Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 125/2018

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

Pubblicato: 27/12/2018 In vigore dal: 27/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono i limiti di reddito familiare per la cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione a partire dal 1° gennaio 2019?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 125/2018 aggiorna annualmente i limiti di reddito familiare utilizzati per determinare quando cessano o si riducono gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione. Questi limiti si applicano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, categorie escluse dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. La rivalutazione avviene ogni anno in base al tasso d'inflazione programmato (nel 2018 pari all'1,7%), con arrotondamento ai centesimi di euro. La circolare fornisce quattro tabelle diverse a seconda della composizione del nucleo familiare e delle condizioni particolari (vedovanza, divorzio, separazione legale, presenza di persone totalmente inabili), con incrementi percentuali che vanno dal 10% al 60% rispetto ai limiti base. È importante sottolineare che la cessazione del diritto agli assegni familiari non comporta la perdita di altri benefici dipendenti dalla condizione di carico familiare.

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Riferimento normativo

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 28/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 125 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.4 OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019 SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. INDICE 1. Premessa 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2019 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2019 1. Premessa Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2019 Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle dei limiti di reddito (allegati da 1 a 4) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2019 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l'intero anno, nell'importo mensile di 555,76 euro. In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2019: 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare. Il Direttore Generale Vicario Vincenzo Damato Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato 1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2019 Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4 Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione carico e relativi equiparati Euro Euro 1 persona (*) 9.836,93 - 2 persone 16.323,26 19.548,85 3 persone 20.988,63 25.131,95 4 persone 25.065,65 30.017,58 5 persone 29.146,11 34.903,26 6 persone 33.031,85 39.557,62 7 o più persone 36.916,89 44.211,22 (*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 2 Allegato 2 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2019 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 10 per cento) (+ 10 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 10.820,62 - 2 persone 17.955,59 21.503,74 3 persone 23.087,49 27.645,15 4 persone 27.572,22 33.019,34 5 persone 32.060,72 38.393,59 6 persone 36.335,04 43.513,38 7 o più persone 40.608,58 48.632,34 (*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 3 Allegato 3 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2019 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 50 per cento) (+ 50 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 14.755,40 - 2 persone 24.484,89 29.323,28 3 persone 31.482,95 37.697,93 4 persone 37.598,48 45.026,37 5 persone 43.719,17 52.354,89 6 persone 49.547,78 59.336,43 7 o più persone 55.375,34 66.316,83 (*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. ALLEGATO 4 Allegato 4 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2019 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+ carico e relativi equiparati 60 per cento) (+60 per cento) Euro Euro 1 persona (*) 15.739,09 - 2 persone 26.117,22 31.278,16 3 persone 33.581,81 40.211,12 4 persone 40.105,04 48.028,13 5 persone 46.633,78 55.845,22 6 persone 52.850,96 63.292,19 7 o più persone 59.067,02 70.737,95 (*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

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La Circolare INPS 125/2018 è il riferimento normativo per aggiornamenti annuali di assegni familiari, quote di maggiorazione di pensione e limiti di reddito familiare. Consulenti del lavoro, patronati e organizzazioni sindacali la consultano per verificare i requisiti di reddito, la non autosufficienza economica dei familiari a carico e l'applicazione delle maggiorazioni percentuali per vedovi, divorziati, separati legalmente e nuclei con persone totalmente inabili.

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