Quali sono gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2017 e come si applicano in base all'orario di lavoro?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 13/2017 stabilisce gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestici per l'anno 2017. I contributi variano in base a tre fasce di retribuzione oraria effettiva (fino a €7,88, da €7,88 a €9,59, oltre €9,59) per i rapporti fino a 24 ore settimanali, e una quarta fascia speciale per chi lavora più di 24 ore settimanali. Per ogni fascia, il contributo orario comprende diverse componenti: il Fondo Previdenziale Lavoratori Domestici (F.P.L.D.), l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), la maternità, l'INAIL e il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.
La circolare distingue tra due situazioni: rapporti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) e rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale dell'1,40%). Inoltre, prevede aliquote diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto al versamento del CUAF oppure no, con esoneri specifici per i rapporti tra coniugi e parenti conviventi entro il terzo grado. L'aliquota complessiva varia dal 19,97% al 21,49% della retribuzione convenzionale.
Un aspetto rilevante riguarda la regolarizzazione di rapporti già denunciati: se un lavoratore domestico ha già prestato almeno 25 ore settimanali presso lo stesso datore, la regolarizzazione di ore aggiuntive deve mantenere il calcolo in quarta fascia contributiva. Inoltre, la circolare conferma che nel 2017 non c'è stato adeguamento delle fasce di retribuzione rispetto al 2016, poiché l'indice ISTAT ha registrato una variazione negativa (-0,1%), e la normativa prevede un floor a zero per gli adeguamenti.
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Riferimento normativo
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 13
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori
domestici.
SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo
gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 dispone che “Con riferimento
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’
indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno
precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate
con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017
per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente
decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23
dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8
febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF
che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28,
pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti.
1) Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota
CUAF (1)
fino a € 7,88 € 6,97 € 1,39 (0,35) (2) € 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88
fino a € 9,59 € 7,88 € 1,57 (0,40) (2) € 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59 € 9,59 € 1,91 (0,48) (2) € 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro
superiore a 24 ore € 5,07 € 1,01 (0,25) (2) € 1,02 (0,25) (2)
settimanali
comprensivo contributo addizionale(comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai
rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota
CUAF (1)
fino a € 7,88 € 6,97 € 1,49 (0,35) (2) € 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88
fino a € 9,59 € 7,88 € 1,68 (0,40) (2) € 1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59 € 9,59 € 2,05 (0,48) (2) € 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro
superiore a 24 ore € 5,07 € 1,08 (0,25) (2) € 1,09 (0,25) (2)
settimanali
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012
GESTIONE LAVORATORI LAVORATORI DOMESTICI SENZA
DOMESTICI CUAF
CON CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
ASpI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065215
Fondo garanzia
tratt. 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956
fine rapporto
19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000
TOTALE
con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai
rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE LAVORATORI LAVORATORI DOMESTICI SENZA
DOMESTICI CUAF
CON CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
ASpI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Contributo 1,40% 0,065520 1,40% 0,065154
addizionale
0,20% 0,009360 0,20% 0,009308
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000
TOTALE
2) Chiarimenti.
A seguito di quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
2.1 - Regolarizzazione ad integrazione di un rapporto di lavoro domestico già
denunciato per più di 24 ore a settimana.
Con la circolare n. 173 del 23 luglio 1993, sono state fornite le disposizioni in merito
all’applicazione del DL 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19
luglio 1993, n. 243.
In sede di conversione, l'art.1, 1° comma, del citato decreto ha stabilito, a partire dal 16
maggio 1993, tre fasce di retribuzione per le prestazioni lavorative sino a 24 ore settimanali
ed introdotto una quarta fascia per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore
settimanali.
Con la stessa circolare è stato precisato che i datori di lavoro devono fare riferimento alla
quarta fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore settimanali comprese tra le 25 e
le 60 prestate o retribuite ad altro titolo (ferie, malattia, preavviso) presso lo stesso datore di
lavoro.
Ne consegue che, in caso di domanda di regolarizzazione presentata per integrare le ore di un
rapporto di lavoro domestico, per il quale già sono state pagate almeno 25 ore per ogni
settimana lavorata, deve essere mantenuto il calcolo in quarta fascia contributiva.
Normativa di riferimento
(1) L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI l’Assicurazione
Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma
6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.
(2) L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di
lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di
lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.
(3) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal
1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(4) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1°
gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il
finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n.
88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%),
maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(5) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1°
febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se
il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali
a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e
disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(6) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una
riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella
misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L.
28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).
(7) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione),
a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore,
destinato al Fondo di rimpatrio.
(8) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000
sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
(9) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio
1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
(10)In applicazione dell’ art. 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota
contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un
incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997, andando
a regime dal 1/01/2011.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La Circolare INPS 13/2017 è il riferimento normativo per i contributi dei lavoratori domestici, disciplinando aliquote contributive, fasce di retribuzione convenzionale e coefficienti di ripartizione tra F.P.L.D., ASpI, CUAF e INAIL. Datori di lavoro domestico, consulenti del lavoro e commercialisti la consultano per calcolare correttamente i versamenti previdenziali, gestire i rapporti a tempo determinato con contributo addizionale, e applicare gli esoneri previsti per specifiche categorie di lavoratori.
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