SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al SIA Aree Sisma previsti dalla Circolare INPS 126/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il SIA Aree Sisma è una misura economica una tantum destinata ai residenti dei comuni colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Si applica a soggetti che versano in condizioni di maggior disagio economico e non soddisfano i requisiti per il SIA ordinario. Il beneficiario deve essere residente e stabilmente dimorante da almeno due anni nel comune colpito dal sisma alla data dell'evento e possedere un ISEE ordinario o corrente non superiore a 6.000 euro. Per chi ha subito danni immobiliari o variazioni lavorative a causa del terremoto, è previsto un calcolo speciale dell'ISEE corrente che esclude dal patrimonio gli immobili distrutti o inagibili e dai redditi quelli derivanti da tali immobili, includendo invece i contributi di autonoma sistemazione e le indennità di sostegno al reddito ricevute. La domanda deve essere presentata dal 2 settembre al 31 ottobre 2017 presso il Comune o l'ambito territoriale competente, utilizzando il modulo allegato alla circolare. Il beneficio, erogato tramite carta di pagamento elettronica per l'acquisto di beni di prima necessità, ha durata massima di 12 mesi e decorre dall'ultimo bimestre 2017, con stanziamento complessivo di 41 milioni di euro. In caso di risorse insufficienti, l'accesso è ordinato secondo criteri di priorità basati sul valore dell'ISEE e sulla valutazione multidimensionale del bisogno.
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Riferimento normativo
SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 22/08/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 126
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO: SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017.
SOMMARIO: 1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari e requisiti
3. Modalità e termine di presentazione delle domande
4. Decorrenza, durata e misura
5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del
soggetto attuatore. Predisposizione della graduatoria
5.1 Criteri per l’ordinamento delle famiglie
6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario
7. Finanziamento
8. Monitoraggio
1. Premessa e quadro normativo
Con il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile
2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017” il legislatore è intervenuto con iniziative volte al sostegno della
popolazione dei comuni del c.d. “cratere”.
In particolare, l’art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 ha previsto la concessione di un
beneficio economico, pari al trattamento connesso al SIA, in favore dei soggetti che versano in
condizioni di maggiore disagio economico, residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017.
Per la concessione di tale misura è stato previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro.
Il comma 6 del medesimo articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la
definizione delle modalità di concessione della prestazione in esame.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 190 del 16 agosto 2017 (allegato 1), emanato in attuazione dell’articolo 10 del
decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono stati, quindi, definiti i beneficiari ed i requisiti
(art.2), il beneficio concesso (art.3), le modalità di accesso al beneficio (art.4), i criteri per
l’ordinamento delle famiglie (art.5), nonché le disposizioni finali e di coordinamento ( art. 6)
della nuova misura denominata SIA Aree Sisma.
Per l’individuazione dei destinatari della misura, si fa riferimento all’elenco dei Comuni colpiti
dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati,
rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 –bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Si tratta, quindi, di una misura una tantum di sostegno alle fasce deboli della popolazione,
geograficamente localizzate, ed i requisiti di accesso sono differenti rispetto alla misura
nazionale SIA.
Peraltro, lo stesso articolo 10 del richiamato decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 prevede, al
comma 7,che “per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma
6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5”, ovvero quelle della misura di
contrasto alla povertà SIA. Pertanto, a tal fine si farà riferimento alla normativa emanata in
materia (decreti 26 maggio 2016 e 16 marzo 2017) e alle relative circolari INPS (numeri 133
del 19 luglio 2016 e 86 del 12 maggio 2017).
All’Istituto è attribuito il ruolo di soggetto attuatore, così come nel caso della misura nazionale
di sostegno all’inclusione attiva. Ai Comuni o agli ambiti territoriali, in caso di gestione
associata, è affidato il compito di ricevere le domande di SIA Aree Sisma. Poste Italiane Spa,
infine, è titolare della gestione del servizio integrato relativo al rilascio della Carta acquisti su
cui viene versato il beneficio.
2. Destinatari e requisiti
L’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni nella legge 7
aprile 2017, n. 45, individua come destinatari del Sia Aree Sisma i soggetti residenti in uno dei
Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n.189 del 2016, che si trovano nelle
seguenti condizioni:
- versano in condizioni di maggior disagio economico;
- non soddisfano i requisiti per il SIA in via ordinaria;
- erano residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
L’articolo 2 del decreto 26 luglio 2017 individua i requisiti per l’accesso al beneficio,
dettagliandoli ulteriormente.
Al comma 1 dell’articolo 2 è previsto che il Sia Aree Sisma possa essere richiesto solo da
coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.
Pertanto, nessun soggetto del nucleo del richiedente il SIA Aree Sisma deve essere presente in
un nucleo beneficiario del SIA ordinario. A tal fine si considera beneficiario del SIA ordinario il
nucleo che abbia ricevuto almeno un accredito e per il quale non si siano verificati motivi di
revoca nei sei mesi precedenti la domanda.
