Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Quali sono gli obblighi di iscrizione e contribuzione previdenziale per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari secondo la Circolare INPS 128/2019?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 128/2019 estende l'obbligo di assicurazione previdenziale ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, iscrivendoli alla Gestione separata INPS. Questa norma si applica sia ai magistrati onorari già in servizio al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017) sia a quelli immessi successivamente. L'iscrizione deve essere effettuata tramite i canali telematici INPS (portale web, Contact Center o intermediari), inserendo il codice fiscale e selezionando la tipologia "professionista", con undici zeri nel campo Partita IVA. Per il calcolo della contribuzione previdenziale, si applicano le stesse modalità dei lavoratori autonomi: il reddito imponibile corrisponde all'importo dichiarato nel modello Unico quadro RL sezione III, e la contribuzione deve essere determinata nel quadro RR con un'aliquota del 25,72% (25% previdenziale e 0,72% assistenziale). I termini di pagamento coincidono con quelli fiscali ordinari: saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo con primo acconto del 40%, secondo acconto entro il 30 novembre, con possibilità di rateazione.
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Riferimento normativo
Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 25/09/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 128
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice
procuratori onorari alla Gestione separata. Articolo 25 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116
SOMMARIO: Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha esteso la tutela previdenziale
e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari prevedendo l’iscrizione dei
giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Con la presente circolare
si illustrano le novità normative e si forniscono le istruzioni operative.
INDICE
1. Premessa
2. L’assicurazione previdenziale obbligatoria
3. Natura del reddito percepito
4. Istruzioni operative
4.1 Modalità di iscrizione
4.2 Determinazione della contribuzione previdenziale
1. Premessa
Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2017, n. 177, in attuazione della delega prevista nella legge 29 aprile 2016, n.
57, in materia di riforma della magistratura onoraria, ha previsto la revisione delle
esistenti figure dei giudici onorari di pace, dei giudici onorari di tribunale (ex GOT
ricondotti nella figura di giudice onorario di pace) e dei vice procuratori onorari, nonché
delle loro competenze. È stato, pertanto, introdotto un nuovo status del magistrato
onorario – attribuito ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari - e sono state
previste nuove regole e requisiti in materia di attribuzione dell’incarico, durata
dell’incarico, conferma dell’incarico, indennità e procedure disciplinari.
Il decreto legislativo in oggetto ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale
obbligatoria ai magistrati onorari che ne risultano privi in considerazione del quadro
normativo previgente.
2. L’assicurazione previdenziale obbligatoria
L’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017 prevede che, ai fini della
tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari
siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
Per tali categorie di lavoratori si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di
pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’articolo 53,
comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla Gestione separata.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 116/2017 è esclusa
l’iscrizione alla Gestione separata per i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al
pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa
professionale autonoma, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.
L’assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista sia per i magistrati onorari
(giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio successivamente
alla data del 15 agosto 2017 - data di entrata in vigore del decreto legislativo – sia per
i predetti magistrati onorari in servizio alla medesima data, così come espressamente
indicato dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017.
3. Natura del reddito percepito
Relativamente alla natura del reddito percepito dai magistrati onorari, il decreto
legislativo n. 116/2017, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 26 al Testo
unico delle imposte sui redditi, ha disposto quanto segue.
Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace - in precedenza riconducibili fra i
redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (di cui all’articolo 50, comma 1, lett. f),
del D.P.R. n. 917/1986) - e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi
di lavoro autonomo, individuati all’articolo 53, comma 2, lett. f-bis), del D.P.R. n.
917/1986.
Nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR è stato precisato
che i redditi indicati alla citata lettera f-bis) sono costituiti dall’ammontare delle
indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.
4. Istruzioni operative
4.1 Modalità di iscrizione
I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, devono iscriversi alla
gestione stessa, inviando la domanda di iscrizione attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili dal cittadino con PIN dispositivo attraverso il portale
dell’Istituto;
Contact Center Multicanale – numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164
da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore;
Intermediari dell’Istituto – attraverso i relativi servizi telematici.
Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia
“professionista”; successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici. Si
precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000).
In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati
automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza
attribuzione di alcun numero di matricola.
Tramite il proprio PIN dispositivo, sarà possibile accedere al “Cassetto bidirezionale
Gestione Separata Liberi professionisti”, dal quale si potrà visualizzare la posizione
previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale.
Sarà, inoltre, possibile interagire con la Struttura INPS territorialmente competente
tramite la funzione di “Comunicazione bidirezionale”.
4.2 Determinazione della contribuzione previdenziale
Come descritto al precedente paragrafo 2, per il calcolo della contribuzione previdenziale
dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori
autonomi, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, iscritti alla Gestione
separata.
Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale, si evidenzia
quanto segue:
il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez.
III;
la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel modello Unico, quadro RR
“Contributi previdenziali”, sez. II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”
seguendo le istruzioni del modello Unico, approvate con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono
con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 16 giugno
dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del
contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto
entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito);
l’aliquota da applicare sul reddito prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. f-bis)
del TUIR è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e
superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato
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La Circolare INPS 128/2019 disciplina l'iscrizione alla Gestione separata INPS per magistrati onorari, applicando le regole dei lavoratori autonomi secondo l'articolo 53 del DPR 917/1986. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire il reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lett. f-bis) TUIR), determinare la contribuzione previdenziale nel modello Unico quadro RR, e rispettare i termini di versamento coordinati con le scadenze fiscali ordinarie per IRPEF e addizionali regionali.
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