Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).
Quali sono le categorie di lavoratori che possono accedere all'ottava salvaguardia pensionistica e quali sono i requisiti specifici per ciascuna categoria?
Spiegato da FiscoAI
L'ottava salvaguardia pensionistica, introdotta dalla legge 232/2016, consente a specifiche categorie di lavoratori di accedere alla pensione secondo le regole vigenti prima del decreto legge 201/2011, anche se maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2011. Le categorie principali sono: lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile (11.000 posti), prosecutori volontari della contribuzione (9.200 e 1.200 posti), lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale (7.800 posti), genitori in congedo per figli disabili (700 posti) e lavoratori con contratto a tempo determinato (800 posti), per un totale di 30.700 beneficiari. Ciascuna categoria ha requisiti specifici: ad esempio, i lavoratori in mobilità devono aver cessato l'attività entro il 31 dicembre 2014 e perfezionare i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità o entro 36 mesi dalla fine della stessa; i prosecutori volontari devono aver ricevuto l'autorizzazione prima del 4 dicembre 2011 e avere almeno un contributo accreditato entro il 6 dicembre 2011. Per i lavoratori cessati per accordi, è richiesta la documentazione dell'accordo individuale o collettivo e una dichiarazione di mancata rioccupazione a tempo indeterminato. I genitori in congedo devono risultare in congedo durante l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001. Le istanze devono essere presentate entro il 2 marzo 2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge) presso l'INPS per alcune categorie e presso le Direzioni territoriali del lavoro per altre. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 30.700 soggetti e di specifici stanziamenti annuali (137 milioni nel 2017, 305 nel 2018, ecc.), con monitoraggio continuo basato sulla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Riferimento normativo
Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 26/01/2017 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 11
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Nuove
disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava
salvaguardia).
Premessa
Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata
pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
Tale legge, all’articolo 1, commi da 214 a 218, reca disposizioni in materia di salvaguardia
pensionistica (Allegato n. 1).
In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato ai commi 212 e 213 le risorse
finanziarie stanziate ed il limite numerico stabilito per le diverse operazioni di salvaguardia ad
oggi intervenute - risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia
per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei
successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di
accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre
2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la
salvaguardia in parola.
Ai sensi del comma 218 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono
riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal
comma 214 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 137 milioni di euro per
l’anno 2017, 305 milioni di euro per l’anno 2018, 368 milioni di euro per l’anno 2019, 333
milioni di euro per l’anno 2020, 261 milioni di euro per l’anno 2021, 171 milioni di euro per
l’anno 2022, 72 milioni di euro per l’anno 2023, 21 milioni di euro per l’anno 2024, 9 milioni di
euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione
delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori, i criteri di
ammissione alla salvaguardia, le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di
accesso al beneficio e le operazioni di monitoraggio.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.
Si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del
2016 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 1, Criteri di ammissione alla salvaguardia
comma 214, della legge n. 232
del 2016
a) n. 11.000 lavoratori - cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre
collocati in mobilità o in 2014;
trattamento speciale edile ai - perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di
sensi degli articoli 4, 11 e 24 della entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,
legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
successive modificazioni, o ai sensi 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell'indennità di
dell’articolo 3 del decreto-legge 16 mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, entro
maggio 1994, n. 229, convertito, trentaseimesi dalla fine del periodo di fruizione
con modificazioni, dalla legge 19 dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile,
luglio 1994, n. 451: anche mediante il versamento di contributi volontari. Il
- a seguito di accordi governativi o versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni
non governativi stipulati entro il 31 dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
dicembre 2011; 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i
sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa
- ovvero, nel caso di lavoratori e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai
provenienti da aziende cessate o trentasei mesi successivi al termine di fruizione
interessate dall’attivazione, dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
precedente alla data del
licenziamento, delle vigenti - eventuali periodi di sospensione dell’indennità di
procedure concorsuali quali il mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge
fallimento, il concordato 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3 del decreto-legge
preventivo, la liquidazione coatta n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla
amministrativa, l’amministrazione legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di
straordinaria o l’amministrazione entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 per svolgere
straordinaria speciale, previa attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo
esibizione della documentazione determinato, ovvero di lavoro parasubordinato
attestante la data di avvio della mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti
procedura concorsuale, anche in ai fini del prolungamento del periodo di fruizione
mancanza di accordi governativi o dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione
non governativi stipulati entro il 31 dall’accesso alla salvaguardia.