Al successivo comma 2 si prevede che il richiedente del Sia Aree Sisma debba risultare in
possesso dei seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:
a) requisito di residenza e dimora:
residenza e dimora stabile, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data
del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) requisito economico:
condizione di maggior disagio economico, al momento della richiesta e per tutta la durata
dell’erogazione del beneficio, identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari
o inferiore a 6.000 euro.
Si ricorda che, nel caso di nucleo familiare con presenza di minorenni, l’ISEE è calcolato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ovvero
sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. In tutti
gli altri casi, in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario, o in
presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo.
Viene, poi, precisato dal comma 3 dello stesso articolo 2 che, per la verifica del requisito della
situazione di maggior disagio economico attraverso l’attestazione ISEE, solo ed esclusivamente
ai fini della concessione della misura in parola, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato:
- escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del
patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati
totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio;
- escludendo dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti
dal possesso del patrimonio immobiliare riferito agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 2, individua come trattamenti utili alla
determinazione della condizione di maggior disagio economico anche le seguenti prestazioni
godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n.
189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli
eventi sismici.
Si precisa che le informazioni relative alla inagibilità totale o parziale dell’immobile e alle
misure di esproprio, nonché il dettaglio dei relativi redditi, e le informazioni relative ai
trattamenti goduti a seguito degli eventi sismici sono acquisite tramite autodichiarazione
rilasciata nel modulo di presentazione della domanda di Sia Aree Sisma, in quanto non presenti
nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.
Si evidenzia che coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per
effetto del terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o
parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono – in sede di
presentazione della domanda di SIA Aree Sisma – compilare l’allegato modulo DSU per il
calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma.
Diversamente, la condizione di maggior disagio economico potrà essere dimostrata attraverso
l’attestazione ISEE ordinaria o corrente.
3. Modalità e termine di presentazione delle domande
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del 26 luglio 2017, la domanda per l’accesso al
SIA Aree Sisma è presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta
delle domande del SIA in via ordinaria, ovvero presso i Comuni o gli ambiti territoriali, in caso
di gestione associata.
Il modello di domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, è disponibile sul sito internet
dell’Istituto e allegato alla presente circolare (allegato 2).
I cittadini potranno presentare la domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma, nelle modalità
sopra descritte, a partire dal 2 settembre 2017 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Come già chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, si ribadisce che coloro che abbiano
avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del terremoto, abbiano avuto
beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure
temporanee di esproprio, possono – in sede di presentazione della domanda di SIA Aree Sisma
– compilare il modulo DSU per il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma, allegato alla stessa.
Per chiedere il calcolo dell’ISEE corrente Aree Sisma è sempre necessario il possesso di un
ISEE in corso di validità, o quanto meno occorre aver già presentato la Dichiarazione
Sostitutiva Unica per la richiesta dell’ISEE.
4. Decorrenza, durata e misura
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, il beneficio decorre dall’ultimo
bimestre del 2017.
La durata dello stesso coincide con quella del Sia ordinario.
Pertanto, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi, come stabilito dall’articolo 5,
comma 2, del decreto del 26 maggio 2016, così come modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera h) del decreto del 16 marzo 2017.
Il beneficio, erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile
per l’acquisizione dei beni di prima necessità, consiste nel medesimo trattamento economico
connesso al SIA, determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario, in
base agli importi di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016.
Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto 26 luglio 2017, ai soli fini della
determinazione del beneficio, il nucleo familiare preso in considerazione è quello definito dai
componenti che risultino unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa al
momento della presentazione della domanda.
I componenti non già presenti nel nucleo ISEE, valido ai fini della verifica della sussistenza
della situazione di disagio economico, non vengono considerati al fine della determinazione
dell’importo della misura.
Infine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto, il beneficio è concesso nei limiti delle
risorse disponibili, pari a 41 milioni di euro.
5. Istruttoria della domanda. Compiti dei Comuni/ambiti territoriali, e del soggetto
attuatore. Predisposizione della graduatoria.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, i comuni o gli ambiti territoriali verificano il possesso del
requisito di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto[1], nonché della
previsione di cui al comma 2 del successivo articolo 3[2].
Effettuati tali controlli, gli stessi comunicano all’Istituto, entro 15 giorni lavorativi dalla data di
presentazione della domanda, le richieste di beneficio verificate.
Si precisa che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’unico canale di
trasmissione delle domande da parte dei Comuni/ ambiti territoriali all’Istituto, comprensiva
dell'eventuale allegato per la richiesta dell'ISEE corrente Aree Sisma, è quello via internet.
Ricevute le domande, l’Istituto verifica che il nucleo familiare del richiedente, ai sensi della
lettera b) del comma 2 dell’articolo 2, sia in possesso, al momento della richiesta, di una
attestazione ISEE ordinaria o corrente (calcolata, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 2) inferiore o uguale a 6.000 euro.
