Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 117/2018

Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, intitolata “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti”

Pubblicato: 10/12/2018 In vigore dal: 10/12/2018 Documento ufficiale

Qual è il nuovo termine di applicazione delle indicazioni sulla prescrizione dei contributi pensionistici nelle gestioni pubbliche secondo la circolare INPS 117/2018?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 117/2018 differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle nuove regole sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche (CPDEL, CPUG, CPS e CTPS). Questa norma riguarda le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici che devono versare i contributi pensionistici per i loro dipendenti, ponendo a loro carico l'onere relativo ai periodi non assistiti dal versamento di contribuzione e prescritti, calcolato secondo i criteri della rendita vitalizia. Il differimento è stato richiesto da numerose Amministrazioni statali, Enti pubblici, Confederazioni sindacali e Patronati per consentire ai datori di lavoro di completare le verifiche e gli aggiornamenti dei conti assicurativi dei lavoratori senza incorrere in massicce segnalazioni. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato l'assenza di osservazioni sulla proroga, rendendo il 1° gennaio 2020 il nuovo termine di decorrenza per l'applicazione delle indicazioni della circolare n. 169/2017.

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Riferimento normativo

Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, intitolata “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti”

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 11/12/2018 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 117 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, intitolata “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti” SOMMARIO: Con la presente circolare si differisce dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine di decorrenza delle indicazioni della circolare n. 169/2017 INDICE 1. Premessa 2. Differimento del termine previsto dalla circolare n. 169 del 15 novembre 2017 1. Premessa Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017 l’Istituto, recependo le sopraggiunte indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha sostituito la circolare n. 94 del 31 maggio 2017. La circolare n. 169/2017 ha esteso alla cassa pensionistica CTPS l’applicazione della norma di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, già prevista per le casse pensionistiche CPDEL, CPUG e CPS, relativamente ai periodi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione e prescritti, ponendo a carico delle Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’onere da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito dalla circolare n. 169/2017 e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno essere necessariamente sottoposti, l’applicazione delle nuove indicazioni è stata fissata a far data dal 1° gennaio 2019. 2. Differimento del termine previsto dalla circolare n. 169 del 15 novembre 2017 Con l’approssimarsi del termine di decorrenza del 1° gennaio 2019, numerose Amministrazioni statali ed Enti pubblici, nonché le Confederazioni sindacali e i Patronati, hanno richiesto il differimento del termine per consentire ai datori di lavoro il completamento delle operazioni di verifica e l’aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori, a tutela dei diritti di quest’ultimi, senza incorrere nei maggiori oneri connessi alla prescrizione contributiva. Tenuto conto delle istanze dei diversi portatori di interessi e al fine di evitare massive segnalazioni determinate dal mancato completamento delle attività di aggiornamento dei conti assicurativi da parte dei datori di lavoro, l’Istituto ha sottoposto alla valutazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’opportunità di differire l’entrata in vigore delle indicazioni fornite con la circolare n. 169/2017 al 1° gennaio 2020. Considerato che il citato Dicastero, con nota del 19 novembre 2018, ha rappresentato di non aver osservazioni in merito, il termine di decorrenza della circolare n. 169/2017 è differito dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La circolare INPS 117/2018 è il riferimento per chi gestisce contributi pensionistici nelle Amministrazioni pubbliche, in particolare per la prescrizione contributiva, i versamenti arretrati e l'aggiornamento dei conti assicurativi secondo l'articolo 31 della legge 610/1952 e l'articolo 13 della legge 1338/1962. Commercialisti e responsabili del personale nelle PA consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di versamento, il calcolo della rendita vitalizia e la gestione delle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPUG, CPS, CTPS).

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