Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Decreto interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Quali sono i requisiti e le modalità di accesso al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per le aziende?
Spiegato da FiscoAI
Il Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano-Alto Adige, istituito con Decreto Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016, garantisce una tutela del reddito ai lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Possono accedervi i datori di lavoro privati che occupano più di 5 dipendenti (con possibilità di adesione volontaria per chi ne occupa da 1 a 5) e che impiegano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Il requisito occupazionale viene verificato mensilmente sulla base della media del semestre precedente, e a regime viene valutato con riferimento al mese di dicembre per l'anno successivo.
L'accesso alla prestazione (assegno ordinario) è subordinato al rispetto di specifiche procedure: il datore di lavoro deve presentare domanda non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, previa consultazione sindacale secondo le modalità previste per la cassa integrazione ordinaria. La prestazione è pari all'80% della retribuzione globale non percepita, nel limite dei massimali annuali della cassa integrazione guadagni ordinaria, e può essere concessa per una durata massima di 13 settimane per unità produttiva, con limite complessivo di 26 settimane nel biennio mobile e 24 mesi nel quinquennio mobile.
Le cause di intervento ammesse sono: situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all'impresa, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà. Il Fondo provvede inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione, utile ai fini pensionistici. Le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro (tetto aziendale), garantendo così l'equilibrio finanziario del Fondo.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Decreto interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09/08/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 125
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano -
Alto Adige. Decreto interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016.
Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Finanziamento.
Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso
Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà della
provincia di Bolzano-Alto Adige di cui al D.I. n 98187/2016. Il Fondo assicura
una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro
che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive
ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige,
appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito
Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’articolo 26 o fondi di solidarietà
bilaterali alternativi a norma dell’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015.
INDICE:
1. Il quadro normativo
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità
2.2 Campo di applicazione
2.2.1 Datori di lavoro per i quali non siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui
agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015
2.2.2. Datori di lavoro per i quali siano costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli
articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015
3. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
4. Prestazioni
4.1 Cause di intervento. Criteri istruttori
4.2 Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
4.3 Misura della prestazione
4.4 Durata della prestazione
4.5 Durata massima complessiva della prestazione
4.6 Contribuzione correlata
4.7 Condizioni di accesso alla prestazione
4.8 Termini di presentazione della domanda
5. Istruzioni operative
5.1 Istruttoria delle istanze di accesso all’assegno ordinario
5.2 Delibera di concessione
5.3 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
6. Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
7. Assegno ordinario e altre prestazioni
8. Ricorsi amministrativi
9. Equilibrio finanziario dei fondi. Tetto aziendale
10. Monitoraggio della spesa
11. Finanziamento delle prestazioni
a. Contributo ordinario
b. Contributo addizionale
12. Adempimenti Procedurali
12.1. Codifica aziende
12.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
12.3 Recupero versamenti al Fondo di integrazione salariale
13. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in
materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre
2015 ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà' bilaterali per i settori che non
rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
L’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 prevede, ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, la possibilità di
istituire, con il sostegno della provincia, un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale per le
province autonome di Trento e Bolzano. Anche a tali fondi si applica la disciplina prevista per i
fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del D.lgs n. 148/2015.
Con gli accordi stipulati in data 15 dicembre 2015 e 27 aprile 2016 tra Assoimprenditori Alto
Adige, l’Associazione provinciale dell’Artigianato, la Confersercenti, l’Unione albergatori e
pubblici esercenti (HGV), l’Unione artigiani altoatesini, l’Unione Commercio-Turismo-Servizi di
Bolzano, la Federazione Cooperative Raiffeisen, Confcooperative, Legacoopbund Bolzano,
l’Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige e
ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL, UIL-SGK è stato convenuto di istituire il Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi del citato
articolo 40 del D.lgs n.148/2015.
I predetti accordi sono stati recepiti con decreto n. 98187 del 20 dicembre 2016 del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
adottato d’intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, che ha
istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto
Adige (allegato n. 1).
Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 ed è
entrato in vigore il 21 marzo 2017.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità
Il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano–Alto Adige (d’ora in avanti Fondo)
ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di
applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà
bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della
provincia di Bolzano-Alto Adige, una tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale
ordinaria e straordinaria.
2.2 Campo di applicazione
2.2.1 Datori di lavoro per i quali non siano costituiti fondi di solidarietà
bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015
Il Fondo può erogare prestazioni principalmente a favore di datori di lavoro che per settore,
tipologia o classe dimensionale già rientrano astrattamente nel campo di applicazione del
Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015. In
proposito, il decreto n. 98187/2016 individua il campo di applicazione nei “datori di lavoro
privati, che occupano più di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito
di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di
solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui
all’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015”. Si ponga l’attenzione sul fatto che vi
rientrano anche i datori di lavoro operanti in settori per i quali l’esclusione della tutela CIG
opera in virtù del mero limite dimensionale (es. commercio fino a 50 dipendenti).
