Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 129/2017

Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative.

Pubblicato: 31/08/2017 In vigore dal: 31/08/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità operative per accedere alla riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2017?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 129/2017 disciplina una riduzione contributiva del 11,50% a favore delle imprese edili per l'anno 2017, confermata dal decreto del Ministero del Lavoro del 5 luglio 2017. Il beneficio si applica ai datori di lavoro classificati nel settore industria (codici statistici 11301-11305) o artigianato (codici 41301-41305) con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, e riguarda esclusivamente gli operai occupati a tempo pieno con orario di 40 ore settimanali.

La riduzione si calcola sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e non si applica ai lavoratori part-time. La base di calcolo deve essere ridotta secondo le disposizioni dell'art. 120 della legge 388/2000 e dell'art. 1 della legge 266/2005, al netto di altre misure compensative. Il beneficio non copre il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per accedere al beneficio, l'azienda deve possedere regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva, rispettare i contratti collettivi nazionali e non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza nei cinque anni precedenti. Non spetta per lavoratori già beneficiari di altre agevolazioni contributive specifiche, né in presenza di contratti di solidarietà.

Le istanze devono essere inviate telematicamente tramite il modulo "Rid-Edil" nel cassetto previdenziale aziendale entro il 15 gennaio 2018. L'autorizzazione viene attribuita con codice 7N per il periodo settembre-dicembre 2017, ma lo sgravio copre l'intero anno 2017. Il beneficio si espone nel flusso UniEmens con codice causale L206 per il corrente e L207 per gli arretrati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 01/09/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 129 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2017. Indicazioni operative. SOMMARIO: Con decreto del 5 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato. INDICE Premessa. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. 2. Condizioni di accesso al beneficio. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens. PREMESSA Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - pubblicato l’8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it - ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2]. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile – previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 2. Condizioni di accesso al beneficio. L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile; i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006). Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio incentivo “occupazione sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2017, disciplinato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.367/2016 e successiva rettifica). Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens. Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (allegato 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato [1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. [2] Misure previste dall’art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall’art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006). Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, che stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ; VISTO il decreto direttoriale 10 novembre 2016, con il quale, per l’anno 2016, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all’11,50 per cento; TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 10 novembre 2016; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l’anno 2017, la riduzione di cui al citato comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell’11,50 per cento; VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172; D E C R E T A La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2017, nella misura dell’11,50 per cento. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 05 LUGLIO 2017 Ministero dell’economia Ministero del lavoro e delle finanze e delle politiche sociali Il Ragioniere Generale dello Stato Il Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e F.to FRANCO DANIELE Assicurative F.to FERRARI CONCETTA Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.lavoro e politiche sociali, reg.ne prev.n. 1791

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 129/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La riduzione contributiva edile si applica secondo l'art. 29 del d.l. 244/1995 ed è disciplinata da decreti ministeriali annuali che verificano la sostenibilità del gettito contributivo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i codici statistici contributivi, i codici Ateco 2007, la regolarità contributiva e l'assenza di altre agevolazioni per operai a 40 ore settimanali. La procedura UniEmens/vig e i codici causali L206-L207 sono strumenti operativi essenziali per la gestione amministrativa del beneficio.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2017

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… Provvedimento AdE 50 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest Interpello AdE 50 Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 … Interpello AdE 20 Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 5… Provvedimento AdE 50771 Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a… Provvedimento AdE 296184 Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi… Provvedimento AdE 175 Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di su… Provvedimento AdE 296155 Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 Provvedimento AdE 296329

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →