Quali sono i requisiti e le modalità operative per accedere alla riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 129/2017 disciplina una riduzione contributiva del 11,50% a favore delle imprese edili per l'anno 2017, confermata dal decreto del Ministero del Lavoro del 5 luglio 2017. Il beneficio si applica ai datori di lavoro classificati nel settore industria (codici statistici 11301-11305) o artigianato (codici 41301-41305) con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, e riguarda esclusivamente gli operai occupati a tempo pieno con orario di 40 ore settimanali.
La riduzione si calcola sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e non si applica ai lavoratori part-time. La base di calcolo deve essere ridotta secondo le disposizioni dell'art. 120 della legge 388/2000 e dell'art. 1 della legge 266/2005, al netto di altre misure compensative. Il beneficio non copre il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per accedere al beneficio, l'azienda deve possedere regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva, rispettare i contratti collettivi nazionali e non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza nei cinque anni precedenti. Non spetta per lavoratori già beneficiari di altre agevolazioni contributive specifiche, né in presenza di contratti di solidarietà.
Le istanze devono essere inviate telematicamente tramite il modulo "Rid-Edil" nel cassetto previdenziale aziendale entro il 15 gennaio 2018. L'autorizzazione viene attribuita con codice 7N per il periodo settembre-dicembre 2017, ma lo sgravio copre l'intero anno 2017. Il beneficio si espone nel flusso UniEmens con codice causale L206 per il corrente e L207 per gli arretrati.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 01/09/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 129
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel
settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative.
SOMMARIO: Con decreto del 5 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha confermato – per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo
29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a
tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
INDICE
Premessa.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi
UniEmens.
PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1),
assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017
nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per
l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili,
introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le
indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a
11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché
caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in
forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1,
commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto
delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Condizioni di accesso al beneficio.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che
impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di
retribuzione imponibile;
i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la
violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio
antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto
legge 223/2006).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali
sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio incentivo
“occupazione sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2017,
disciplinato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.367/2016
e successiva rettifica).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995,
l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera
limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso
UniEmens.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017
dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”,
disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella
sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi
informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la
suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del
beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N,
per il periodo da settembre a dicembre 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto
previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di
lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta
attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme
indebitamente fruite.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con
le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206
nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere
utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di
<DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio
per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della
funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione
conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (allegato 2); la sede competente, verificata
la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai
fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai
ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il
calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli
operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce
contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva
relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla
riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri
lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici
contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di
autorizzazione 3N e 3P.
[2] Misure previste dall’art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1,
comma 764, della legge 296/2006, e dall’art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766
della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006).
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di
lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali,
con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, che stabilisce che sull’ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40
ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma
51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al
fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la
riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ;
VISTO il decreto direttoriale 10 novembre 2016, con il quale, per l’anno 2016, la
riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento;
TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento
delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare
del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura
dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 10 novembre 2016;
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
di concerto con
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per
l’anno 2017, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, nella misura dell’11,50 per cento;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;
D E C R E T A
La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per
l’anno 2017, nella misura dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 05 LUGLIO 2017
Ministero dell’economia Ministero del lavoro
e delle finanze e delle politiche sociali
Il Ragioniere Generale dello Stato Il Direttore Generale per le
Politiche Previdenziali e
F.to FRANCO DANIELE Assicurative
F.to FERRARI CONCETTA
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev.n. 1791
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La riduzione contributiva edile si applica secondo l'art. 29 del d.l. 244/1995 ed è disciplinata da decreti ministeriali annuali che verificano la sostenibilità del gettito contributivo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i codici statistici contributivi, i codici Ateco 2007, la regolarità contributiva e l'assenza di altre agevolazioni per operai a 40 ore settimanali. La procedura UniEmens/vig e i codici causali L206-L207 sono strumenti operativi essenziali per la gestione amministrativa del beneficio.
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