Sono destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo de quo i datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti. Tuttavia, l’articolo 2, comma 2, del decreto n.
98187/2016 prevede che i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti
possono volontariamente aderire al fondo (“Hanno la facoltà…”). Il superamento della soglia
dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente (cfr. art. 26, D.lgs n. 148/2015).
In ogni caso il datore di lavoro deve occupare almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in
unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Il
decreto interministeriale specifica le modalità con cui calcolare tale requisito occupazionale nel
territorio. Il medesimo stabilisce, all’articolo 2, comma 3, che “sono computati tutti i lavoratori,
compresi quelli a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di
subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”. Pertanto, ogni lavoratore
dipendente vale una unità, con qualunque qualifica e tipologia contrattuale.
Il decreto individua anche il momento in cui valutare la sussistenza del requisito
occupazionale:
in sede di avvio del Fondo il requisito si valuta con riferimento al mese precedente
l’entrata in vigore del decreto n. 98187/2016 cioè il mese di febbraio 2017;
a regime il requisito si determina sulla base della situazione occupazionale nel mese di
dicembre e con validità per l’intero anno. Pertanto, sarà il numero e l’ubicazione dei
lavoratori per unità produttive occupati in tale mese a determinare o meno la
partecipazione al Fondo per l’anno seguente;
per i datori di lavoro che iniziano l’attività in corso d’anno, il requisito occupazionale
dovrà individuarsi in base al dato nel primo mese di attività.
Sarà cura del datore di lavoro accertare l’esistenza o il venir meno del requisito occupazionale
nel territorio e comunicarlo alla sede INPS competente. Per le modalità si rinvia al successivo
paragrafo 12.
Conformemente ai criteri dettati nella circolare n. 176/2016 per il calcolo del requisito
dimensionale di applicazione del F.I.S., nel caso in cui il datore di lavoro eserciti attività
plurime, connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa, classificate in settori
diversi, e sprovviste di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà), ai fini del
requisito dimensionale (più 5) ed occupazionale nel territorio (75%) del fondo Bolzano,
dovranno essere considerati tutti i lavoratori occupati nelle posizioni aperte in relazione alle
attività in questione.
Per i datori di lavoro su cui, in presenza dei suddetti requisiti, grava l’obbligo di iscrizione al
fondo territoriale viene meno contestualmente l’obbligo contributivo al F.I.S. Tale momento è
individuato inizialmente con la data di istituzione del Fondo, cioè la data di entrata in vigore
del decreto interministeriale n. 98187 (sarà, pertanto, il mese di marzo 2017). A regime sarà il
primo gennaio dell’anno per il quale si realizza il requisito occupazionale.
I datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione (obbligatoria o facoltativa) al Fondo di
Bolzano-Alto Adige potranno uscire dallo stesso e aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 che verranno istituiti in futuro (“costituiti successivamente
a livello nazionale”, articolo 2, comma 5, decreto n. 98187/2016). Questi datori di lavoro non
saranno più soggetti alla disciplina del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese
successivo alla data di adesione al nuovo fondo bilaterale. I contributi già versati o dovuti al
Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti a questo.
2.2.2. Datori di lavoro per i quali siano costituiti fondi di solidarietà
bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015
I datori di lavoro che operano in settori per i quali operi un Fondo di cui all’articolo 26 o 27 del
D.lgs n. 148/2015 hanno facoltà di aderire al Fondo di Bolzano-Alto Adige (art, 2, c, 4, D.I.
98187/2016), ove sussista il requisito occupazionale del 75 per cento. Per omogeneità di
trattamento, tale adesione facoltativa produrrà effetto qualunque sia il numero degli occupati,
analogamente a quella prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo.
I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del
fondo di provenienza dal periodo di paga in corso alla data di adesione al Fondo territoriale di
Bolzano-Alto Adige. Si precisa che in tale caso restano fermi i criteri generali d’individuazione e
permanenza del requisito occupazionale sopra descritti, anche per quanto riguarda il momento
temporale in cui esso deve sussistere (mese di dicembre anno precedente). I contributi già
versati o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo.
3. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale (art, 1 c. 2, del D.I. n. 98187/2016).
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di
presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di
garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei
contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già
deliberate a qualunque titolo.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo,
ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o alla misura
dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma
4, del D.lgs n. 148/2015.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal
regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito
della contribuzione dovuta (art. 26, c. 26, D.lgs n. 148/2015).
Ai sensi dell’articolo 3 del D.I. n. 98187/2016, alla gestione del Fondo provvede un Comitato
amministratore composto da 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e da 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti gli accordi
sindacali nazionali del 15 dicembre 2015 e del 27 aprile 2016.
Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente,
rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige.
I membri del Comitato, per essere nominati, devono possedere specifici requisiti di
competenza e onorabilità individuati rispettivamente dagli articoli 37 e 38 del D.lgs n.
