Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.
Come funziona la riscossione dei contributi associativi dell'A.N.A.P. attraverso l'INPS e quali sono le scadenze per la presentazione delle deleghe?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 123/2017 disciplina il meccanismo attraverso il quale l'INPS riscuote i contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti all'Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.), sulla base di una convenzione stipulata il 30 giugno 2017. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori trimesttrali tramite il modello F24, con l'importo della quota associativa evidenziato separatamente nell'avviso di pagamento. È importante sottolineare che il contributo associativo mantiene natura volontaria, quindi l'INPS non può procedere a esazione coattiva. Le deleghe alla riscossione devono essere presentate dall'Associazione alle strutture INPS territorialmente competenti entro scadenze precise: 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente, oppure 28 gennaio e 19 febbraio dell'anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti solo dall'anno successivo. L'Associazione deve inoltre trasmettere flussi telematici con i dati dei nuovi associati e le revoche di delega alle date del 30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio. Nel caso di conflitto tra deleghe multiple per associazioni diverse nello stesso anno, l'INPS non prende in considerazione nessuna di esse.
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Riferimento normativo
Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Roma, 03/08/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 123
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.)
per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4
giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.
SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento
all’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) dei contributi
associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
In data 30 giugno 2017 tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.)
è stata stipulata una convenzione (all. n.1), approvata con determinazione presidenziale n.180
del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi
di quanto stabilito dall’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n.311.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in
regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa
trimestrale, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto
1990 n.233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto
rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare della quota associativa e
l’Associazione destinataria dello stessa.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e
Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione
Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per
l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’Associazione sindacale farà pervenire all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale
Organizzazione e Sistemi Informativi, che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i
dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la
riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della
delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e
del 12 febbraio dell’anno stesso.
L’Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, le
deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e
corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30
novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell'anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno
successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla
riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in
considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi renderà disponibile, per le Strutture
INPS territorialmente competenti, il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano
alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di
cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e
l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a
detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua
volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede
all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione
all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla
prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga
all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca
precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva
comunicazione all’Associazione interessata.
Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli
artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2017, con Determinazione
presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line
(una tantum annuale) € 2,57
Gestione revoca deleghe sindacali € 2,35
Gestione singolo modello F24 € 0,24
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della
quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausola di salvaguardia
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso
terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione
stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione,
che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare
all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per
questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e
l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice
presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano
contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da
parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula
della presente convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a
danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli
interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di
sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90
giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida
ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi
con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di
rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale
documentazione a supporto.
Si comunica che la sede dell’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) è in via
Casal Bertone n. 20 – Roma (RM).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti,
versati congiuntamente ai contributi obbligatori, mediante F24, per conto dell’Associazione
Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.) sono stati istituiti i seguenti conti:
GPA25615 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi
per conto dell’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.).
Il conto è movimentabile, esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici
delle riscossioni.
Contestualmente sono istituiti i nuovi conti:
GPA35615 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, riscossi per conto dell’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.).
GPA11615 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, riscossi per conto dell’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (A.N.A.P.).
I citati conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che curerà
direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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Hai domande su questa normativa?
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La Circolare INPS 123/2017 è il riferimento normativo per la riscossione dei contributi associativi tramite F24, disciplinando deleghe sindacali, modelli di versamento e rapporti tra INPS e associazioni professionali. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per gestire correttamente i versamenti congiunti di contributi obbligatori e quote associative, nonché per comprendere le modalità di revoca della delega e i termini di presentazione della documentazione alle strutture INPS territoriali.
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