Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 116/2019

Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti

Pubblicato: 08/08/2019 In vigore dal: 08/08/2019 Documento ufficiale

Quali pensioni sono soggette alla riduzione per importi superiori a 100.000 euro annui e quali ne sono escluse?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 116/2019 chiarisce le regole sulla riduzione dei trattamenti pensionistici che superano complessivamente 100.000 euro lordi all'anno. La norma si applica esclusivamente ai trattamenti diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della Gestione separata, escludendo invece le Casse professionali (come quelle di commercialisti, architetti, ingegneri).

Il punto cruciale riguarda le pensioni da cumulo o totalizzazione: se nel calcolo della pensione è presente anche un solo periodo contributivo presso una Cassa professionale, l'intera pensione è esclusa dalla riduzione, indipendentemente da quanto sia stato valorizzato quel contributo. Al contrario, se la pensione da cumulo non include alcun periodo presso Casse professionali, la riduzione si applica regolarmente.

La riduzione viene calcolata solo sulla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo; le quote calcolate con il sistema contributivo (secondo i decreti legislativi 42/2006 e 184/1997) non subiscono riduzioni. Questo significa che il commercialista deve verificare con attenzione la composizione della pensione del cliente prima di determinare se e in che misura applicare la riduzione.

L'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro è vincolante per l'INPS e rappresenta il criterio definitivo per escludere o includere una pensione dall'ambito di applicazione della norma.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 09/08/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 116 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori chiarimenti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge n. 145 del 2018, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto- legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua. In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che “ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali). Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola. Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali. Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata. Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997: non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione; rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi. Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva. Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro annui riguarda cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi secondo la legge 228/2012 e i decreti legislativi 42/2006 e 184/1997, ma esclude le pensioni con contribuzione presso Casse professionali. Commercialisti e consulenti previdenziali devono verificare la presenza di periodi presso enti di previdenza obbligatori (decreto legislativo 509/1994 e 103/1996) per determinare l'applicabilità della riduzione e calcolare correttamente l'importo lordo complessivo della pensione.

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