dicembre 2011
b) n. 9.200 lavoratori
autorizzati alla prosecuzione Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;
volontaria della contribuzione
di cui all’articolo 1, comma 194, Almeno un contributo volontario accreditato o
lettere a), della legge 27 dicembre accreditabile alla data del 6.12.2011;
2013, n. 147 Anche se hanno svolto, successivamente alla data
del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.
c) n. 1.200 lavoratori
autorizzati alla prosecuzione Autorizzazione antecedente alla data del
volontaria della contribuzione 4.12.2011;
di cui all’articolo 1, comma 194, Anche se non hanno un contributo volontario
lettere f), della legge 27 dicembre accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
2013, n. 147 A condizione che abbiano almeno un contributo
accreditato derivante da effettiva attività lavorativa
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30
novembre 2013;
A condizione che alla data del 30 novembre 2013
non svolgano attività lavorativa riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018.
d) n. 7.800 lavoratori cessati di
cui all’articolo 1, comma 194,
lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147:
-Lavoratori il cui rapporto di lavoro Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
si è risolto entro il 30 giugno 2012 qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
(art. 1, c. 194, lettera b), della lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.
legge n. 147 del 2013):
in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411
e 412-ter del codice di
procedura civile;
in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo
stipulati entro il 31 dicembre
2011 dalle organizzazioni Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi
comparativamente più attività non riconducibile a rapporto di lavoro
rappresentative a livello dipendente a tempo indeterminato;
nazionale. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.
-Lavoratori il cui rapporto di lavoro
si è risolto dopo il 30 giugno 2012
ed entro il 31 dicembre 2012 (art.
1, c. 194, lettera c), della legge n.
147 del 2013):
in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi
ai sensi degli articoli 410, 411 attività non riconducibile a rapporto di lavoro
e 412-ter del codice di dipendente a tempo indeterminato;
procedura civile; Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.
in applicazione di accordi
collettivi di incentivo
all'esodo stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle
organizzazioni
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale.
-Lavoratori il cui rapporto di
lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011 (art. 1, c. 194,
lettera d), della legge n. 147 del
2013).
e) n. 700 lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.
e-ter), del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, limitatamente ai
lavoratori in congedo per
assistere figli con disabilità
grave ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151.
f) n. 800 lavoratori con
contratto di lavoro a tempo Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività
determinato e lavoratori in di lavoro a tempo indeterminato;
somministrazione con contratto Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018.
a tempo determinato, con
esclusione del settore agricolo e
dei lavoratori con qualifica di
stagionali, cessati dal lavoro tra il
1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011.
2. Particolarità relative ad alcune categorie di lavoratori salvaguardati
2.1 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art 1,
comma 214, lettera a)
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori, cessati dall’attività lavorativa entro il
31 dicembre 2014 e collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ai sensi degli articoli
4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223 o dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
a) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:
- da aziende destinatarie di mobilità ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 o di leggi
successive (quali ad esempio quelle del settore industria con più di quindici dipendenti, quelle
del commercio con più di cinquanta dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale etc.),
ovvero
- da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo
11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo
4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451);
ovvero
b) da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente la data di licenziamento (che
non può essere successiva al 31 dicembre 2014), delle vigenti procedure concorsuali quali il
fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione
straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale. In tali casi l’accordo governativo o non
governativo può essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2011, tuttavia, ai fini
della procedibilità della domanda di accesso alla salvaguardia, l’interessato dovrà produrre la
documentazione attestante la circostanza che la data di avvio della procedura concorsuale
precede quella del licenziamento avvenuto entro il 31 dicembre 2014.
