Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità operative per accedere al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori in aree di crisi industriale complessa secondo la Circolare INPS 159/2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 159/2017 disciplina l'erogazione di trattamenti di mobilità in deroga per lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa riconosciute dalla normativa. Il beneficio si applica esclusivamente a lavoratori che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga, senza soluzione di continuità, per un massimo di 12 mesi aggiuntivi. La prestazione è finanziata con le risorse residue delle Regioni derivanti dai fondi di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015. Le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro un Piano Regionale di Politiche Attive contenente l'elenco nominativo dei beneficiari, i periodi di godimento e i costi stimati, con l'importo medio mensile fissato a € 1.629 comprensivo di contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare. L'autorizzazione ministeriale è subordinata alla verifica della sostenibilità finanziaria, dopodiché la Regione emana un decreto di concessione da trasmettere all'INPS esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) con numero di decreto convenzionale "20000". L'INPS procede al pagamento solo dopo validazione della coerenza tra l'importo decretato e le risorse disponibili, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione dei decreti regionali.
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Riferimento normativo
Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 31/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 159
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in
un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Premessa
1.Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale
complessa
2. Istruzioni operative e modalità di pagamento
3. Istruzioni contabili
4. Regime Fiscale
Premessa
L’art. 53-ter del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma
11-bis, del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e
finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle
Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità
ed a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze n. 83473 del 1 agosto
2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che
operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un
trattamento di mobilità in deroga.
Il trattamento spetta a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente
somministrate le misure di politica attive individuate in un apposito piano regionale da
comunicare all’ANPAL e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Istituto è autorizzato
ad erogare i trattamenti fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna
Regione.
1.Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi
industriale complessa
Con la circolare n. 13 del 27 giugno 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha
fornito le indicazioni operative in merito alla nuova prestazione introdotta dai provvedimenti
citati in premessa.
In particolare è stato previsto che, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione di trattamento
di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali il Piano Regionale di Politiche Attive del Lavoro contenente, oltre alle specifiche misure
di politica attiva, anche l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la data
di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, il periodo di
godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”) ed il costo della
stessa.
Si evidenzia che potranno essere beneficiari della prestazione esclusivamente i lavoratori che
hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in
deroga, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità
ordinaria o in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il precedente
trattamento il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data
del 1 gennaio 2017, fissata dalla norma.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato la propria valutazione in
ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento, comunica all’Inps e alla Regione richiedente
che quest’ultima può procedere alla autorizzazione dei trattamenti previsti.
Una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero la Regione emana un decreto di
concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al
periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal Ministero vigilante.
Il decreto dovrà contenere, per ogni singolo beneficiario, anche la matricola Inps dell’azienda
di appartenenza del lavoratore, azienda la cui unità operativa/produttiva era ubicata nell’area
di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
I decreti regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento
normativo dell'art. 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, onde non creare confusione
contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in
particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
Così come chiarito nella nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, prot. 6597 del 28/09/2017, spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente
assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da
un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di
politica attiva ed agli altri dati richiesti.
La trasmissione all’INPS avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo
Percettori (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale “20000”. In considerazione
dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà
consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.
Per permettere all’INPS di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla
Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l’Istituto verificherà che l’importo stimato del singolo decreto di mobilità regionale sia
coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico
di trasmissione dei singoli decreti Regionali.
Per l’anno 2017, l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari ad €
1.629, comprensivo di copertura figurativa e ANF: il suddetto dato potrà essere utilizzato per
l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in
deroga.
Nel caso che l’importo cumulato superi l’importo complessivo a disposizione della Regione,
l’Istituto non procederà con il pagamento di tale ultimo decreto, nonché di quelli successivi,
inviandone notizia alla Regione ed al Ministero.
Al fine di consentire il controllo, ogni file xml inviato in SIP dalla Regione dovrà contenere un
unico decreto regionale che fa riferimento al decreto convenzionale “20000”, anche se riferito
a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in SIP di file xml contenenti più decreti
regionali facenti riferimento al decreto convenzionale “20000”.
2. Istruzioni operative e modalità di pagamento
Successivamente all’invio in SIP da parte della Regione del decreto di concessione, lo stesso
sarà visibile, preliminarmente, solo alla Sede Regionale INPS, che dovrà effettuare il controllo
sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata
all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e trasmessa dalla D.C. Ammortizzatori
Sociali dell’Istituto alla Sede Regionale.
La Sede Regionale INPS, per effettuare tale controllo dovrà confrontare la stima della spesa
complessiva del decreto, calcolata direttamente dal SIP utilizzando il parametro di € 1.629
come costo medio mensile della prestazione, comprensivo di oneri, con l’importo di
sostenibilità finanziaria comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se tale
confronto ha esito positivo, la sede regionale procederà con la validazione in SIP del decreto
trasmesso dalla Regione, rendendolo visibile a tutte le Sedi Inps per i successivi adempimenti.
Il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinata alla presentazione da parte
del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga.
Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Sedi dovranno inserire, nella procedura di
pagamento della prestazione, i seguenti codici d’intervento a seconda della Regione che ha
disposto il provvedimento di concessione:
Codice Intervento da utilizzare per il D.I. n. “20000” REGIONE
380 ABRUZZO
381 FRIULI VENEZIA GIULIA
382 LAZIO
383 LIGURIA
384 MARCHE
385 MOLISE
386 PUGLIA
387 SARDEGNA
388 SICILIA
389 TOSCANA
390 UMBRIA
L’operatore di Sede dovrà fare attenzione nel liquidare le prestazioni di mobilità in deroga
concesse per i lavoratori provenienti da aziende ubicate in “aree di crisi industriali complesse” i
cui nominativi sono rintracciabili nel SIP con l’indicazione, oltre al periodo concesso, anche del
decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale D.I. n. 20000).
Si ribadisce, come già indicato in precedenti messaggi, che sarà possibile procedere
all’erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la
trasmissione su SIP del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle
Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.
L’operatore di Sede dovrà controllare che il nominativo alla data del 1 gennaio 2017 risulti
beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga e che la prestazione
concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità
ordinaria o in deroga. Nel caso che queste due condizioni non siano verificate, l’operatore non
dovrà procedere al pagamento della prestazione e dovrà altresì darne riscontro alla propria
sede Regionale, che, a sua volta, provvederà ad informare la Regione che ha decretato la
prestazione, per i successivi adempimenti.
Si ricorda che, per permettere alla procedura di effettuare correttamente il pagamento della
prestazione di mobilità in deroga, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale,
ne deriva che, prima di pagare una mensilità, occorre verificare che siano state pagate tutte le
mensilità precedenti (oppure, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato, devono essere
state inserite correttamente le sospensioni).
Si ricorda, infine, che l’operatore dovrà inserire manualmente la data di decadenza, la quale
dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato
dalla Regione. Si raccomanda pertanto alle Sedi di procedere alla lavorazione delle prestazioni
di mobilità in deroga solo dopo aver verificato che tutte le indennità afferenti a periodi
antecedenti siano state effettivamente erogate.
Si ricorda, altresì, che la prestazione concessa è una prestazione di mobilità in deroga; di
conseguenza ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione
figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di
legge. Infine si evidenzia che vanno applicate le riduzioni del trattamento previste dalla
normativa vigente, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007.
3. Istruzioni contabili
Con riferimento agli aspetti contabili, tenuto conto di quanto stabilito in ordine alla possibilità
attribuita alle Regioni di utilizzare la parte residua delle risorse finanziarie di cui all’art. 44
co.11 bis del D.lgs 148/2015, per i lavoratori che operano in un’ area di crisi industriale
complessa con i requisiti già descritti nei paragrafi precedenti, si procede all’istituzione
nell’ambito della gestione “GAU” - gestione degli oneri per il mantenimento del salario di un
nuovo conto di uscita così denominato:
GAU30275 - per l’attribuzione della mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti
direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale
complessa;
Gli oneri, definiti secondo i codici di intervento riportati nel paragrafo 2, saranno rilevati
contabilmente in maniera automatizzata dalla procedura dei pagamenti accentrati.
Il conto di debito di riferimento da utilizzare in contropartita ai sopra riportati conti di uscita
sarà quello in uso GPA10052.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al nuovo conto di
entrata:
GAU24208 – Entrate varie – recuperi e re-introiti relativi all’ulteriore mobilità in deroga e
connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa.
Detto conto sarà abbinato nell’ambito della procedura “recupero indebiti per prestazioni” al già
presente codice di bilancio “1094 – indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del
reddito – GA (Gestione Assistenziale), da utilizzare anche ai fini dell’eliminazione dei crediti
divenuti inesigibili, da imputare questi ultimi al conto GPA00069.
Infine, con riferimento alle somme eventualmente non riscosse dai beneficiari nonché alle
prestazioni ed alle partite che a fine esercizio risultino da definire si utilizzerà il conto già in
uso GPA10031, con codice bilancio 3074 – somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni
diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione Assistenziale).
Si allega alla presente la variazione al piano dei conti.
4. Regime Fiscale
L’indennità (la prestazione) in questione riconosciuta ai soggetti in relazione alle condizioni
sopra esposte è considerata ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della
stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della
tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art. 11
del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir se richieste.
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, opererà a fine anno 2017 il conguaglio fiscale e
rilascerà la relativa certificazione fiscale (mod.CU).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La normativa riguarda mobilità in deroga, aree di crisi industriale complessa, contribuzione figurativa, assegni al nucleo familiare (ANF) e politiche attive del lavoro. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere i requisiti di continuità della prestazione, i codici di intervento regionali (da 380 a 390), la tassazione ordinaria secondo il Tuir e gli obblighi di controllo sulla data del 1° gennaio 2017. La circolare è rilevante per gestire correttamente la liquidazione delle prestazioni, il monitoraggio delle risorse erogate per regione e la certificazione fiscale (mod. CU) come sostituto d'imposta.
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