Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 145/2021

Gestione diretta delle attività di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Tutela per eventi di malattia lavoratori marittimi. Nuove modalità di richiesta prestazioni. Rilascio in produzione nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. Prime istruzioni operative

Pubblicato: 27/09/2021 In vigore dal: 27/09/2021 Documento ufficiale

Quali sono le nuove modalità di richiesta delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi e come funziona il servizio web "Comunicazione integrativa malattia marittimi"?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 145/2021 introduce un nuovo servizio web telematico denominato "Comunicazione integrativa malattia marittimi", operativo dal 4 ottobre 2021, che sostituisce i precedenti moduli cartacei "Mal 1", "Mal 2" e "Mal 3" utilizzati per la certificazione sanitaria dei lavoratori naviganti marittimi. Il servizio si applica ai lavoratori del settore navigante, marittimo e dell'aviazione civile (ex assicurati Ipsema) che richiedono prestazioni di malattia all'INPS, e riguarda specificamente l'indennità per inabilità temporanea assoluta, indennità per inabilità temporanea da malattia e temporanea inidoneità all'imbarco.

Il lavoratore può presentare la comunicazione integrativa direttamente online tramite SPID, CIE o CNS, oppure attraverso Patronato e intermediari autorizzati. La comunicazione deve contenere informazioni essenziali quali il codice fiscale del datore di lavoro, la qualifica di inquadramento, il natante su cui ha prestato attività (per il personale navigante), l'IBAN per il pagamento e, se necessario, la documentazione attestante la data dello sbarco (copia del libretto di navigazione o documentazione equivalente).