Tale requisito deve sussistere per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza dallo stesso.
Sulla base delle verifiche compiute, l’Istituto predispone ( ai sensi del comma 4 dell’articolo 4
del decreto) l’elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l’accesso al SIA
Aree Sisma e per gli stessi dispone il versamento del beneficio economico.
Si precisa che la disposizione del versamento del beneficio è preceduta dalla previa verifica del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 2, ovvero 41 milioni di euro. Infatti,
l’Istituto dovrà procedere a calcolare in via preventiva se l’ammontare delle risorse stanziate
per l’intervento in esame sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno finanziario derivante dalle
domande accolte.
Tale operazione sarà effettuata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 4, calcolando per ogni
nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio
(inteso quale importo massimo erogabile).
Se da tale operazione le risorse dovessero risultare insufficienti, i nuclei richiedenti saranno
ordinati secondo i criteri di cui all’articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, criteri che di seguito si
riportano.
5.1 Criteri per l’ordinamento delle famiglie
Come delineato dall’articolo 5 del decreto 26 luglio 2017, in caso di risorse insufficienti,
accederanno alla misura, secondo l’ordine di seguito riportato, i nuclei familiari in possesso
delle seguenti caratteristiche:
a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato ove ricorrano i presupposti
secondo i criteri dei commi 3 e 4 dell’articolo 2, pari o inferiore a 3.000 euro, ordinati sulla
base del valore dell’ISEE medesimo;
b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, calcolato
ove ricorrano i presupposti secondo i criteri sopra riportati, superiore a 3.000 euro, ordinati in
base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del
nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio
relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) è attribuito
sottraendo al valore massimo di 25 il valore dell’ISEE, diviso per 240. A parità di valore della
scala di valutazione multidimensionale, l’elenco è ordinato in base al numero dei componenti
minorenni e, a parità di tale numero, in base all’età del componente più piccolo, e,
successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all’età del componente più
anziano.
6. Obblighi del beneficiario e rapporti con la normativa del SIA ordinario
Si precisa che i beneficiari del SIA Aree Sisma, in caso di variazione della situazione lavorativa
dei componenti del nucleo familiare, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a
comunicare all’INPS, attraverso il modello SIA Aree Sisma-com (allegato 3 alla presente
circolare) il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque
secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 9 ed al comma 1 del successivo articolo 10
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Le medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio, qualora vi
siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in
corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.
Si precisa, altresì, che la previsione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017, che
limita la possibilità di presentare domanda di SIA Aree Sisma all’arco temporale 2 settembre –
31 ottobre 2017, nel delineare il carattere una tantum di tale misura, impatta con alcune
regole del SIA ordinario.
In particolare, l'articolo 4,comma 3, lettera b), del decreto 26 maggio 2016, stabilisce che"[…]
In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei
familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso di
altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE,
il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può
essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. […]".
Pertanto, in caso di variazioni del nucleo ISEE del richiedente non consistenti in nascite o
decessi, non essendo possibile presentare nuova domanda da parte del nuovo nucleo, o dei
nuclei che originano, i requisiti verranno verificati in riferimento al solo nucleo includente il
richiedente, escludendo ai soli fini della erogazione del beneficio i componenti diversi dai nuovi
nati non già indicati nella sezione B) del modulo di domanda.
Ugualmente, in presenza di qualsivoglia altro evento che determini la revoca della prestazione,
non sarà possibile presentare una nuova domanda.
7. Finanziamento
Come previsto dall’articolo 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, nonché dal comma 5
dell’articolo 2 e dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto 26 luglio 2017 al finanziamento del Sia
Aree Sisma si provvede mediante il trasferimento delle risorse stanziate per tale intervento,
pari a 41 milioni di euro per l’anno 2017, al conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 2,
comma 5, del decreto del 26 maggio 2016.
8. Monitoraggio
Il decreto in esame, al comma 6 dell’articolo 4, attribuisce all’Istituto il compito di provvedere
al monitoraggio delle erogazioni del beneficio SIA Aree Sisma, ai fini della gestione dei relativi
flussi finanziari.
L’Istituto rendiconterà, con periodicità bimestrale e comunque ogni qual volta necessario, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le
erogazioni da effettuare ed effettuate.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
[1]a) ( il richiedente sia stato) residente e stabilmente dimorante, da almeno due anni in uno
dei Comuni di cui all’allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui
all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all’allegato 2-bis
alla data del 18 gennaio 2017;
[2]Ai fini della determinazione dell’importo del beneficio, il nucleo familiare è definito dai
componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 2
IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA AREE SISMA
CHE COS’È E COME FUNZIONA
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva per le Aree Sisma (SIA Aree Sisma) è un trattamento
economico concesso ai soggetti residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24
agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ai fini della mitigazione
dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della
popolazione.
