Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 127/2017

Art. 24 legge 22 maggio 2017, n. 81. Assistenti domiciliari all’infanzia della Provincia Autonoma di Bolzano (Tagesmütter).

Pubblicato: 23/08/2017 In vigore dal: 23/08/2017 Documento ufficiale

Cosa prevede l'art. 24 della legge 81/2017 riguardo agli assistenti domiciliari all'infanzia (Tagesmütter) della Provincia Autonoma di Bolzano?

Spiegato da FiscoAI
L'art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81 abroga a partire dal 1º settembre 2017 la precedente disciplina speciale che regolava i contributi previdenziali e assicurativi degli assistenti domiciliari all'infanzia qualificati o accreditati presso la Provincia Autonoma di Bolzano. Questa categoria di lavoratori, comunemente denominata Tagesmütter, era precedentemente inquadrata nella gestione lavoratori domestici secondo le regole del DPR 1403/1971, indipendentemente dal fatto che prestassero servizio presso il domicilio del datore di lavoro o del lavoratore stesso. Con l'abrogazione della norma precedente, i datori di lavoro devono comunicare la cessazione del rapporto alla gestione domestici entro il 31 agosto 2017, salvo che il lavoro continui presso il domicilio del datore di lavoro, nel qual caso basta comunicare la variazione dell'indirizzo. A partire dal 1º settembre 2017, per tutti gli altri casi si applica la normativa generale in materia contributiva e previdenziale, determinando un cambio di regime assicurativo per questa categoria di lavoratori. La comunicazione deve essere effettuata tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito INPS o contattando il Contact center.

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Riferimento normativo

Art. 24 legge 22 maggio 2017, n. 81. Assistenti domiciliari all’infanzia della Provincia Autonoma di Bolzano (Tagesmütter).

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 24/08/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Circolare n. 127 Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Art. 24 legge 22 maggio 2017, n. 81. Assistenti domiciliari all’infanzia della Provincia Autonoma di Bolzano (Tagesmütter). SOMMARIO: Art. 24, legge 22 maggio 2017, n. 81. Abrogazione art. 1, comma 793, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). A decorrere dal 1º settembre 2017, in applicazione dell’art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è abrogato l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che aveva stabilito il pagamento deicontributi previdenziali ed assicurativi pergli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, secondo le misure previste dall'articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro fossero rese presso il domicilio dei lavoratori interessati, sia che dipendessero direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia da imprese individuali o persone giuridiche (Circolare n. 40 del 16.02.2007). Ne consegue che i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto di lavoro attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, dovranno comunicarne la cessazione al 31/08/2017, inoltrando la comunicazione tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito istituzionale o attraverso il Contact center. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro, non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell’indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro. In tutti gli altri casi, a partire dal 1/09/2017, dovrà essere applicata la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La normativa riguarda la gestione lavoratori domestici, i contributi previdenziali e assicurativi, e il DPR 1403/1971 che disciplina il regime speciale. Commercialisti e consulenti del lavoro devono prestare attenzione all'iscrizione presso le gestioni INPS appropriate, alla comunicazione delle variazioni contrattuali e all'applicazione della normativa generale contributiva per i rapporti di lavoro che non rientrano più nella disciplina speciale dei Tagesmütter.

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