Si precisa che per ”vigenti procedure concorsuali” devono intendersi: il fallimento, il
concordato preventivo, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione
straordinaria disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e l’amministrazione
straordinaria speciale prevista dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
La durata del periodo di fruizione della mobilità e del trattamento speciale edile:
- per i lavoratori in mobilità ordinaria è quella prevista dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge
n. 223 del 1991, se licenziati entro il 30 dicembre 2014, ovvero, quella ridotta, ai sensi
dell’articolo 46, lettera c), della legge n. 92 del 2012, se licenziati il 31 dicembre 2014 e
collocati in mobilità dall’1 gennaio 2015;
- per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è quella
espressamente indicata dall’apposito decreto assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
- per i lavoratori in TSE ex lege n. 451 del 1994 è di diciotto mesi, incrementata a ventisette
mesi se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
I periodi di sospensione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ai sensi
l’articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell’articolo 3 del decreto legge n. 229
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro il 1°
gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, per svolgere attività di
lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato
mantenendo l’iscrizione nella lista, sono rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.
Con riferimento ai beneficiari dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223 del 1991, il
periodo di fruizione dell’indennità, essendo stabilito con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, non può essere prolungato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge n. 223
del 1991.
I lavoratori di cui al presente punto, ai fini dell’accesso alla salvaguardia, devono perfezionare i
requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, ovvero,
entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del
trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Tale
versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti
la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai
trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento
speciale edile.
Come disposto dal comma 215 dell’articolo 1 della legge in esame, per i lavoratori di cui al
presente punto, già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e
per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei
versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità o di disoccupazione speciale edile. Si fa presente che tale disposizione riguarda, in via
esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 o
che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza
del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in
parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i
requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro
trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento
speciale edile. Si precisa, altresì, che all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di
autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche
per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la
possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.
2.2 Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 1,
comma 214, lettera e)
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14,
lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con
disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
La disposizione in argomento, limita l’accesso al beneficio ai genitori che, nel corso dell'anno
2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n.
151 del 2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere
figli con disabilità grave.
3. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 1, comma 216, della legge in oggetto dispone che i lavoratori interessati alla
salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al
beneficio entro il 2 marzo 2017, ovvero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano
per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di
salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.
a) Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettere a), b) e c) della legge in argomento (soggetti
in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni
private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso
al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2017.
La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento
sono state illustrate con il messaggio n.289 del 20 gennaio 2017.
Si precisa che i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, licenziati nel periodo dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, devono allegare alla domanda la copia dell’accordo
stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. In assenza dello stesso le
domande verranno definite in base alle risultanze degli archivi.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati
potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di
ricevimento del predetto provvedimento.
b) Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d), e) ed f) (soggetti cessati per accordi e
risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n.
151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso
al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti
per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente
(Allegato n. 2).
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto
presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online,
direttamente o per il tramite del patronato.
La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento
sono state illustrate con il messaggio n.193 del 17 gennaio 2017.
Si rammenta che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a
quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.
4. Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in
salvaguardia
L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere
attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 2 marzo
2017, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.
5. Monitoraggio delle domande di pensione
L’articolo 1, comma 216, della legge n. 232 del 2016 dispone che l'INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi
del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 214, lettera e), della citata legge (genitori in
congedo) continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti
salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto
al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del
2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2, messaggio n. 8881 del 2014,
punto 2.4, circolare n. 50 del 2016, punto 2).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 214 e 218 del medesimo articolo
1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del
beneficio in argomento.
6. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione
delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia,
relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere
presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla
presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le
domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento
pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il
soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
7. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in
argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in
vigore della stessa legge
8. Rinvio a precedenti istruzioni
Con riferimento alle istruzioni relative a:
Commissioni competenti istituite presso le DTL;
Sinergie;
si rinvia a quanto precisato da ultimo con messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014, e con
circolare n. 50 del 2016, per quanto compatibili.
9. Punto di consulenza “Sportello Amico”
Nel richiedere, da parte di tutte le strutture, una particolare attenzione nei confronti
dell’utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio, si ricorda che, con i
messaggi nn. 2196 e 12310 del 2012, sono state fornite le disposizioni in merito all’attivazione
e gestione dei punti di consulenza “Sportello Amico”, i quali, come più volte rappresentato,
sono rivolti a specifici target di utenza caratterizzata da “particolare fragilità sociale ed
economica”.
