Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 118/2018

Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative

Pubblicato: 12/12/2018 In vigore dal: 12/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità operative per accedere alla riduzione contributiva del 11,50% nel settore edile per l'anno 2018?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 118/2018 disciplina l'applicazione della riduzione contributiva confermata per il 2018 a favore delle imprese edili, pari all'11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Il beneficio riguarda esclusivamente i datori di lavoro classificati nel settore industria (codici statistici 11301-11305) o artigianato (codici 41301-41305) con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, e si applica solo agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali), escludendo i lavoratori part-time.

Per accedere al beneficio, l'azienda deve possedere regolarità contributiva attestata tramite documento unico di regolarità contributiva, rispettare i contratti collettivi nazionali e regionali, non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, e non beneficiare di altre agevolazioni contributive specifiche per gli stessi lavoratori. La riduzione non si applica ai lavoratori in contratti di solidarietà con riduzione d'orario, né sul contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" nel cassetto previdenziale aziendale entro il 15 marzo 2019. Dopo l'approvazione automatizzata, viene attribuito il codice di autorizzazione 7N valido da dicembre 2018 a febbraio 2019, anche se lo sgravio si riferisce al periodo gennaio-dicembre 2018. Il beneficio deve essere esposto nel flusso Uniemens con codice causale L206 per il beneficio corrente e L207 per il recupero degli arretrati.

In caso di accertamento della non veridicità della dichiarazione, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente fruite e attiva le dovute segnalazioni all'autorità giudiziaria. Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro deve inoltrare istanza tramite la funzionalità "Contatti" allegando una dichiarazione conforme al modello fornito.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 13/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 118 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative SOMMARIO: Con il decreto 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2018, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato. INDICE 1. Premessa 2. Caratteristiche della riduzione contributiva 3. Condizioni di accesso al beneficio 4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi Uniemens 1. Premessa Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2018 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato il 23 novembre 2018 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2018, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva. 2 Caratteristiche della riduzione contributiva Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909[1]. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2] Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. 3. Condizioni di accesso al beneficio L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile; i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto- legge n. 223/2006). Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 e successiva rettifica). Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. 4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2018. Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2019. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. [2] Misure previste dall’art. 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 118/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La riduzione contributiva nel settore edile è disciplinata dall'articolo 29 del D.L. 244/1995 e rappresenta un'agevolazione strutturale per le imprese edili, strettamente correlata ai codici statistici contributivi, ai codici Ateco 2007 e alla regolarità contributiva. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'inquadramento aziendale, la compatibilità con altre misure di esonero (come l'esonero strutturale della legge 205/2017 o l'Incentivo Occupazione Mezzogiorno), e gestire correttamente la comunicazione tramite flussi Uniemens con i codici causali L206 e L207 per garantire la corretta fruizione dello sgravio.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →