Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 111/2025

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2025

Pubblicato: 15/07/2025 In vigore dal: 15/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono le retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi dei compartecipanti familiari e piccoli coloni nel 2025?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 111/2025 comunica gli importi giornalieri aggiornati per l'anno 2025 che servono a calcolare le prestazioni economiche per compartecipanti familiari e piccoli coloni nel settore agricolo. Questi lavoratori continuano ad applicare i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia, diversamente dai lavoratori agricoli ordinari. La circolare fornisce una tabella provinciale con tre colonne: la retribuzione giornaliera in euro, il contributo giornaliero base e il contributo integrativo volontario. Per le prestazioni di malattia e tubercolosi si utilizzano i salari convenzionali della provincia di competenza, mentre per maternità/paternità dal 2011 si applica un reddito medio convenzionale fisso pari a 65,19 euro per il 2025. Un aspetto rilevante è che eventuali prestazioni già liquidate nel 2025 sulla base dei salari 2024 devono essere riliquidate con i nuovi importi quando l'evento indennizzabile ricade nell'anno corrente.

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Riferimento normativo

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2025

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 16/07/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 111 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2025 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. INDICE 1. Premessa 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2025, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni 1. Premessa Con la circolare n. 110 del 14 luglio 2025 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2025, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 2 del 10 gennaio 2025) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1). 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2025, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488[1]. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2025[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2024[3], devono essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4]. Il reddito applicabile, per l’anno 2025, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 65,19 euro[5]. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001. [2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982. [3] Cfr. la circolare n. 61 del 6 maggio 2024. [4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3. [5] Cfr. la circolare n. 107 del 2 luglio 2025. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2025 VERSAMENTI VOLONTARI 2025 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in in euro in euro euro AGRIGENTO 72,84 21,99 0,08 ALESSANDRIA 83,43 25,19 0,09 ANCONA 86,21 26,03 0,09 AOSTA 71,72 21,65 0,08 AREZZO 77,82 23,49 0,09 ASCOLI PICENO 79,76 24,08 0,09 ASTI 87,35 26,37 0,10 AVELLINO 79,38 23,96 0,09 BARI 81,19 24,51 0,09 BELLUNO 84,25 25,44 0,09 BENEVENTO 77,06 23,26 0,08 BERGAMO 83,39 25,18 0,09 BIELLA 86,47 26,11 0,10 BOLOGNA 81,79 24,69 0,09 BOLZANO 85,82 25,91 0,09 BRESCIA 84,01 25,36 0,09 BRINDISI 80,95 24,44 0,09 CAGLIARI 76,85 23,20 0,08 CALTANISSETTA 75,67 22,84 0,08 CAMPOBASSO 73,28 22,12 0,08 CASERTA 72,84 21,99 0,08 CATANIA 76,16 22,99 0,08 CATANZARO 73,83 22,29 0,08 CHIETI 77,56 23,42 0,09 COMO 89,17 26,92 0,10 COSENZA 72,82 21,98 0,08 CREMONA 87,87 26,53 0,10 CROTONE 67,03 20,24 0,07 CUNEO 84,90 25,63 0,09 ENNA 75,39 22,76 0,08 FERRARA 81,85 24,71 0,09 FIRENZE 81,80 24,70 0,09 FOGGIA 88,16 26,62 0,10 FORLÌ CESENA 83,01 25,06 0,09 FROSINONE 70,95 21,42 0,08 GENOVA 79,33 23,95 0,09 GORIZIA 83,62 25,24 0,09 GROSSETO 80,30 24,24 0,09 IMPERIA 78,89 23,82 0,09 ISERNIA 69,39 20,95 0,08 LA SPEZIA 77,59 23,42 0,09 L'AQUILA 82,59 24,93 0,09 LATINA 80,14 24,20 0,09 LECCE 71,83 21,69 0,08 LECCO 89,17 26,92 0,10 LIVORNO 81,84 24,71 0,09 LODI 83,90 25,33 0,09 LUCCA 78,97 23,84 0,09 MACERATA 83,38 25,17 0,09 MANTOVA 87,93 26,55 0,10 MASSA CARRARA 66,80 20,17 0,07 MATERA 76,40 23,06 0,08 MESSINA 77,43 23,38 0,09 MILANO 83,18 25,11 0,09 MODENA 82,61 24,94 0,09 MONZA BRIANZA 83,18 25,11 0,09 NAPOLI 78,32 23,64 0,09 NOVARA 82,93 25,04 0,09 NUORO 76,18 23,00 0,08 ORISTANO 79,40 23,97 0,09 PADOVA 86,21 26,03 0,09 PALERMO 77,28 23,33 0,09 PARMA 81,32 24,55 0,09 PAVIA 87,90 26,54 0,10 PERUGIA 83,84 25,31 0,09 PESARO URBINO 79,53 24,01 0,09 PESCARA 76,89 23,21 0,08 PIACENZA 86,02 25,97 0,09 PISA 80,15 24,20 0,09 PISTOIA 85,11 25,69 0,09 PORDENONE 83,84 25,31 0,09 POTENZA 70,00 21,13 0,08 PRATO 81,63 24,64 0,09 RAGUSA 74,67 22,54 0,08 RAVENNA 81,88 24,72 0,09 REGGIO CALABRIA 75,90 22,91 0,08 REGGIO EMILIA 86,43 26,09 0,10 RIETI 74,94 22,62 0,08 RIMINI 81,39 24,57 0,09 ROMA 76,62 23,13 0,08 ROVIGO 84,17 25,41 0,09 SALERNO 75,78 22,88 0,08 SASSARI 77,22 23,31 0,08 SAVONA 78,52 23,71 0,09 SIENA 82,96 25,04 0,09 SIRACUSA 77,75 23,47 0,09 SONDRIO 85,31 25,76 0,09 TARANTO 80,96 24,44 0,09 TERAMO 78,95 23,84 0,09 TERNI 78,47 23,69 0,09 TORINO 86,92 26,24 0,10 TRAPANI 77,81 23,49 0,09 TRENTO 91,32 27,57 0,10 TREVISO 89,03 26,88 0,10 TRIESTE 83,40 25,18 0,09 UDINE 83,61 25,24 0,09 VARESE 85,96 25,95 0,09 VENEZIA 87,64 26,46 0,10 VERB. C. OSSOLA 83,99 25,36 0,09 VERCELLI 88,02 26,57 0,10 VERONA 86,91 26,24 0,10 VIBO VALENTIA 72,00 21,74 0,08 VICENZA 83,47 25,20 0,09 VITERBO 76,23 23,01 0,08

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La Circolare INPS 111/2025 disciplina le prestazioni previdenziali agricole per compartecipanti familiari e piccoli coloni, applicando salari medi convenzionali provinciali determinati con decreto ministeriale secondo l'articolo 28 del DPR 488/1968. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per calcolare correttamente indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, nonché per gestire i versamenti dei contributi integrativi volontari e le riliquidazioni delle prestazioni già erogate.

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