148/2015. Il Comitato è nominato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
rimane in carica per quattro anni.
Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Alle riunioni del
Comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS nonché il direttore generale dell’Istituto o un
suo delegato con voto consultivo.
Il Comitato amministratore, così definito, gestisce il Fondo con i seguenti compiti:
1. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria
relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
2. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni
altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo del
Fondo;
3. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
4. vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei
trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
5. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
6. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Il Comitato amministratore è organismo che opera a livello territoriale.
Alle riunioni partecipa il collegio sindacale dell’INPS, anche in modalità telematica di
videoconferenza, mentre, per i rappresentanti ministeriali, le spese di missione sono
riconosciute a valere sulla disponibilità del Fondo nella misura prevista dalla normativa vigente
per i dirigenti dello Stato.
Il Segretario del Comitato è incardinato e nominato dalla Segreteria Unica Tecnica Normativa -
Area Coordinamento delle attività segreteria degli Organi Collegiali.
4. Prestazioni
Il Fondo garantisce una tutela in costanza di rapporto di lavoro, per il tramite dell’assegno
ordinario, a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati appartenenti a settori
che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali
non siano stati costituiti fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015,
che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in caso di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa riconducibile alle medesime cause della cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
Il Fondo provvede, inoltre, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione. Tale
contribuzione è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40, della legge 4 novembre
2010, n. 183.
All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria.
4.1 Cause di intervento. Criteri istruttori
L’assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:
1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale;
5. contratto di solidarietà.
Il legislatore identifica, come specificato nel paragrafo precedente, gli eventi che possono
giustificare il ricorso all’assegno ordinario con le causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie (punti 1 e 2), così come illustrate nelle circolari n. 197/2015, n.
139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017, n. 2276/2017, punti 3 e 4, e con le causali previste in
materia di integrazioni salariali straordinarie (punti 3, 4 e 5), di cui alle circolari n. 24/2015 e
n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le istanze sono valutate con riferimento alle causali della CIGO in relazione ai criteri individuati
nel Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. circ. n. 139/2016, msg. n.
1856/2017 e msg. n. 2276/2017, punti 3 e 4), mentre con riferimento alle causali della CIGS
in relazione ai criteri individuati nel Decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016,
adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4.2 Ambito di applicazione soggettivo: beneficiari
Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro
effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta
giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività di lavoro a seguito di sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente
all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione.
Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure
professionali escluse dalla normativa vigente.
Ai fini del computo dei novanta giorni di effettivo lavoro sono compresi anche:
i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione
degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione: pronunce n. 16235/2002
e n. 453/2003), anche i periodi di maternità obbligatoria;
il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana;
il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale).
In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo anteriore
alla variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore,
in quanto l’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 fa riferimento all’anzianità lavorativa
maturata dal lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di
integrazione salariale.
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ai fini della verifica della
sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei novanta giorni, si terrà conto anche del
periodo trascorso presso l’imprenditore cedente, così come, in caso di lavoratore che passa alle
dipendenze dell’impresa subentrante, si terrà conto, ai fini del computo suddetto, del periodo
di impiego svolto nell’attività appaltata.
Applicazione normativa CIGO (art. 1, c. 2, D.lgs n. 148/2015)
Il requisito dei novanta giorni di effettivo lavoro non è necessario per le domande relative a
trattamenti di integrazione per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi.
Per quanto non diversamente specificato si rimanda, nei limiti della compatibilità, a quanto
disciplinato nelle circolari n. 197/2015, n. 139/2016 e ai messaggi n. 1856/2017, n.
2276/2017, punti 3 e 4.
4.3 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 5, comma 2, del D.I. n. 98187/2016 l’assegno ordinario è di importo pari
all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il
limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui
all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84 per cento, in quanto
non prevista nel Decreto istitutivo del Fondo (cfr. circ. 201/2015).
In ogni caso l’importo non può essere superiore ai massimali annualmente previsti per la cassa
integrazione guadagni ordinaria che nel 2017 sono i seguenti:
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91
Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno sono aumentati nella misura del 100 per cento della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Ai fini del calcolo della prestazione si applicano le medesime modalità in atto per la cassa
integrazione guadagni ordinaria, così come individuate nell’allegato 1 alla circ. n. 197/2015, al
lordo della contribuzione del 5,84 per cento prevista dal citato articolo 26 della legge 41/1986.
4.4 Durata della prestazione
La prestazione può essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per
ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel
biennio mobile.
Applicazione normativa CIGO (art. 12, cc. da 2 a 6, D.lgs n. 148/2015). Ore
autorizzabili
Qualora l’impresa abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, una nuova
domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato
concesso, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività
lavorativa.
L’assegno ordinario relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente
la durata di 26 settimane in un biennio mobile.
