Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 126/2021

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Pubblicato: 09/08/2021 In vigore dal: 09/08/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali nei periodi 23 febbraio - 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 126/2021 disciplina la sospensione dei termini di prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria in due periodi distinti: dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Durante questi periodi, il decorso della prescrizione si ferma, il che significa che i giorni non vengono conteggiati nel calcolo dei cinque anni entro cui l'INPS può riscuotere i contributi dovuti. La norma si applica a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati) e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, con l'effetto di allungare complessivamente di 311 giorni il termine originario di prescrizione. Per chi deve notificare atti interruttivi della prescrizione (come diffide o accertamenti), è fondamentale calcolare correttamente la nuova scadenza sommando i giorni di sospensione al termine originario, altrimenti l'atto potrebbe risultare tardivo e inefficace. La circolare fornisce esempi pratici per determinare quando la prescrizione effettivamente matura e quando deve essere notificato l'atto interruttivo per evitare che il credito contributivo vada in prescrizione.

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Riferimento normativo

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale Roma, 10/08/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 126 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate. INDICE: 1. Premessa 2. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 3. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 4. Effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 4.3 Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020 5. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Effetti della sospensione della prescrizione 6. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Effetti della sospensione della prescrizione 1. Premessa L’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Con la presente circolare si illustrano gli effetti della citata disposizione, avuto riguardo altresì alle previsioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sono state oggetto di trattazione nella circolare n. 64 del 28 maggio 2020 al paragrafo 10. 2. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 L’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l’effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. In ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, si fa integrale rinvio ai contenuti della citata circolare n. 64/2020. 3. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. 4. Effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 La lettura coordinata delle due norme (articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020), che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo alle seguenti fattispecie[1]. 4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione. Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione: a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione; b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l’atto interruttivo. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. 4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020). Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione: a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data; b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data. Se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l’ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni). 4.3 Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020 Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335. Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dal 1° luglio 2021[2]. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l’atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere. Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini dell’interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l’interruzione del termine di prescrizione atti d’iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l’omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell’atto di diffida il riferimento all’atto di accertamento posto a base della richiesta. 5. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Effetti della sospensione della prescrizione Le disposizioni in esame non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015. Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della stessa legge. Diversamente, rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle medesime gestioni e afferenti ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2016, assoggettate all’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della citata legge n. 335/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. In tale caso, valgono le medesime indicazioni contenute nel paragrafo 4.3, relativamente all’ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi dal 31 dicembre 2020. Pertanto, avuto riguardo alle sospensioni disposte dai citati articoli 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l’allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell’originario termine di maturazione della stessa. A titolo esemplificativo, per il periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17 febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni). 6. Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Effetti della sospensione della prescrizione Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato (cfr. la circolare n. 117 dell’11 dicembre 2018). Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020. Per i termini di prescrizione in scadenza dal 23 febbraio 2020 si fa rinvio alle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi [1] Si evidenzia che tutti gli esempi formulati fanno riferimento alle ipotesi di prescrizione relativa alla notifica di atti di accertamento. Le regole trovano applicazione anche con riguardo alla prescrizione relativa a tutte le scadenze legali degli adempimenti mensili o periodici. [2] Ad esempio, se il termine di prescrizione doveva maturare il 16 gennaio 2021, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe maturato il 23 novembre 2021. Qualora l’atto interruttivo della prescrizione sia stato notificato il 15 gennaio 2021, il nuovo termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021, senza possibilità di avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.

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