19.

Aspetto rilevante per i commercialisti è la distinzione tra contributi "con CUAF" e "senza CUAF" (Cassa Unica Assegni Familiari): il CUAF non è dovuto nei rapporti tra coniugi (se il datore è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti/affini entro il terzo grado conviventi. Inoltre, la quota a carico del lavoratore varia da €0,26 a €0,49 orari ed è indicata tra parentesi nelle tabelle.

La circolare conferma gli esoneri previsti dalla normativa precedente, in particolare l'esonero CUAF e maternità per chi versa gli assegni familiari, e fornisce i coefficienti di ripartizione per il calcolo della contribuzione complessiva tra le diverse gestioni (F.P.L.D., ASpI, INAIL, Fondo garanzia).

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Riferimento normativo

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 01/02/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 16 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. INDICE 1. Premessa 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 1. Premessa L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici. Restano in vigore gli esoneri previsti ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 1. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota CUAF CUAF (1) fino a € 8,06 € 7,13 € 1,42 (0,36) (2) € 1,43 (0,36) (2) oltre € 8,06 fino a € 9,81 € 8,06 € 1,61 (0,4) (2) € 1,62 (0,4) (2) oltre € 9,81 € 9,81 € 1,96 (0,49) (2) € 1,97 (0,49) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,19 € 1,04 (0,26) (2) € 1,04 (0,26) (2) (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota CUAF CUAF (1) fino a € 8,06 € 7,13 € 1,52 (0,36) (2) € 1,53 (0,36) (2) oltre € 8,06 fino a € 9,81 € 8,06 € 1,72 (0,4) (2) € 1,73 (0,4) (2) oltre € 9,81 € 9,81 € 2,10 (0,49) (2) € 2,11 (0,49) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,19 € 1,11 (0,26) (2) € 1,12 (0,26) (2) (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF CON CUAF ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579 ASpI 1,03% 0,051584 1,15% 0,05725 C.U.A.F. 0% 0 MATERNITA’ 0% 0 0% 0 INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215 Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,2% 0,010016 0,2% 0,009956 TOTALE 19,9675% 1 20,0875% 1 B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato GESTIONE LAVORATORI LAVORATORI DOMESTICI SENZA DOMESTICI CUAF CON CUAF ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053 ASpI 1,03% 0,048204 1,15% 0,053519 C.U.A.F. 0% 0 MATERNITA’ 0% 0 0% 0 INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966 Contributo addizionale 1,4% 0,06552 1,4% 0,065154 Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,2% 0,00936 0,2% 0,009308 TOTALE 21,3675% 1 21,4875% 1 Normativa di riferimento (1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160. (2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale. (3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore. (4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.). (6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448(legge finanziaria 2002). (7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. (9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. (10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con iniziodal 1 gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011. Il Direttore generale vicario Vincenzo Damato

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La Circolare INPS 16/2019 è il riferimento normativo per il calcolo dei contributi domestici, aliquote contributive, retribuzione convenzionale e CUAF. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente gli importi dovuti, gestire l'esonero contributivo, applicare il contributo addizionale nei contratti a termine e compilare i modelli di versamento INPS per i lavoratori domestici.

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