Il SIA Aree Sisma può essere richiesto da coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al
SIA in via ordinaria, ed erano residenti e stabilmente dimoranti in uno dei comuni colpiti dal Sisma
alla data dei relativi eventi e versano in condizioni di maggior disagio economico.
Il beneficio sarà erogato ai nuclei familiari, in ragione della numerosità degli stessi e nei limiti
delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge. n. 8 del 2017, in
presenza, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
il richiedente deve essere stato residente e stabilmente dimorante, da almeno due anni,
in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18
gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016
il nucleo familiare deve essere in possesso, al momento della richiesta e per tutta la
durata dell’erogazione del beneficio, di un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore o uguale
a 6.000 euro.
Si precisa che, ai soli fini dell’accesso al SIA Aree Sisma, il calcolo dell’ISEE corrente viene
effettuato escludendo dal computo dell’indicatore della situazione patrimoniale il valore del
patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati
totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono
inoltre esclusi dall’indicatore della situazione reddituale i redditi derivanti dal patrimonio sopra
indicato, mentre sono ricomprese tra i trattamenti le prestazioni godute a seguito degli eventi
sismici (il contributo di autonoma sistemazione; l’indennità di sostegno al reddito dei lavoratori di
cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria
e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici).
Pertanto, coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o, per effetto del
terremoto, abbiano avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o
fatti oggetto di misure temporanee di esproprio, possono richiedere l’ISEE corrente Aree Sisma
ai fini del soddisfacimento del requisito economico relativo al SIA Aree Sisma, utilizzando il
modulo allegato alla presente domanda, predisposto ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
La domanda per l’accesso al SIA Aree Sisma deve essere presentata, dal 2 settembre 2017 al
31 ottobre 2017, al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta della domanda
del SIA in via ordinaria.
Il sostegno economico, connesso al SIA, verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di
pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di Carta
acquisti ordinaria e dell’incremento del Bonus bebè. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per
accedere all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà
corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.
Per approfondimenti:
www.lavoro.gov.it www.inps.it
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, del 26 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017)
DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA AREE SISMA
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io richiedente, consapevole che i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la
cessazione dello stesso,
DICHIARO QUANTO SEGUE
QUADRO A __________________________________________________________________________
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
DATI DEL
RICHIEDENTE/ __________________________________________________________________________
TITOLARE DELLA Nome
CARTA DI
PAGAMENTO __________________________________________________________________________
Codice Fiscale (*)
(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate
_______________________ _____________ _______________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa) Sesso (M o F) Stato di cittadinanza
________________________ ________________ __________________________
Comune di nascita Provincia di nascita Stato di nascita
________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza
_____________________________ _________________ _________________
Comune di residenza Prov. CAP
Documento di riconoscimento:
________________ ____________________________________
Tipo Numero
Rilasciato da:
_____________________ ______________________________ ________________
Ente Località Data (gg/mm/aaaa)
Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall’indirizzo di
residenza)
____________________________ ________________ __________ _________
Indirizzo Comune Prov. CAP
ULTERIORI DATI
____________________________ ________________________________________
PER LE
Recapito telefonico (*) Indirizzo e-mail
COMUNICAZIONI AI
(*) eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato (nel caso in cui venga inserito un
CITTADINI (non
numero di cellulare verrà inviato un SMS ad ogni accredito bimestrale; il servizio è gratuito)
obbligatori)
QUADRO B Il nucleo familiare (come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU) è composto
esclusivamente da persone unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa
COMPOSIZIONE al momento della domanda
DEL NUCLEO SI
FAMILIARE AI FINI NO
DEL CALCOLO DEL Se “NO”, indicare in tabella solo i componenti il nucleo familiare ISEE (come risultante nella
CONTRIBUTO DSU) che risultano al momento della domanda unitariamente e stabilmente dimoranti in una
sola unità abitativa
Il nucleo familiare è
quello alla data di
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DIMORANTI IN UNA SOLA UNITA’ ABITATIVA
presentazione della
Data di Comune o Stato
Domanda SIA Aree Cognome Nome Codice fiscale Sesso
nascita estero di nascita
Sisma
M F
M F
M F
M F
M F
M F
Nota Bene: i componenti non già presenti nel nucleo ISEE non saranno considerati.
QUADRO C RESIDENZA
Residente e stabilmente dimorante da almeno 2 anni, al momento del sisma, in uno
REQUISITO DI dei Comuni colpiti dal sisma in quanto: residente in uno dei Comuni di cui
RESIDENZA all’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, alla data del 24 agosto 2016; in uno
dei Comuni di cui all’allegato 2, alla data del 26 ottobre 2016; in uno dei Comuni di
cui all’allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017
Indirizzo di residenza alla data degli eventi sismici (solo se diverso dall’attuale indirizzo di
residenza)
________________________________ ________________ __________ __________
Indirizzo Comune Prov. CAP
Valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell’articolo 10,
QUADRO D commi 3 e 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari o inferiore a 6.000 euro.