Pertanto, a titolo esemplificativo, nell’eventualità in cui il datore di lavoro abbia usufruito per
il periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 di 26 settimane continuative (13 settimane + 13
settimane) di assegno ordinario per qualsiasi causale, una nuova domanda potrà essere
inoltrata per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal
01/01/2019, ossia trascorse 78 settimane di normale attività lavorativa (dal 01/07/2017 al
31/12/2018).
Le disposizioni di cui ai due precedenti capoversi non trovano applicazione relativamente agli
interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili ad eccezione dei trattamenti
richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini imprese industriali esercenti
l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono
attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che
svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla
attività di escavazione).
L’esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili è rilevante ai soli fini del computo delle
26 settimane nel biennio mobile. I periodi di integrazione salariale determinati da eventi
oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva
dei 24 mesi nel quinquennio mobile (di cui al successivo par. 4.5) e ai fini del calcolo delle
ore autorizzabili. Ciò in considerazione del fatto che tali ultimi vincoli rappresentano un limite
di carattere quantitativo relativo al periodo massimo complessivo di fruizione dell’assegno
ordinario.
Per la qualificazione degli eventi come oggettivamente non evitabili si rinvia a quanto
specificato nella parte seconda, paragrafo 2, della circ. n. 139/2016.
Ai fini del computo della durata della prestazione si applica la circolare n. 58 del 28/04/2009
che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
In ogni caso non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di 1/3
delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità
produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione
dell’assegno ordinario, salva l’ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. In caso di ricorso a
quest’ultima causale la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di
solidarietà e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di
lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il
contratto di solidarietà è stipulato.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della
prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26
settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. Tale conteggio si riproporrà per
ogni ulteriore settimana di assegno ordinario richiesto.
4.5 Durata massima complessiva della prestazione
Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima
complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Resta ferma comunque la necessità che tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a
prescindere dalla causale richiesta, in caso di fruizione continuativa per 26 settimane sia
rispettato il requisito delle 78 settimane di ripresa di attività lavorativa cosi come illustrato nel
paragrafo precedente.
Per quanto attiene alla durata massima complessiva, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con nota n. 29/5551 del 21/9/2016, ha chiarito che “anche per i fondi territoriali
intersettoriali trova applicazione quanto disposto dall’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 in
relazione alle modalità di computo dei trattamenti concessi per la causale contratto di
solidarietà”.
Pertanto, ai fini della durata massima della prestazione, la durata dei trattamenti per la
causale di contratto di solidarietà si computa per la metà per la parte non eccedente i 24 mesi.
Ai fini della verifica della durata massima complessiva nell’ambito del quinquennio “mobile” si
considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 259
settimane precedenti. Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (cioè
24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dal
citato articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/2015. Tale conteggio si riproporrà per ogni
ulteriore settimana di assegno ordinario richiesto.
4.6 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, in favore dei lavoratori interessati da
riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, il Fondo provvede a versare alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La
contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa
quella anticipata, e per la determinazione della misura.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”).
Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle
disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno
ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30, D.lgs
n.148/2015) la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che
siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con
modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2017 è pari a € 100.324,00.
4.7 Condizioni di accesso alla prestazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.I. n. 98187/2016, l’accesso all’assegno ordinario è
preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste
per le integrazioni salariali ordinarie dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. circ. n.
197/2015), ad eccezione della causale del contratto di solidarietà per la quale è necessario un
contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015.
E’ pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza
dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale su richiamati
allegando:
per le causali riferibili alla CIGO e per le causali della crisi e riorganizzazione aziendale: le
comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC
inoltrate alle organizzazioni sindacali di cui sopra. E’ inoltre ammissibile l’invio della
predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la copia della
comunicazione inviata, anche le ricevute di conferma dell’avvenuto recapito. La
presentazione all’Istituto della sola copia del verbale di consultazione, anche in caso di
mancato accordo, qualora sia firmato da tutte le associazioni sindacali di cui all’articolo
14 del D.lgs n. 148/2015, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo di informazione e
consultazione in commento. Pertanto, in tali casi, non è necessario richiedere le copie
delle comunicazioni preventive inviate alle organizzazioni sindacali medesime;
per la causale del contratto di solidarietà: copia del contratto collettivo aziendale.
4.8 Termini di presentazione della domanda
Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono
essere presentate alla Strutturale territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre il
termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non
determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30
giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento
del termine di decorrenza della prestazione.
Applicazione normativa CIGO (art. 15, c. 3, D.lgs n. 148/2015)
In caso di presentazione tardiva della domanda, l’assegno ordinario non potrà aver luogo per
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal
lunedì della settimana precedente).
Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda
Periodo di sospensione: dal 01/09/2017 al 30/11/2017
Termine ultimo utile per la presentazione della domanda: 18/09/2017 (in quanto il
termine cade in un giorno festivo)
Data Presentazione domanda: 27/09/2017
Decorrenza della prestazione: dal giorno lunedì 18/09/2017
Il datore di lavoro deve comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa
riferite al periodo non indennizzabile dal 01/09/2017 al 17/09/2017, utilizzando l’allegato 1
della circ. n. 201/2015.
A norma dell’articolo 9, comma 1, del D.I. n. 98187/2016 le istanze di accesso alla prestazione
possono essere presentate successivamente all’istituzione del Fondo ed esclusivamente per
periodi successivi alla data del 31 dicembre 2016.
A tal fine, in base a specifico indirizzo ministeriale (nota MLPS prot. n. 29/0000530/P del
28/01/2016), le prestazioni a carico dei fondi, in assenza del comitato amministratore, non
possono essere erogate in quanto manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla
concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il
comitato amministratore il fondo può dirsi pienamente operativo.
Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e conoscibilità dei termini, per la
presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del comitato,
coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina.
Dunque, sono da considerare nei termini le domande di assegno ordinario presentate a partire
dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del
Decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al
più tardi, quindici giorni prima della data medesima.
Le eventuali richieste di proroghe, sempre per un periodo massimo di 13 settimane, devono
essere oggetto di autonome domande presentante nel rispetto dei termini e con le modalità
soprarichiamate.
Con successivo messaggio, una volta nominato il Comitato amministratore, verrà data notizia
del giorno dal quale potranno essere inoltrate le domande al Fondo e le relative modalità
operative.
5. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura volta alla gestione end to end dell’intero iter
amministrativo sotteso all’emanazione delle delibere da parte dei Comitati amministratori dei
Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo
amministrativo, dall’acquisizione della domanda alle verifiche istruttorie fino all’inoltro al
comitato della proposta di deliberazione.
Con successivo messaggio saranno fornite le necessarie istruzioni per l’operatività della stessa.
5.1 Istruttoria delle istanze di accesso all’assegno ordinario
All’atto della ricezione dell’istanza di accesso la sede di Bolzano provvederà alla relativa
istruttoria, verificando nello specifico, anche mediante l’ausilio di controlli automatizzati
contemplati dalla procedura sopra richiamata:
l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo (cfr. par. 2.2);
il rispetto dei termini di presentazione della domanda (cfr. par. 4.8);
la proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto (cfr. successivo par. 11);
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo (cfr. par. 4.4 e
par. 4.5);
l’integrabilità della causale (cfr. par. 4.1);
la compatibilità dei lavoratori.
Terminati gli adempimenti istruttori, sulla base degli stessi la sede predisporrà la proposta di
delibera e la relativa relazione per il successivo invio alla Direzione Centrale, la quale
provvederà a verificare la capienza del Fondo e curerà l’inoltro delle istanze, per il tramite della
Segreteria degli Organi Collegiali, al Comitato amministratore per l’adozione della delibera.
5.2 Delibera di concessione
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme
deliberazione assunta a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni prevale il
voto del presidente del Comitato.
Qualora le decisioni adottate dal Comitato evidenzino profili d’illegittimità, la delibera può
essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con
l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque
giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene
esecutiva.
5.3 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del
Fondo, la Struttura territoriale di Bolzano rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto
per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle
operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la
relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il cassetto bidirezionale.
L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo di paga.
L’importo dell’assegno ordinario è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le
norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A norma dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 98187/2016 il conguaglio o le richieste di
rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (per i
fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS – cfr circ. n. 201/2015).
In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia a quanto già specificato con
le circolari n. 197/2015, n. 201/2015 e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.
Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ordinario, previa
espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie
del medesimo.
Nelle more del completamento delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al
pagamento a conguaglio delle prestazioni, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori
sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno
ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
I datori di lavoro per la comunicazione dei dati necessari all’erogazione delle prestazioni
continueranno ad avvalersi, per tali periodi, del mod. SR41.
La Struttura territoriale di Bolzano dovrà verificare al momento del pagamento che, per il
periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni
giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come
evidenziato nei successivi paragrafi.
Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle
prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni
periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella
denuncia contributiva mensile.
6. Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
A norma dell’articolo 5, comma 8, del D.I. n. 98187/2016 il lavoratore che svolge attività di
lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato.
Applicazione normativa CIGO. Cumulo tra assegno ordinario e attività di lavoro
(circ. n. 130/2010). Assolvimento dell’obbligo della comunicazione preventiva (art.
8, c. 3, D.lgs n. 148/2015).
Il divieto di cumulo disposto dal citato articolo 5 si può esplicare nelle forme
dell’incumulabilità parziale o assoluta ovvero della cumulabilità totale così come illustrato
nella circolare n. 130/2010 e, per il lavoro accessorio, nel paragrafo 2.9.c della circolare n.
89/2017. A tal fine si precisa che, stante gli orientamenti giurisprudenziali, l’incumulabilità,
nelle varie manifestazioni di cui alla citata circolare si riferisce anche alle attività iniziate prima
del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.
A norma dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 il lavoratore decade dal diritto
all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede
territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di
lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM).
In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività
autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della
comunicazione preventiva.
7. Assegno ordinario e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non
previsto dal Decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto.
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro,
malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di
cassa integrazione guadagni ordinaria.
8. Ricorsi amministrativi
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto istitutivo al Comitato Amministratore
spetta decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza.
9. Equilibrio finanziario dei fondi. Tetto aziendale
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità.
Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è
necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle
quali le prestazioni sono concedibili.
Per garantire tale equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei
limiti delle risorse acquisite, l’articolo 8, comma 3, del D.I. n. 98187/2016 prevede un limite
specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni da
questo garantite, sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non
superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di
lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso
(c.d. tetto aziendale).
10. Monitoraggio della spesa
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo
per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili
del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto
degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà sostituito dall’importo
effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi conclusa in quanto
completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs n. 148/15; esaurimento dei beneficiari o
delle ore autorizzate, etc. etc.).
Gli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa,
saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di autorizzazione.
In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva,
devono comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre
tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate. A tal fine la Struttura
territoriale di Bolzano provvede a chiudere le autorizzazioni rilasciate, previa verifica con le
aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati. In caso di
anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine
decadenziale di cui al già citato articolo 7, comma 3, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le
somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.
11. Finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di
finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì,
le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
a. Contributo ordinario
Per il finanziamento degli assegni ordinari (“A copertura della prestazione di cui all’articolo 5”)
è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,45% (di cui lo 0,30% a carico
del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.
Si precisa che per gli apprendisti il contributo è dovuto unicamente per gli apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solamente i medesimi possono
accedere alle prestazioni.
Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo
del fondo (marzo 2017) ovvero dalla data di adesione per chi proviene da un fondo di settore o
alternativo, come si desume dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto.
b. Contributo addizionale
In caso di ricorso all’assegno ordinario erogato del Fondo, è dovuto, altresì, dal datore di
lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della cassa integrazione guadagni. Precisamente, per il recupero del contributo addizionale
dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto per prestazioni dei fondi di
solidarietà si veda il messaggio n.1113 del 2017.
Si rammenta che nell’eventualità di datori di lavoro, destinatari di prestazioni già deliberate da
altro fondo di solidarietà, che aderiscano al fondo territoriale, o viceversa, il Comitato
amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, potrà
proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi
dell’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
12. Adempimenti Procedurali
12.1. Codifica aziende
Le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati saranno contraddistinte dal codice di
autorizzazione “6P”, che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore
del D.I. n. 98187 del 20 dicembre 2016 (21 marzo 2017) assume il significato di “Datore di
lavoro iscritto al Fondo di solidarietà del Bolzano-Alto Adige”. Poiché sono esclusi dagli obblighi
del Fondo Bolzano i datori di lavoro già obbligati al finanziamento di altri fondi di solidarietà, il
codice di autorizzazione “6P” è da considerare incompatibile con i codici di autorizzazione
inerenti altri fondi di solidarietà.
I datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione obbligatoria al Fondo,
come descritte al punto 2.2.1., devono fare richiesta alle sedi Inps competenti avvalendosi
della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, trasmettendo una dichiarazione
di responsabilità in ordine all'esistenza del requisito occupazionale con l’apposito modulo
“SC92” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it. Nello stesso modulo può
essere manifestata la volontà di adesione facoltativa per chi occupa da uno sino a cinque
dipendenti, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 98187/2016.
Tale volontà di adesione sotto soglia può essere espressa anche in modo preventivo.
In sede di avvio del Fondo i datori di lavoro interessati devono presentare la predetta richiesta
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Si ribadisce che in sede di avvio
il requisito occupazionale viene valutato con riferimento al mese di febbraio 2017 (mese
precedente l’entrata in vigore del D.I. n. 98187/2016).
A regime, la dichiarazione in merito alla sussistenza del requisito occupazionale riferito al
mese di dicembre andrà presentata, per aggiornare l’anagrafica aziende, entro il successivo
mese di gennaio, tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. La
dichiarazione resa non deve essere ripresentata l’anno successivo se il requisito occupazionale
dichiarato continua a sussistere. Viceversa, se il requisito occupazionale dovesse venir meno,
con riferimento al mese di dicembre, i datori di lavoro dovranno darne comunicazione alla
competente Sede dell’Istituto tramite Cassetto previdenziale aziende, entro il successivo mese
di gennaio.
In relazione alle dichiarazioni rese, per i datori di lavoro di cui al punto 2.2.1. la sede avrà cura
di revocare il C.A. “0J” (F.I.S.) e parallelamente attribuire il codice “6P”, dandone notizia al
datore di lavoro attraverso il cassetto previdenziale aziende. Viceversa, se il requisito
occupazionale nel territorio dovesse venir meno, la sede revoca il codice “6P” e riattribuisce il
codice “0J” con la medesima decorrenza.
