Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO (CONF.A.I.L.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono le modalità operative e contabili per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche secondo la convenzione INPS-CONF.A.I.L.?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 158/2017 disciplina la convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO (CONF.A.I.L.) per la riscossione dei contributi sindacali trattenuti direttamente sulle pensioni. Possono usufruire di questo servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità gestite dall'INPS, sia dell'assicurazione generale obbligatoria che delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, esclusi i titolari di pensione o assegno sociale. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato con indicazione di un documento valido e produce effetti dalla data di decorrenza della pensione se presentata contestualmente alla domanda, oppure dalla prima rata successiva se rilasciata da pensionato già titolare. I contributi sindacali sono calcolati in percentuale sull'importo lordo della pensione (esclusi gli assegni familiari) secondo aliquote progressive: 0,50% fino al trattamento minimo, 0,40% fino al doppio del minimo, e 0,35% oltre il doppio del minimo. L'INPS rimane estraneo al rapporto associativo e si dichiara sollevato da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti su somme oggetto della riscossione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO (CONF.A.I.L.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 25/10/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 158
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA
DEL LAVORO (CONF.A.I.L.) per la riscossione dei contributi sindacali
sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972,
n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione
stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO
(CONF.A.I.L.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
In data 08 agosto 2017 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale
CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO (CONF.A.I.L.), approvata con
determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti
dagli iscritti.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire
almeno 90 giorni prima della scadenza.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle
disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i
contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o
di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza,
sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della
norma di rinvio contenuta nell’art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364, i titolari di pensione
diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei
titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni
derivanti da assicurazione obbligatoria.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono
indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai
sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della
pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
DECORRENZA DELLA DELEGA.
L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata
contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della
pensione stessa.
I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica
della domanda di prestazione.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla
prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti
pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della
lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità
telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì,
trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le
modalità sopra citate, l’originale firmato.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la
riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla
elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra
Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente,
contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di
riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima
estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti
percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i
trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio
della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a
livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione
dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione
presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle
attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:
Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31
Gestione delega € 0,04
ESONERO DA RESPONSABILITA'.
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra
l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso
terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’associazione
stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari
che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo
che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a
danno dell’Istituto da parte dell’associazione.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è BN
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle
pensioni per conto dell’Associazione sindacaleCONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA
DEL LAVORO si istituiscono i seguenti conti:
GPA25639- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno
in corso;
GPA27639- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni
precedenti;
movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di
rendicontazione delle pensioni pagate.
Con l’occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto:
GPA11639 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi
sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso:
GPA35041
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni
sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di
consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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La convenzione INPS-CONF.A.I.L. riguarda la trattenuta sindacale su pensioni, la delega del pensionato e la riscossione centralizzata dei contributi associativi. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le aliquote progressive, le modalità di revoca della delega, i costi di gestione (€ 0,04 per delega) e la contabilizzazione tramite i conti GPA25639, GPA27639 e GPA11639. La normativa si applica ai titolari di prestazioni pensionistiche gestite dall'INPS ed è rilevante per la corretta elaborazione delle buste paga pensionistiche e la rendicontazione verso le organizzazioni sindacali.
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