Il nuovo sistema integra telematicamente il servizio web con il gestionale "Malattia Marittimi" e le banche dati INPS, automatizzando la creazione della pratica e il rilevamento dei certificati telematici sulla base del numero di protocollo (PUC) fornito dal medico. Questo processo riduce significativamente l'uso di documentazione cartacea e accelera l'istruttoria amministrativa, permettendo all'INPS di verificare automaticamente i requisiti di legge necessari all'erogazione delle prestazioni.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Gestione diretta delle attività di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Tutela per eventi di malattia lavoratori marittimi. Nuove modalità di richiesta prestazioni. Rilascio in produzione nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. Prime istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Roma, 28/09/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 145 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Gestione diretta delle attività di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Tutela per eventi di malattia lavoratori marittimi. Nuove modalità di richiesta prestazioni. Rilascio in produzione nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. Prime istruzioni operative SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative sulle nuove modalità di richiesta prestazioni di malattia marittimi, a seguito del rilascio in produzione del nuovo servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. INDICE 1. Premessa 2. Comunicazione integrativa malattia marittimi 3. Gestionale “Malattia Marittimi”. Integrazione con il servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi 1. Premessa Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha disposto il trasferimento all’Inps della gestione diretta dell’erogazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori del settore navigante, marittimo e dell’aviazione civile, cosiddetti lavoratori assicurati ex Ipsema, prosegue il processo di integrazione negli ordinari flussi delle lavorazioni di competenza dell’Istituto. Nello specifico, con particolare riguardo alle prestazioni correlate alla tutela dello stato di malattia, è in corso un progressivo processo di informatizzazione, con parziale automazione dell’istruttoria amministrativa, volto alla mitigazione del cospicuo ricorso a documentazione cartacea, caratterizzante le lavorazioni all’atto dell’acquisizione della citata gestione diretta. Con la presente circolare, premessa una ricostruzione delle principali innovazioni dei flussi di processo nel frattempo intervenute, si comunica il rilascio di un nuovo sistema di trasmissione telematica degli elementi istruttori necessari alla richiesta delle prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi, accessibile via web e denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. 2. Comunicazione integrativa malattia marittimi In riferimento alla gestione delle attività cosiddette ex Ipsema le prime istruzioni operative, in attuazione del dettato legislativo di cui all’oggetto, sono state fornite con circolare congiunta Inps/Inail n. 179 del 23 dicembre 2013 (n. 65 del 23 dicembre 2013 per Inail), illustrativa del contesto normativo e istituzionale di riferimento, del relativo ambito oggettivo e soggettivo di applicazione e dei flussi di lavorazione nel periodo transitorio, avviato a far data dal 1° gennaio 2014. Alla citata circolare hanno fatto seguito successive istruzioni, divulgative dell’evoluzione informatica ed organizzativa dei processi di lavorazione. Sul piano tecnologico-informatico, in particolare, dopo un iniziale e transitorio utilizzo delle modalità di gestione in uso all’Inail (cfr. la citata circolare n. 179/2013 per la dettagliata ricostruzione dell’evoluzione legislativa sulla competenza istituzionale), il processo di integrazione ha preso avvio con una totale reingegnerizzazione dell’applicativo informatico dedicato alle specifiche lavorazioni di malattia marittimi; il relativo rilascio in produzione alla totalità delle Sedi regionali, costituenti Sedi “Polo” di lavorazione delle attività cosiddette ex Ipsema, ha coerentemente comportato la dismissione del gestionale inizialmente migrato, mantenuto nelle architetture informatiche Inps a soli fini di consultazione d’archivio. Per effetto della citata reingegnerizzazione, l’istruttoria amministrativa è parzialmente automatizzata, grazie al colloquio informatico del citato gestionale, sviluppato in linea con gli standard informatici dell’Istituto e parzialmente integrato nella complessiva architettura informatica del sistema delle banche dati interne ed esterne all’Istituto. Sul piano della certificazione sanitaria, all’atto dell’acquisizione della gestione diretta Inps, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); si tratta di formulari risalenti alla gestione delle Casse marittime/Ipsema/Inail, che costituivano una delle poche ipotesi residuali di certificazione cartacea (atteso che, per la quasi totalità delle restanti categorie di lavoratori, la certificazione sanitaria è trasmessa all’Istituto in modalità telematica). I menzionati modelli “Mal 1”, “Mal 2” e “Mal 3” venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, che garantiscono l’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo sia durante i periodi di avvicendamento in porti esteri sia in assenza di ambulatori USMAF- SASN in Italia. Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione. Dopo una prima fase di fisiologica transizione, a regime, anche la certificazione di malattia dei lavoratori naviganti marittimi viene trasmessa in modalità telematica; la certificazione cartacea ha carattere residuale, limitatamente a circoscritte ipotesi sul territorio italiano e, per l’estero, in presenza di certificazione redatta dalle istituzioni localmente competenti, essendo tali soggetti operanti al di fuori degli assetti organizzativi nazionali del Ministero della Salute. I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema, in quanto non contengono le necessarie, ulteriori informazioni aggiuntive, finora documentate con i modelli “Mal 1”, “Mal 2” e “Mal 3”. Di conseguenza, le suddette informazioni, non rilevabili dal certificato di malattia telematico, sono state finora fornite e documentate direttamente dal lavoratore, anziché con i modelli “Mal” citati, attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale Inps competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto), unitamente alla comunicazione del numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC), obbligatoriamente fornito all’atto del rilascio del certificato telematico da parte del medico redattore, in completa analogia agli obblighi che oggi regolano il rapporto tra i medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le altre categorie di lavoratori. Tanto premesso, al fine di completare il set di informazioni finora riportate nei citati modelli “Mal” dismessi o richieste direttamente al lavoratore (atteso che le specificità del rapporto di lavoro di talune delle categorie in argomento non consentono di disporre in maniera celere di talune delle informazioni necessarie ad avviare l’istruttoria per le prestazioni specifiche del settore), onde acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”; il servizio sarà rilasciato in produzione a far data dal 4 ottobre 2021 e reso disponibile sul sito internet istituzionale www.inps.it. Si tratta di uno strumento di acquisizione aggregata degli elementi istruttori di carattere amministrativo e sanitario; la comunicazione andrà presentata a cura del lavoratore online all'INPS attraverso il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, la comunicazione integrativa è trasmissibile tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; trovano altresì applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 127 del 12 agosto 2021 in materia di gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto. Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita, temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) - sono necessarie le seguenti informazioni: codice fiscale del datore di lavoro; nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa; la qualifica di inquadramento; l’eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC. Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni verranno automaticamente acquisite alla lavorazione ove trasmesse telematicamente; in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, permane, in capo al lavoratore, il relativo onere di trasmissione alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio, per non incorrere nelle sanzioni di legge, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo. Ove si tratti di lavoratore navigante è altresì necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco (copia del libretto di navigazione, ove in possesso, o diversa documentazione equivalente rilasciata da soggetto istituzionalmente competente alla gestione del rapporto di lavoro: datore di lavoro, Capitanerie di porto, soggetti esteri abilitati). Inoltre, per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessaria l’allegazione telematica del modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento). 3. Gestionale “Malattia Marittimi”. Integrazione con il servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi” Mediante integrazione telematica tra il servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, il gestionale “Malattia Marittimi” e le principali banche dati interne ed esterne, ordinariamente in uso all’Istituto, sarà effettuata, successivamente, l’istruttoria amministrativa volta a verificare la sussistenza dei requisiti di legge necessari alla corretta erogazione delle prestazioni in oggetto. In particolare, mediante l’automatica creazione della pratica di malattia nel gestionale “Malattia Marittimi”, sarà rilevato dagli archivi informatici Inps l’eventuale certificato telematico sulla base del numero di protocollo (PUC), indicato dal marittimo nella Comunicazione integrativa, unitamente a tutti i certificati telematici SASN e SSN, relativi al medesimo evento. Per le istruzioni tecniche di dettaglio si fa rinvio al Manuale tecnico, disponibile nella sezione Manuali del servizio web “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. Attesa la complessità della gestione delle relative attività amministrative, si fa riserva di fornire agli operatori delle Strutture dell’Istituto ulteriori istruzioni tecnico operative. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La circolare INPS 145/2021 disciplina le prestazioni di malattia per lavoratori marittimi ex Ipsema, introducendo modalità telematiche che sostituiscono i moduli cartacei "Mal 1", "Mal 2" e "Mal 3". Professionisti e consulenti del lavoro devono conoscere i requisiti di trasmissione della comunicazione integrativa, l'integrazione con i certificati medici telematici SASN/SSN, le modalità di accesso tramite SPID/CIE/CNS e gli obblighi di allegazione della documentazione attestante lo sbarco e i dati bancari per il pagamento delle indennità.

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