Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 120/2019

Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto delle prestazioni. Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del termine decadenziale

Pubblicato: 21/08/2019 In vigore dal: 21/08/2019 Documento ufficiale

Qual è il termine entro cui il datore di lavoro deve inviare i dati per il pagamento diretto della cassa integrazione in deroga da parte dell'INPS, e cosa accade se scade?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 120/2019 introduce un termine decadenziale di sei mesi entro cui il datore di lavoro deve trasmettere all'INPS tutti i dati necessari (tramite il modello SR41) per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Questo termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione oppure dalla data del provvedimento di autorizzazione INPS, se successivo. La norma si applica a tutte le tipologie di cassa integrazione guadagni in deroga, sia a livello regionale che nazionale, incluse le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione di normative speciali come gli eventi sismici o il crollo del Ponte Morandi. Se il datore di lavoro non invia i modelli SR41 entro questo termine, decade il diritto al pagamento diretto da parte dell'Istituto e rimane completamente a suo carico il pagamento della prestazione e tutti gli oneri connessi. Per i trattamenti conclusi prima del 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della legge), il termine decadenziale parte da quella data, mentre per quelli successivi decorre secondo le regole ordinarie. È importante sottolineare che il sistema informatico "Sistema Unico" visualizza la data di scadenza dell'autorizzazione e inibisce automaticamente l'invio dei flussi di pagamento dopo la scadenza del termine.

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Riferimento normativo

Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto delle prestazioni. Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del termine decadenziale

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 22/08/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 120 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto delle prestazioni. Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del termine decadenziale SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2018, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto l’estensione del termine decadenziale di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 ai pagamenti diretti, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. INDICE: 1.Premessa 2. Quadro normativo 3. Ambito applicativo 4. Istruzioni operative 5. Monitoraggio 1. Premessa La legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, con l’articolo 26-quater, nell’apportare modifiche all’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, ha introdotto, dopo il comma 6-bis, il comma 6-ter, che prevede una nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del termine decadenziale e le relative istruzioni operative per la gestione dello stesso. 2. Quadro normativo Gli articoli 7, comma 3, e 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, prevedono che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Nello specifico, si ricorda che, con la circolare n. 56 del 29 marzo 2016, stante la peculiarità del flusso di gestione della cassa integrazione in deroga, è stato precisato che il suddetto termine per procedere al conguaglio decorre dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto. Il comma 6-terdell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto, in sede di conversione del D.L. n. 4/2019, dalla legge n. 26/2019, prevede che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Ne deriva che il termine decadenziale previsto in via generale per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è stato esteso anche alle prestazioni pagate direttamente dall’Istituto. Di conseguenza, il termine dei sei mesi, previsto dalla novella legislativa, entro cui il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale, per il tramite del Mod. SR41, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo. 3. Ambito applicativo Il citato comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, si applica ai “trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS”. La nuova disciplina sul termine decadenziale in caso di pagamento diretto, pertanto, trova applicazione a tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionale che nazionale, inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione delle normative speciali con le quali è stata prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (ad esempio, gli eventi sismici di cui all’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive integrazioni, le misure per il crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e le misure per i lavoratori del settore dei call-center di cui all’art. 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015 e successive integrazioni). 4. Istruzioni operative Premesso che, per la liquidazione della prestazione di cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori beneficiari, è necessario l'invio da parte del datore di lavoro di flussi di pagamento (Mod. SR41), debitamente compilati in ogni loro parte, di seguito si forniscono in dettaglio le indicazioni relative ai termini per poter procedere al pagamento diretto. Ai sensi del citato articolo 44, comma 6-ter, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i modelli SR41 entro il termine dei sei mesi. Tale termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione INPS del trattamento, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore dell’articolo di legge in commento, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore (30 marzo 2019) della legge n. 26/2019. In relazione a quanto precede, per i trattamenti in deroga concessi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, si potranno verificare i seguenti casi: 1) per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019: a) in caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019; b) in caso di autorizzazioni INPS emesse dal 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dalla data di emissione dell’autorizzazione INPS; 2) per periodi di concessione conclusi successivamente al 30 marzo 2019 il termine dei sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione INPS, se successivo, identificato nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”. Restano escluse le autorizzazioni emesse per decreti convenzionali “30000” (eventi sismici) e “18130” (Ponte Morandi), trattandosi di normativa speciale con cui si prevede la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Il termine decadenziale, come sopra specificato, sarà visualizzabile in “Sistema Unico” nel campo “Data di scadenza dell’autorizzazione”, conseguentemente risulterà inibito l’invio dei relativi flussi di pagamento (Mod. SR41) da parte del datore di lavoro, rimanendo a carico dello stesso il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi. Fermo restando che l’emissione delle autorizzazioni da parte delle Strutture territorialmente competenti prescinde dalla presenza dei modelli SR41 si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte dell’operatore di Sede, di procedere, contestualmente all’emissione del provvedimento di autorizzazione, alla notifica della stessa via PEC al datore di lavoro. Da ultimo, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma abbia, con proprio atto dispositivo, disposto la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti, secondo le istruzioni contenute nei messaggi n. 347 del 24/01/2018 e n. 3156 del 10/08/2018, non potranno dar luogo a pagamenti i flussi inviati successivamente alla data di cessazione posta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, anche se antecedente al termine previsto dalla legge. La Regione o la Provincia autonoma, con proprio atto dispositivo esplicito e puntuale, può, in questi casi, disporre la riapertura dei termini di pagamento, esclusivamente all’interno dei termini decadenziali previsti per legge. 5. Monitoraggio Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa per la corretta gestione delle risorse finanziarie e consentire una quantificazione delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a cui è tenuto l’Istituto, si invitano le Strutture territoriali ad emettere tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione delle prestazioni, considerando che alla scadenza del termine decadenziale, sia per i pagamenti diretti che per i conguagli o la richiesta di rimborso, le somme assegnate alle Regioni/Province autonome stesse non saranno più utilizzabili, tornando nella disponibilità del Fondo per l’Occupazione e la Formazione, ad eccezione delle risorse di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale è previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite, in misura non superiore al 50%, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, da destinare ad azioni di politica attiva del lavoro. Il Direttore generale vicario Vincenzo Damato

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La Circolare INPS 120/2019 disciplina il termine decadenziale per i pagamenti diretti della cassa integrazione in deroga, un istituto di ammortizzatore sociale regolato dal D.lgs 148/2015. I commercialisti e i responsabili del personale devono monitorare il termine di sei mesi per l'invio del modello SR41, considerando che la decadenza comporta l'onere finanziario totale in capo al datore di lavoro. La norma interessa anche le Regioni e le Province autonome, che gestiscono le risorse del Fondo per l'Occupazione e la Formazione e possono disporre la riapertura dei termini solo con atto esplicito.

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