REQUISITO Il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini
ECONOMICO ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale
ad euro 6.000,00
In assenza di ISEE in
corso di validità la se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà
domanda non potrà
considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con
essere accolta;
minorenni
in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
Il possesso di un ISEE
in corso di validità è
anche condizione Ovvero:
necessaria per il
mantenimento del Il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini
beneficio ISEE, in corso di validità, tuttavia ritiene che il requisito possa risultare soddisfatto
sulla base dell’aggiornamento della situazione economica derivante dal calcolo
dell’ISEE corrente specifico per le Aree Sisma, di cui presenta in allegato la relativa
DSU
Nota Bene: ai soli fini dell’accesso al SIA Aree Sisma, il calcolo dell’ISEE corrente viene
effettuato escludendo dal computo dell’indicatore della situazione patrimoniale il valore del
patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati
totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
Inoltre, sono esclusi dal computo dell’indicatore della situazione reddituale i redditi derivanti
dal possesso di patrimonio immobiliare, dichiarato totalmente o parzialmente inagibile e da
quello oggetto di misure temporanee di esproprio.
Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo dell’ISEE corrente costituiscono trattamenti le seguenti
prestazioni:
- il contributo di autonoma sistemazione (CAS) di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all’art. 5
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15
novembre 2016
- l’indennità di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’art. 45 del d.l. n. 189 del 2016
- i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in
conseguenza degli eventi sismici.
Per la presentazione della DSU relativa all’ISEE corrente specifico per le Aree Sisma, si
rimanda al modello allegato al presente modulo di domanda
In caso di risorse insufficienti, accedono alla misura secondo l’ordine di seguito indicato i nuclei
QUADRO E familiari che presentano le seguenti caratteristiche:
- un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 3.000 euro, che non
CRITERI DI posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del
PRECEDENZA PER valore dell’ISEE medesimo
L’ACCESSO AL - i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente,
BENEFICIO superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione
multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della
presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui alla tabella in calce.
Requisiti valutati sulla A parità di valore della scala di valutazione multidimensionale, l’elenco è ordinato in
base della base al numero di figli minorenni e, a parità di tale numero, in base all’età del figlio
dichiarazione ai fini più piccolo, e, successivamente, in assenza di figli, in base all’età del componente
ISEE (DSU) in corso più anziano.
di validità
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL BISOGNO
Carichi familiari Valore Note
massimo
Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore 10 punti
a 18 anni
Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore 20 punti
a 18 anni
Nucleo familiare con 4 o più figli di età 25 punti
inferiore a 18 anni
Nucleo familiare in cui l’età di almeno un 5 punti
componente non sia superiore a 36 mesi
Nucleo familiare composto 25 punti A tal fine vigono le
esclusivamente da genitore solo e da figli medesime regole utilizzate
minorenni ai fini ISEE (Quadro A della
Dichiarazione Sostitutiva
Unica – DSU)
Nucleo familiare in cui per uno o più 5 punti
componenti sia stata accertata una
A tal fine vigono le
condizione di disabilità grave
medesime regole utilizzate
ai fini ISEE (Quadro FC7
Nucleo familiare in cui per uno o più 10 punti
della Dichiarazione
componenti sia stata accertata una
Sostitutiva Unica – DSU)
condizione di non autosufficienza
Condizione economica Valore Note
massimo
Al valore massimo (25 punti) si sottrae il 25 punti Esempi:
valore dell’ISEE precedentemente diviso
con ISEE 0 → 25 punti
per 240
con ISEE 2400 → 25−
2400
= 15 punti
240
con ISEE 6000→ non vi
sono punti aggiuntivi
QUADRO F Condizione lavorativa Valore Note
(barrare se si verifica la condizione) 10 punti
ALTRE CONDIZIONI
Nucleo familiare in cui tutti i componenti
1) Condizione in età attiva si trovino in stato di
lavorativa, ai fini della disoccupazione, avendo dichiarato la
Valutazione propria immediata disponibilità allo
multidimensionale del svolgimento di attività lavorativa ed alla
bisogno partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il
Centro per l'Impiego, ai sensi
dell’articolo 19 del d.lgs. 14 settembre
2015, n. 150. A tal fine sono esonerati
dalla citata dichiarazione di immediata
disponibilità le persone non
autosufficienti ovvero inabili al lavoro e
gli studenti
2) Eventuale
condizione di nucleo (barrare se si verifica la condizione)
familiare numeroso
nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli, di uno stesso genitore, o del
relativo coniuge/parte dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo, di età inferiore a 18 anni
(verificare il diritto all’assegno nucleo con almeno tre figli minori)
QUADRO G Io richiedente prendo atto che:
CONDIZIONI
NECESSARIE PER in caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare
GODERE DEL per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a
BENEFICIO comunicare all’INPS attraverso il modello SIA - Com il reddito annuo previsto, entro
trenta giorni dall’inizio dell’attività e comunque secondo le modalità di cui agli
articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; le
medesime comunicazioni sono necessarie all’atto della richiesta del beneficio in
caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non
rilevati nell’ISEE in corso di validità, utilizzato per l’accesso al beneficio; nel caso
il requisito economico sia stato soddisfatto attraverso la presentazione dell’ISEE
corrente Aree Sisma, l’aggiornamento della situazione reddituale deve avvenire
nelle modalità indicate nel quadro S6 del relativo modulo (allegato alla presente
domanda)
nel caso in cui non siano mantenuti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, il
beneficio cesserà.
Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro G
QUADRO H Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto
SOTTOSCRIZIONE espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R. n. 445
DICHIARAZIONE del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R.
n. 445 del 2000
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni
non veritiere
l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso
di esaurimento delle risorse disponibili
in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati
dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
Luogo ________________ Data ______________ Firma _____________________
(gg/mm/aaaa)
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di
residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con
autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell’erogazione del Sostegno all’Inclusione
Attiva (SIA) per le Aree Sisma, che altrimenti non potrebbe essere attribuito. I dati verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali,
da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell’INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato,
da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali
nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento,
cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all’INPS – Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803164 oppure il numero 06
164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
Informativa
La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste
Italiane a seguito della verifica dei requisiti e dopo che l’INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta
si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al
circuito Mastercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche
e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita, funziona come una normale
carta di pagamento elettronica con la differenza che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta,
sono saldate direttamente dallo Stato.
DSU ISEE CORRENTE
AI SOLI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL SIA AREE SISMA
ISEE CORRENTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
per il calcolo dell’ISEE CORRENTE AREE SISMA
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente). In particolare, la presente DSU va utilizzata per il calcolo dell’ISEE
CORRENTE Aree Sisma, ai fini della richiesta del SIA Aree Sisma.
Cos’è l’ISEE CORRENTE?
Ordinariamente l’ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell’anno precedente (ad esempio, nel 2017 ai
fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2015). In alcune situazioni, se intervengono rilevanti variazioni del
reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio la perdita del posto di lavoro), viene data la possibilità di calcolare
un ISEE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi o, in casi particolari, anche solo degli ultimi due mesi, al fine
di attestare la reale situazione economica del nucleo familiare.
Cos’è l’ISEE CORRENTE AREE SISMA?
Per accedere al SIA Aree Sisma, è necessario che il nucleo familiare al momento della richiesta e per tutta la
durata dell’erogazione del beneficio, possieda un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a
6.000 euro.
Ai soli fini della concessione del SIA Aree Sisma, l'ISEE corrente è calcolato escludendo dal computo
dell’indicatore della situazione patrimoniale il valore del patrimonio immobiliare riferito all’abitazione principale
e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee
di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale i redditi derivanti dal
possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra indicate.
Rilevano ai fini del calcolo della situazione reddituale, e devono essere inseriti nel quadro S3 o S5 (in caso di
componenti del nucleo non presenti nel quadro S2), anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi
sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all’articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
Pertanto, coloro che abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa e/o per effetto del sisma abbiano
avuto beni immobili distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o fatti oggetto di misure temporanee
di esproprio, possono compilare il presente modulo (ISEE corrente Aree Sisma) ai fini del soddisfacimento del
requisito economico relativo al SIA Aree Sisma.
Quando è necessario richiedere l’ISEE corrente Aree Sisma?
Può essere richiesto l’ISEE corrente Aree Sisma nel caso in cui il nucleo familiare sia in possesso di una
Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE in corso di validità, da cui risulti un valore ISEE di importo
superiore ad euro 6.000,00 e sia proprietario di immobili indicati nel Quadro FC3 della DSU, distrutti o dichiarati
inagibili (parzialmente o totalmente) o oggetto di misure temporanee di esproprio e titolare di redditi indicati nei
Quadri FC4 ed FC8 della DSU, derivanti dal possesso degli immobili sopraindicati ovvero uno o più componenti
il nucleo abbiano avuto una variazione della condizione lavorativa. In tali casi, qualora si ritenga che il valore
dell’ISEE corrente, calcolato secondo le specifiche sopra descritte, possa consentire di soddisfare il requisito
per l’accesso al SIA Aree Sisma (ISEE pari o inferiore a 6.000,00 euro), è necessario compilare il presente
modulo per richiedere la determinazione dell’indicatore.
Ai fini del possesso del requisito richiesto dal SIA Aree Sisma, può essere utilizzata la normale attestazione
dell’ISEE corrente in corso di validità, nel caso non siano state percepite le prestazioni erogate a seguito degli
eventi sismici, sopra riportate.