Le imprese che realizzano il limite dimensionale (più di 5 dipendenti) computando i lavoratori
denunciati su più matricole ovvero che non lo raggiungono ma aderiscono al Fondo Bolzano
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto (adesione sotto soglia
dimensionale), dovranno darne comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per
procedere, oltre all’attribuzione del codice di autorizzazione “6P”, anche all’inserimento del
codice di autorizzazione “2C”. In questo modo le procedure di calcolo applicheranno l’aliquota
del Fondo Bolzano-Alto Adige senza tener conto della media dimensionale.
Ai fini della individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione
ordinaria, in presenza dei requisiti indicati al punto 2.2.1., è possibile per analogia fare
riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 176/2016, indicante le caratteristiche (codice
statistico contributivo, codice di autorizzazione) che determinano l’inclusione nel Fondo di
integrazione salariale.
Anche per i datori di lavoro esclusi da tutele CIG in virtù del mero limite dimensionale, che
presentino il modulo “SC92”, la sede avrà cura di revocare il codice “0J” e parallelamente
attribuire il codice “6P”. La procedura automatizzata, in presenza del codice di autorizzazione
“6P” applicherà l’aliquota del Fondo Bolzano o la contribuzione per la cassa integrazione
salariale a seconda della media dimensionale.
Si precisa che, anche per i datori di lavoro che, già aderenti ad un fondo di settore o
alternativo, esercitino la facoltà indicata al punto 2.2.2., il requisito occupazionale viene
valutato inizialmente a febbraio 2017 e poi, a regime, al mese di dicembre. In tali casi la sede,
a fronte della dichiarazione di responsabilità circa l’esistenza del requisito occupazionale
(modulo “SC92”) eliminerà il codice di autorizzazione del Fondo di provenienza e attribuirà i
C.A. “6P” e “2C”. Quest’ultimo C.A. va inserito poiché a tali datori di lavoro non va applicato il
limite dimensionale, come precisato nel paragrafo 2.2.2. Qualora il requisito occupazionale
dovesse venir meno, i datori di lavoro dovranno darne comunicazione all’Inps entro il mese di
gennaio. In questo caso la sede revocherà il C.A. “6P” e riattribuirà il codice di autorizzazione
identificativo del Fondo di solidarietà di settore con la medesima decorrenza.
Anche nel caso di uscita dal Fondo Bolzano per adesione ad un nuovo Fondo bilaterale (ultimo
capoverso punto 2.2.1.) la revoca e l’attribuzione dei codici di autorizzazione verranno
effettuate a opera delle Sedi territoriali dell’Istituto, dopo aver verificato la sussistenza dei
requisiti normativi ed amministrativi prescritti per partecipare al nuovo fondo bilaterale.
L’Istituto potrà effettuare verifiche sull’esistenza del requisito occupazionale dichiarato dal
datore di lavoro. Al riguardo, si ricorda che è necessario, al fine della corretta determinazione
dell’obbligo contributivo al Fondo nonché della durata della prestazione, che sia compilato
l’elemento <UnitaProduttiva> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Sul
concetto di unità produttiva si rimanda alle circolari Inps nn. 9 e 56 del 2017 e al messaggio
n.1444/2017.
12.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di settembre 2017, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la
contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati
codificati con il “6P”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti. Le
procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 09/2017, saranno implementate al fine di
recepire le suddette disposizioni.
I datori di lavoro dovranno versare il contributo arretrato, dovuto da marzo 2017 (data di
entrata in vigore del decreto istitutivo) al mese di agosto 2017, entro il giorno 16 del terzo
mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993,
circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento a tale periodo marzo/agosto 2017,
le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –
l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M169” che assume il significato di "Fondo di solidarietà
Bolzano-Alto Adige, periodo marzo/agosto2017";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo/agosto 2017, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti
e gli apprendisti non professionalizzanti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile.
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo ad agosto 2017 resta ferma la
possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase
amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella
misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che i datori di
lavoro, tenuti al versamento anche delle quote a carico dei dipendenti, hanno facoltà di
recuperare ratealmente la quota nei confronti del lavoratore qualora presentino istanza di
dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione
della presente circolare).
12.3 Recupero versamenti al Fondo di integrazione salariale
In sede di avvio del Fondo, i datori di lavoro che abbiano versato il contributo ordinario al
Fondo di integrazione salariale per il mese di entrata in vigore del fondo Bolzano (marzo 2017)
e seguenti e che abbiano presentato tempestivamente la richiesta di adesione al fondo (par.
