Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 152/2021

Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli

Pubblicato: 13/10/2021 In vigore dal: 13/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il rimborso dei contributi indebitamente versati alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli e quali termini di prescrizione si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 152/2021 disciplina la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati erroneamente dai lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, mezzadri e coloni). I contributi indebitamente versati non possono essere convalidati dall'INPS e non contano ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali: il contribuente ha diritto alla ripetizione della somma, salvo nei casi di dolo. Il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 del codice civile, con termine che decorre dalla data del versamento non dovuto. Gli operatori INPS devono verificare che non sia intervenuta la prescrizione decennale prima di procedere al rimborso, restituendo esclusivamente gli importi ancora entro il termine prescrizionale.

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Riferimento normativo

Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale Roma, 14/10/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 152 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli SOMMARIO: Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alla restituzione dei contributi indebitamente versati alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che, costituendo un indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c., sono soggetti all’ordinario termine di prescrizione decennale. In tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, l’articolo 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che: “I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa”. Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall’articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, recante “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri”. Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata; unica eccezione al principio di ripetizione dei citati contributi è quella relativa alla sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato. Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l’Istituto, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., un’ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 c.c., applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità. Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dal citato articolo 2946 c.c., decorrente dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta. Si ribadisce inoltre, come anticipato, che la contribuzione indebitamente versata non ha alcuna validità ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l’erogazione delle prestazioni previdenziali; tale interpretazione è stata esplicitata dalla Corte di Cassazione in varie sentenze (ad esempio, cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007). In relazione alle domande di rimborso presentate dai contribuenti che hanno effettuato versamenti non dovuti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura, nel procedere alle operazioni di rimborso, di restituire esclusivamente gli importi per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale, il cui termine decorre dalla data nella quale sono stati effettuati i predetti versamenti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La normativa riguarda l'indebito oggettivo secondo l'articolo 2033 c.c., la prescrizione decennale ordinaria e la gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questi principi quando assistono clienti agricoli che hanno versato contributi non dovuti, verificando sempre il termine di prescrizione decennale e la possibilità di convalida dei versamenti. La distinzione tra indebito soggettivo e oggettivo è rilevante per determinare se il rimborso è dovuto o se sussiste dolo.

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