NOTA BENE
Per chiedere il calcolo dell’ISEE CORRENTE AREE SISMA è necessario il possesso di un ISEE in corso di
validità, ovvero aver già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell’ISEE.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati
personali, anche sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modello di
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l’ISEE saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché da leggi e regolamenti, al fine di definire
il procedimento per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) regolato dal
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Il trattamento dei dati, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti dell’Istituto
opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le
informazioni sono raccolte. Il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta eccezione per le informazioni
espressamente segnalate come facoltative e comunque utili per agevolare il contatto diretto con il
dichiarante. La mancata fornitura dei dati potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione del
procedimento.
I dati personali conferiti potranno essere comunicati, esclusivamente nei casi e nei limiti previsti da norme di
legge, ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, i dati saranno oggetto di scambio telematico con
l’Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione delle informazioni (non autodichiarate) per il calcolo dell’ISEE
presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Inoltre l’Inps verifica l’esistenza di omissioni ovvero
difformità tramite la consultazione dei pertinenti archivi amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni,
secondo le norme in vigore.
L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali rivolgendosi direttamente al direttore della struttura Inps territorialmente
competente; qualora si tratti di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore territorialmente
competente anche per il tramite dell’agenzia stessa.
Attenzione: verranno effettuati dei controlli sui dati dichiarati dal dichiarante riferiti a ciascun componente del
nucleo familiare. Inoltre l’acquisizione diretta da parte dell’INPS dei dati inerenti i redditi, i trattamenti
previdenziali, assistenziali, indennitari ed i patrimoni, in possesso degli archivi dell’Agenzia delle Entrate e
dell’INPS, avverrà con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare.
Modello MS
Io sottoscritto _____________________________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:
QUADRO S1
Per poter richiedere l’ISEE CORRENTE AREE SISMA è necessario aver già presentato una DSU.
RICHIESTA DI ISEE
CORRENTE AREE SISMA Codice fiscale del dichiarante Estremi della DSU già presentata
Prot. n
__________________________ _______________________________
QUADRO S2
Le eventuali variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini del calcolo dell’ISEE CORRENTE sono
le seguenti:
VARIAZIONE DELLA
SITUAZIONE A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una
sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa
LAVORATIVA
B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente
non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di
cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro
C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo
aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
Indicare i componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione lavorativa (deve trattarsi di
componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata). Per ciascun componente indicare altresì la tipologia di
variazione della situazione lavorativa – A, B o C, seguendo la casistica sopra descritta – nonché la data in cui è intervenuta
la variazione – cioè la data di risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell’attività, ecc.
TIPO DI
COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA DELLA VARIAZIONE
VARIAZIONE
A B C
A B C
A B C
QUADRO S3
Per ciascun componente del nucleo presente nel quadro S2 specificare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 12
mesi compilando la tabella seguente. Solo nel caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta
SITUAZIONE
una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa (componenti
REDDITUALE caratterizzati dalla lettera A nella tabella del Quadro S2) è possibile, alternativamente, compilare la tabella successiva
riferita ai medesimi redditi percepiti negli ultimi due mesi. In tal caso i redditi saranno moltiplicati per 6.
CORRENTE
Indicare i seguenti redditi e REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 12 MESI
trattamenti:
LA
LD TR
LD: redditi da lavoro dipendente,
pensione ed assimilati conseguiti nei Codice fiscale Reddito lavoro dipendente, Reddito da attività Trattamenti assistenziali,
d’impresa o lavoro
12 mesi precedenti a quello della pensione e assimilati previdenziali e indennitari
richiesta della prestazione; autonomo
LA: redditi derivanti da attività
d’impresa o di lavoro autonomo,
svolte sia in forma individuale che di
partecipazione, individuati secondo il
principio di cassa come differenza tra
i ricavi e i compensi percepiti nei 12
mesi precedenti a quello di richiesta
della prestazione e le spese
sostenute nello stesso periodo
dell’esercizio dell’attività;
TR: trattamenti assistenziali, REDDITI E TRATTAMENTI PERCEPITI NEGLI ULTIMI 2 MESI (solo caso A del Quadro S2)
previdenziali e indennitari, incluse
carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni
pubbliche, non già inclusi nei redditi
TR
da pensione (LD). LA
LD
Trattamenti
NOTA BENE: costituiscono Codice fiscale Reddito da attività
Reddito lavoro dipendente, assistenziali,
trattamenti TR anche i seguenti: d’impresa o lavoro
pensione e assimilati previdenziali e
autonomo
• il contributo di autonoma indennitari
sistemazione (CAS) di cui all’art. 3
dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile
n. 388 del 26 agosto 2016 e all’art. 5
dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile
n. 408 del 15 novembre 2016;
• l’indennità di sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all’art. 45, comma 4
del d.l. n. 189 del 2016.