12.1), dopo avere ottenuto dalla competente struttura territoriale il C.A. “6P“ e l’eliminazione
del C.A. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione del presente circolare, come disposto dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7
ottobre 1993, indicando l’importo indebitamente versato al F.I.S. con il codice conguaglio
L220, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
13. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà
bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, regolamentato con Decreto
Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016 e istituito presso l’Istituto, in applicazione
dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si istituisce la nuova
gestione contabile:
BO - Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – art. 1,
comma 1 del Decreto Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016.
All’interno di tale gestione è istituita la contabilità separata:
BOR – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi dovuti dalle aziende per il finanziamento dell’assegno ordinario garantito dal Fondo
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto n. 98187/2016 andranno contabilizzati
dalla procedura di ripartizione DM ai conti di nuova istituzione:
BOR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
BOR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
Ai medesimi conti andranno registrate le somme esposte nel flusso UniEmens con il nuovo
codice “M169” (par. 12.2), per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti, per l’imputazione della contribuzione ordinaria
derivante dai modd. DM10 insoluti e DM10/V a cura della medesima procedura automatizzata:
BOR21120 per il contributo ordinario accertato e non riscosso, di competenza degli anni
precedenti;
BOR21180 per il contributo ordinario accertato e non riscosso, di competenza dell’anno in
corso.
Per le imputazioni contabili connesse con l’erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori
coinvolti in processi di sospensione dell’attività lavorativa, con la modalità di pagamento
diretto, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.I. n. 98187/2016, si istituiscono i conti:
per la rilevazione dell’onere
BOR30100 Assegni ordinari erogati ai sensi dell’art. 5 del D.I. n. 98187/2016 a favore dei
lavoratori interessati da sospensione dell’attività lavorativa, pagati direttamente;
per la rilevazione del debito verso i beneficiari degli assegni ordinari
BOR10130 Debiti per assegni ordinari erogati reddito ai sensi dell’art. 5 del D.I. n.
98187/2016 a favore dei lavoratori interessati da sospensione dell’attività lavorativa, pagati
direttamente.
La rilevazione contabile automatizzata degli assegni ordinari verrà effettuata dalla procedura
informatica di liquidazione della CIG che, a tal fine, dovrà essere opportunatamente
aggiornata.
Eventuali riaccrediti di assegni ordinari, contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati,
nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
“03168 – somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo
5, comma 1 del D.I. n. 98187/2016 – BOR”.
Al fine di contabilizzare gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine
dell’esercizio, risultino ancora da definire, si istituisce il nuovo conta BOR10131,
movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni ordinari, viene istituito il conto
BOR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per
prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“01149 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, articolo 5, comma 1 del D.I. n.
98187/2016 – BOR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al nuovo conto BOR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguite dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Lo stesso codice bilancio “01149” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito
del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Per l’imputazione della contribuzione correlata agli assegni ordinari di cui all’articolo 5, comma
5, del D.I. n. 98187/2016 il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di solidarietà, si
istituisce il nuovo conto:
BOR32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni
ordinari.
Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in oggetto a favore della
gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, il nuovo conto BOR32141 dovrà essere
movimentato in “DARE”, in contropartita dei conti in uso della serie XXX22141 (dove per XXX
si intende il Fondo o la Cassa pensionistica d’iscrizione del lavoratore) da imputare in “AVERE”.
Nelle more del colloquio tra procedure, teso alla contabilizzazione automatizzata di tale
trasferimento economico di contribuzione, le operazioni contabili verranno effettuate dalla
Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.
Con riferimento alle istruzioni operative presenti nel paragrafo 12.3, concernenti il rimborso a
favore dei datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, del contributo ordinario
già versato al Fondo di integrazione salariale, valorizzato nelle denunce mensili con il codice
UniEmens “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione
contabile del DM, il conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del
18/07/2016.
Infine, la gestione della contribuzione addizionale, a cura della procedura “RACE”, dovuta ai
sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 a carico del datore
di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari di assegni ordinari erogati
direttamente ai lavoratori, è stata recentemente resa nota con il messaggio del 10 marzo
2017, n. 1113 a cui si rinvia.
La procedura “RACE” in uso, conferente con il sistema contabile, provvederà a registrare
automaticamente il credito vantato nei confronti del datore di lavoro, attraverso la
valorizzazione dei nuovi conti:
BOR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del
datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo “Bolzano-Alto Adige”;
BOR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno ordinario del Fondo “Bolzano-Alto Adige”.
I saldi dei nuovi conti di crediti e di debito risultanti alla fine dell’esercizio, saranno ripresi in
carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei conti di
nuova istituzione BOR55150 e BOR55151.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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Il Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano-Alto Adige si applica a datori di lavoro privati con requisiti dimensionali e territoriali specifici, rappresentando un ammortizzatore sociale alternativo alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'iscrizione con codice di autorizzazione "6P", il calcolo della contribuzione ordinaria dello 0,45% sulla retribuzione imponibile, la contribuzione addizionale del 4% sulle retribuzioni perse, e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il versamento dei contributi arretrati da marzo ad agosto 2017.
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