Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 104/2024

Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo

Pubblicato: 17/12/2024 In vigore dal: 17/12/2024 Documento ufficiale

Quali prestazioni previdenziali spettano ai magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano funzioni in via non esclusiva e sono iscritti sia alla Gestione separata INPS che alla Cassa forense?

Spiegato da FiscoAI
La circolare INPS 104/2024 disciplina le tutele previdenziali per una categoria particolare di magistrati onorari: quelli del contingente a esaurimento che lavorano in modo non esclusivo e mantengono contemporaneamente l'iscrizione sia alla Gestione separata INPS che alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Questi magistrati hanno diritto alle prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, ma con un vincolo importante: non possono cumularle dalle due gestioni contemporaneamente. Per accedere alle prestazioni INPS, devono presentare domanda telematica attraverso il sito www.inps.it, il Contact Center (803 164) o tramite patronato, allegando una dichiarazione che attesti la volontà di fruire della prestazione esclusivamente dalla Gestione separata e che non la richiederanno alla Cassa forense. Questo principio di non cumulabilità è sancito sia dalla normativa INPS che dal regolamento della Cassa forense, che vieta il cumulo di prestazioni analoghe erogate da enti diversi. La scelta deve essere consapevole e dichiarata esplicitamente al momento della richiesta della prestazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Istruzioni operative e contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Roma, 18/12/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 104 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Istruzioni operative e contabili SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. INDICE Premessa 1. Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017 2. Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale Premessa Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, all’articolo 64 dispone che alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica la disciplina in materia di tutela della maternità, purché “non iscritte ad altre forme obbligatorie” di previdenza. Tale disposizione è confermata dal decreto interministeriale 4 aprile 2002, recante “Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, che all’articolo 1 prevede la corresponsione di un’indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data stessa, escludendo espressamente dalla fruizione dell’indennità le lavoratrici madri “iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate”. Per la tutela della degenza ospedaliera, in attuazione dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il decreto interministeriale 12 gennaio 2001, recante “Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, disciplina il riconoscimento della prestazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e che non siano già titolari di pensione. Per la tutela della malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata. La tutela è stata progressivamente estesa, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In particolare, l’articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione della citata tutela della malattia anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori liberi professionisti). L’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha stabilito, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. Da ultimo, l’articolo 2 del decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva e mantengono l’iscrizione, avendone titolo, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sono iscritti alla Gestione separata. Il comma 4 del medesimo articolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati non possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”. Si evidenzia, inoltre, che il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti” (cfr. l’art. 1, comma 5). Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riconoscimento della malattia, della degenza ospedaliera, della maternità/paternità e del congedo parentale in favore dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva e che, ai sensi dell’articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, mantengono l'iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono iscritti alla Gestione separata. 1. Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017 Tenuto conto di quanto riportato in premessa, nei casi di malattia e di degenza ospedaliera, i magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero. A tale fine, i medesimi devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali: - online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS; - Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile; - Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, alla quale si rinvia. In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. In merito alla normativa di riferimento per le tutele di cui trattasi, nonché per gli ulteriori adempimenti richiesti, si rinvia alle circolari n. 147 del 23 luglio 2001, n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 141 del 19 novembre 2019. 2. Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale Anche i magistrati onorari che vogliano avvalersi delle tutele previdenziali di maternità o di paternità, nonché di congedo parentale, in qualità di iscritti alla Gestione separata, devono presentare una domanda telematica, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La domanda di maternità o di paternità, nonché di congedo parentale, deve essere presentata mediante i seguenti consueti canali: - online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio dedicato, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS; - Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile; - Istituti di patronato o intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 104/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La circolare riguarda magistrati onorari iscritti alla Gestione separata INPS e alla Cassa forense, disciplinando il riconoscimento di indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale secondo il decreto interministeriale 22 gennaio 2024. I professionisti che assistono questi magistrati devono conoscere il principio di non cumulabilità delle prestazioni assistenziali, il regime di iscrizione duale e le modalità di presentazione delle domande telematiche INPS.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →