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Circolare INPS 103/2020

Intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (D.lgs n. 159/2011)

Pubblicato: 16/09/2020 In vigore dal: 16/09/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di intervento del Fondo di Garanzia INPS a favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate per mafia?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 103/2020 disciplina come il Fondo di Garanzia può tutelare i lavoratori dipendenti quando il loro datore di lavoro è sottoposto a sequestro o confisca per criminalità organizzata secondo il D.lgs 159/2011. Il Fondo interviene solo se ricorrono tre requisiti essenziali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito vantato dal lavoratore. Quando tutti i beni aziendali sono sequestrati, i lavoratori non possono avviare azioni esecutive individuali, ma devono attendere che il giudice delegato ammetta il loro credito nello stato passivo esecutivo; solo dopo questa ammissione, e trascorsi 30 giorni senza opposizioni, possono richiedere l'intervento del Fondo. Se l'azienda è già stata dichiarata fallita, i lavoratori seguono le procedure ordinarie previste dalla legge 297/1982; tuttavia, se il fallimento viene chiuso perché la misura di prevenzione riguarda l'intera massa fallimentare, tornano al regime speciale delle aziende non assoggettabili a procedure concorsuali.

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Riferimento normativo

Intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (D.lgs n. 159/2011)

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 17/09/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 103 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (D.lgs n. 159/2011) SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di intervento del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 INDICE 1. Premessa e contesto normativo 2. L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di un’azienda sottoposta a sequestro o confisca 1. Premessa e contesto normativo Sono pervenute molteplici richieste dalle Strutture territoriali e dagli utenti circa la possibilità di intervento del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Occorre premettere che il presupposto per l’intervento del citato Fondo di Garanzia è l’insolvenza del datore di lavoro, requisito che si ritiene dimostrato con l’apertura di una delle procedure concorsuali, previste dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 e dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro. Il D.lgs n. 159/2011, nel disporre il regime delle misure di prevenzione c.d. “antimafia” e, in specie, il regime delle misure patrimoniali del sequestro e della susseguente confisca, al Titolo IV disciplina – per quanto di interesse – “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”. In tale ambito, gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo disciplinando il regime dei beni sequestrati/confiscati nelle due diverse ipotesi della dichiarazione di fallimento prima o dopo l’intervento interinale del sequestro, delineano la compatibilità/concorrenzialità della procedura concorsuale e delle misure patrimoniali antimafia. Quanto al rapporto tra le misure di prevenzione e il fallimento, la legge riconosce la possibilità che esso sia dichiarato anche dopo il sequestro, sia su iniziativa dei creditori sia su iniziativa del pubblico ministero, al quale l’amministratore giudiziario deve chiedere di attivarsi se ne rileva i presupposti. La giurisprudenza ha, infatti, riconosciuto che non costituisce ostacolo all’apertura della procedura concorsuale il fatto che l’intero compendio aziendale o l’intero pacchetto azionario siano stati posti sotto sequestro e siano, quindi, da escludere dall’attivo fallimentare (cfr. Cass. n. 608/2017). L’articolo 52 del D.lgs n. 159/2011 ha introdotto una specifica disciplina per la tutela dei crediti dei terzi in relazione ai beni confiscati. In particolare, il predetto articolo 52 prevede che, a determinate condizioni, la confisca non pregiudica i diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. L’accertamento di detti diritti di credito viene condotta dal giudice delegato in sede penale, nell’ambito della speciale procedura disciplinata agli articoli 57 e seguenti del D.lgs n. 159/2011, e culmina con la redazione di uno stato passivo, che viene depositato in cancelleria e dichiarato esecutivo. Tali crediti sono, poi, soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati, oppure della minore somma ricavata dalla vendita. Sempre con riferimento ai crediti anteriori al sequestro, l'articolo 55 stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sui beni oggetto del sequestro medesimo. Una particolare disciplina è prevista per i crediti prededucibili, ovvero quelli sorti nel corso del procedimento di prevenzione, i quali, su autorizzazione del giudice delegato, possono essere pagati anche al di fuori del procedimento di accertamento di cui sopra e, se l’attivo non è sufficiente, l’articolo 54, comma 2, del D. lgs. n. 159/2011 dispone che il pagamento sia anticipato dallo Stato. 2. L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di un’azienda sottoposta a sequestro o confisca L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori non può prescindere dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, nonché accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato. I lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali. Con riferimento a quest’ultima fattispecie si rileva che, quando tutti i beni del datore di lavoro sono stati sottoposti a sequestro/confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario, secondo la particolare disciplina, innanzi indicata, prevista dal D.lgs n. 159/2011, con la formazione uno stato passivo. In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs n. 159/2011. Il credito, nei trenta giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione. Al riguardo si precisa che, qualora l’amministratore giudiziario, cui spetta il compito di segnalare al pubblico ministero la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del fallimento, rappresenti che l’azienda versa in stato di insolvenza e non sussistono i requisiti di cui agli articoli 1 e 15, ultimo comma, della Legge Fallimentare, ai fini della prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, non sarà necessario presentare il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento, come previsto, in generale, al paragrafo 3.1.2. della circolare n. 74/2008. Nel diverso caso in cui l’azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata fallita, i lavoratori potranno richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia secondo quanto previsto in via ordinaria dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 e dagli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992. Tuttavia, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 64, comma 7, del D.lgs n. 159/2011, in cui il fallimento già aperto nei confronti dell’azienda sottoposta a misura di prevenzione viene chiuso in quanto la misura applicata riguarda l’intera massa fallimentare, se non si sono già verificate le condizioni per richiedere l’intervento del Fondo, i lavoratori potranno avere accesso alla tutela secondo quanto innanzi previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La normativa riguarda il Fondo di Garanzia INPS, le misure di prevenzione antimafia, il sequestro e la confisca di beni secondo il D.lgs 159/2011, l'insolvenza del datore di lavoro, lo stato passivo esecutivo, le procedure concorsuali e il fallimento. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per gestire crediti di dipendenti verso aziende sottoposte a misure patrimoniali, accertamento di crediti prededucibili e compatibilità tra procedure antimafia e fallimentari.

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