Ciò posto e richiamando anche i contenuti di cui al messaggio n. 10462 del 2013, si ribadisce
la necessità di avvalersi di tali punti di consulenza – sia ordinaria che veloce – per la gestione
delle fattispecie in argomento.
10. Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi
territoriali competenti
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti
interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo
Sportello Amico, le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es.
sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.
Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al
beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità o in trattamento
speciale edile e dei prosecutori volontari.
Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte
delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti cessati per accordi e risoluzione
unilaterale, in congedo, con contratto a tempo determinato.
11. Caselle di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto
devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di
posta elettronica, priva di rilevanza esterna salvaguardia30700@inps.it.
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle
indicazioni di cui sopra.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
m_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000041.29-12-2016
Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Div. III - Ordinamento del sistema
pensionistico obbligatorio pubblico
Alle Direzioni territoriali del lavoro (dal 1° gennaio 2017:
Ispettorati territoriali del lavoro)
(indirizzo e-mail)
Alle Direzioni interregionali del Lavoro (dal 1° gennaio
2017: Ispettorati interregionali del lavoro) di:
- Milano DIL-Milano@lavoro.gov.it
- Napoli DIL-Napoli@lavoro.gov.it
- Roma DIL-Roma@lavoro.gov.it
- Venezia DIL-Venezia@lavoro.gov.it
All’Ispettorato Nazionale del Lavoro
capo.ispettorato@pec.ispettorato.gov.it
e p.c.
All’INPS
Direzione Centrale Pensioni
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it
Alla Direzione generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica e della comunicazione
DGInnovazione@lavoro.gov.it
Alla Direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD
DGPersonale@lavoro.gov.it
Alla Direzione generale per l'attività ispettiva
DGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it
Al Capo di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it
Al Capo dell’Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it
Al Segretario generale
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it
Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
sieghart.flader@provincia.bz.it
Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.lavoro@provincia.tn.it
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OGGETTO: Ottava procedura di salvaguardia: legge 11 dicembre 2016, n. 232,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 21 dicembre
2016 (S.O. n. 57/L) – Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati
territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefici
pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 21 dicembre 2016
(S.O. n. 57/L), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
In particolare, i commi da 214 a 216 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori individuati dal predetto comma
214 rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 216, nelle competenze delle Direzioni
territoriali del lavoro.
Sotto tale profilo, vanno tenuti presente, da un lato, quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del
dPCM 23 febbraio 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà individuata la data, ormai
imminente, di inizio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro e di contestuale
cessazione dell’attività delle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dall’altro, l’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, il quale dispone che: “Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del
lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto
compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.".
Su tale aspetto sono stati sentiti il Capo dell’Ufficio legislativo e la Direzione generale per
l'attività ispettiva e pertanto si segnala che ogni riferimento alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, contenuto anche nella presente circolare, è da intendersi ai corrispondenti Ispettorati
interregionali e territoriali del lavoro, una volta iniziata operatività dell’Ispettorato nazionale.
Puntualizzato ciò, i soggetti interessati dalle procedure di cui al presente atto risultano essere
quelli individuati dalle lettere d), e) ed f) del medesimo articolo 1, comma 214, della legge n. 232
del 2016, di seguito riportati.
Comma 214, lettera d): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro);
comma 214, lettera e): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo
42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
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prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
comma 214, lettera f): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e
lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i
lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
I lavoratori di cui alle predette lettere dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016,
devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo
comma 216, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio
2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017, nonché secondo le modalità di seguito
descritte.
In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera d):
- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi
sono stati sottoscritti;
- l’ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del
lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):
- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
competente in base alla residenza dell’istante.
In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera f):
- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Si segnala che il richiamato comma 216 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilisce,
tra l’altro, che “Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il
termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. …(omissis)”.
Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l’esame delle ISTANZE di concessione del
beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all’art. 6, comma 1, che lo
stesso compete alle Commissioni di cui:
- all’art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 ottobre 2012;
- all’art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.
Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto
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nei suddetti DD.MM., rispettivamente del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del
14 febbraio 2014.
Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 232 del
2016, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito delle consuete intese
con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili dei singoli Ispettorati
territoriali si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di
salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo,
altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi
rappresentanti.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta
elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta
Raccomandata A/R, i Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la
ricezione delle ISTANZE medesime.
Gli Ispettorati interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello
territoriale.
Al riguardo, i Direttori degli Ispettorati interregionali del lavoro trasmetteranno alla Direzione
generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei
componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento Alle singole
DTL presenti nel territorio interregionale.
Al fine di consentire correntezza nella procedura amministrativa, si chiede ai dirigenti ed al
personale delle aree funzionali delle strutture territoriali ogni possibile, apprezzata collaborazione,
assicurando il necessario supporto, informazione e chiarimento all’utenza per l’agevole attuazione delle
disposizioni normative di cui trattasi.
Al fine dell’uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in allegato, le
“Fasi e modalità operative” connesse all’attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla
seguente modulistica:
o modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
o n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
o modello di decisione di accoglimento della Commissione;
o modello di decisione di non accoglimento della Commissione.
La presente Circolare, su cui è stato acquisito il parere l’Ufficio Legislativo del Ministero, è
pubblicata sul sito internet e sulla intranet ministeriale.
La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in
formato pdf editabile.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI
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FASI E MODALITA’ OPERATIVE
Avvio del procedimento
I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere d), e) ed f) dell’art. 1, comma
214, della legge n. 232 del 2016, devono produrre ISTANZA all’Ispettorato territoriale del lavoro
competente individuato secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 297 del 21
dicembre 2016 (S.O. n. 57/L).
Modalità di trasmissione
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es.
patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), ai
competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o
all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
Presentazione dell’ISTANZA
L’ISTANZA di accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, dovrà
contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi
identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione
della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni
caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
I soggetti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 (lavoratori di
cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovverosia
soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di
accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all’ISTANZA dovranno
produrre:
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento,
dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto
di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di
lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
I lavoratori di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016
conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi
certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall’art. 5, comma 2, del
decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall’art. 1, comma 216, della legge n. 232 del
2016.
I soggetti di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 (lavoratori
di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per
assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. 151/2001, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
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disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’
ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011), unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del
reperimento del medesimo.
I soggetti di cui alla lettera f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, (lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo
determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo
indeterminato), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore
agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
Unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata
rioccupazione a tempo indeterminato;
copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Nelle ISTANZE, i lavoratori di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della
legge n. 232 del 2016 dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al
beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS, come previsto
dal comma 216 del medesimo articolo.
Criteri di individuazione degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti a
ricevere le ISTANZE
Nelle ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016,
gli Ispettorati competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:
- presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del
lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell’ipotesi di accordi collettivi.
Nelle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, gli
Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla
residenza degli istanti.
Commissioni per l’esame delle ISTANZE
Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno
2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso gli
Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il
compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non
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accoglimento.
- Il Dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro istituisce, con proprio decreto, la
Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari dell’Ispettorato
territoriale ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri
designati dall’Ispettorato territoriale.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle
sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle ISTANZE.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo
agli stessi l’elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e
sostanziali dell’ISTANZA, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e
provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni
dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.
- Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’ISTANZA dovranno riportare idonea
motivazione.
- L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione
provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione
all’istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla
data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi
all’Ispettorato territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’ISTANZA.
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L'ottava salvaguardia pensionistica riguarda requisiti di accesso, decorrenza della pensione e regime pensionistico ante decreto legge 201/2011. Consulenti del lavoro e patronati devono conoscere le categorie salvaguardate, i criteri di ammissione, i termini di presentazione delle istanze e il monitoraggio INPS. La normativa coinvolge mobilità ordinaria, trattamento speciale edile, prosecuzione volontaria della contribuzione, accordi di esodo, congedi parentali per disabilità e contratti a tempo determinato, con riferimenti a legge 223/1991, decreto legge 229/1994, legge 147/2013 e decreto legislativo 151/2001.
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