•i trattamenti di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria concessi in
conseguenza degli eventi sismici
QUADRO S4
Indicare la documentazione e certificazione allegata attestante la variazione della condizione lavorativa (es.: lettera di
licenziamento, cessazione partita IVA, ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (es. busta paga, ecc.)
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA Documentazione attestante la variazione della
Codice fiscale condizione lavorativa e le componenti reddituali
aggiornate
1
2
3
4
5
6
QUADRO S5 Inserire i componenti del nucleo, non inseriti nel quadro S2, che abbiano beneficiato del CAS (contributo di autonoma
sistemazione)
CAS IN ASSENZA DI
Codice fiscale importo percepito
VARIAZIONE DELLA
1
SITUAZIONE
LAVORATIVA 2
3
4
5
Il nucleo familiare è proprietario dei seguenti immobili, qualora indicati nel Quadro FC3 della DSU, distrutti o dichiarati
inagibili (parzialmente o totalmente) o oggetto di misure temporanee di esproprio:
QUADRO S6
IMMOBILI AREE SISMA
TIPO DI SITUATO QUOTA VALORE AI FINI IMU QUOTA CAPITALE RESIDUA
CASA DI
PATRI- NEL POSSEDUTA della quota posseduta DEL MUTUO (della quota
Nella colonna “Tipo di patrimonio” ABITAZIONE
MONIO COMUNE (%) posseduta)
indicare:
F=fabbricati;
TE=terreni edificabili; _______________,00 _________________,00
TA=terreni agricoli.
_______________,00 _________________,00
Nella Colonna “Casa di abitazione”,
_______________,00 _________________,00
barrare in corrispondenza
dell’immobile dichiarato come casa di
abitazione nel Quadro B della DSU _______________,00 _________________,00
Importo dei redditi del nucleo qualora indicati nei Quadri FC4 ed FC8 della DSU, derivanti dal possesso degli immobili
sopraindicati distrutti o dichiarati inagibili (parzialmente o totalmente) o oggetto di misure temporanee di esproprio:
Euro _________________,00
Quadro S7 Io richiedente prendo atto che:
la presente dichiarazione ha validità ai soli fini delle richieste del SIA Area Sisma. In caso di assenza di variazioni in
VALIDITÀ DELLA
quanto dichiarato, la validità della presente dichiarazione è estesa all’intero periodo di validità della DSU a cui è
DICHIARAZIONE collegata. In caso di variazioni, il presente modulo deve essere aggiornato e sottoscritto entro due mesi dalle
variazioni. In caso di mancato aggiornamento, si applicano le sanzioni previste nel caso di indebita percezione di una
prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, (si veda Quadro sottoscrizione della DSU).
Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro S7
Nota bene: la validità dell’attestazione ISEE corrente è pari a 2 mesi, pertanto in assenza della
sottoscrizione della presa d’atto sopra riportata, al fine della continuazione del godimento del beneficio,
occorrerà presentare una nuova DSU per ISEE corrente Aree sisma entro 30 giorni dalla scadenza della
attestazione.
SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il modulo MS (quadri S1,
S2, S3 E S4) e che quanto in esso espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445
del 2000. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della
Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi
dell’articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n.159; ove emergano divergenze i nominativi saranno comunicati alla Guardia
di Finanza.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati
dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legge 31
maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
_________________ ________________ ______________________________________
(luogo) (data) (firma del dichiarante)
DICHIARAZIONE RESA NELL’INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI
□ La presente dichiarazione è resa nell’interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni
connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il
caso);
□ La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la
casella se ricorre il caso).
Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al “dichiarante” del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come
riferimento al soggetto impedito o incapace nell’interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.
INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME
E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE
Cognome _________________________________________________ Nome ________________________________________
Comune o Stato estero di nascita ________________________________ prov._____ Data di nascita ______________________
Comune di residenza ____________________________________________________ prov.___________ CAP _____________
Indirizzo e n. civico _____________________________________________ n° telefono (facoltativo) _____________________
E-mail (facoltativo)_________________________________________________________
ALLEGATO 3
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Il SIA Aree Sisma rappresenta un intervento di contrasto alla povertà specifico per le popolazioni colpite da eventi sismici, disciplinato dal decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 e dal decreto attuativo del 26 luglio 2017. Commercialisti e consulenti che assistono nuclei familiari nelle aree terremotate devono verificare i requisiti di ISEE, residenza biennale, esclusione dal SIA ordinario e la possibilità di richiedere l'ISEE corrente con esclusione dei beni immobili danneggiati. La misura interagisce con altre prestazioni sociali come il contributo di autonoma sistemazione, l'assegno per nucleo con tre figli minori e la Carta acquisti ordinaria, richiedendo coordinamento nella determinazione del beneficio netto.
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