Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 100/2023

Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Istruzioni operative

Pubblicato: 06/12/2023 In vigore dal: 06/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi contributivi e le modalità di versamento per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che optano per il regime esclusivo?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 100/2023 disciplina il regime previdenziale dei magistrati onorari confermati secondo l'articolo 29 del decreto legislativo 116/2017. Per coloro che scelgono il regime esclusivo, è prevista l'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), con decorrenza dalla data di conferma a seguito delle procedure valutative del 2023. L'obbligo riguarda esclusivamente la contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico dell'amministrazione e il 9,19% a carico del magistrato, più l'1% aggiuntivo sulle quote eccedenti il primo limite di retribuzione pensionabile. Le amministrazioni devono presentare dichiarazioni contributive mensili tramite flusso Uniemens entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, e versare i contributi tramite modello F24 o mandato di tesoreria entro il 16 del mese successivo. Per le amministrazioni prive di matricola DM, è necessario richiedere l'apertura di una posizione contributiva indicando come inizio attività la data di conferma dei magistrati. Gli adempimenti effettuati entro il 16 del terzo mese dalla pubblicazione della circolare non comportano sanzioni civili, consentendo una regolarizzazione dei periodi precedenti.

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Riferimento normativo

Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07/12/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 100 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Assicurazione previdenziale dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Istruzioni operative SOMMARIO: Con la presente circolare, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi e informativi, si illustra il regime contributivo introdotto all’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75/2023, che prevede l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che hanno optato per il regime esclusivo, e l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva. INDICE 1. Quadro normativo 2. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie 2.1. Istruzioni operative 3. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva 3.1 Istruzioni operative 1. Quadro normativo L’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, prevede una disciplina speciale di carattere fiscale e previdenziale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. In relazione alla platea di riferimento, si rammenta che, a seguito dei rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea, il legislatore ha provveduto con l’articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a riscrivere l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, il cui testo attuale prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (15 agosto 2017) possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. Ai fini della conferma è previsto, oltre al possesso di un determinato numero di anni di servizio, il superamento di una procedura valutativa, indetta con delibera dal Consiglio superiore della magistratura, da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 del citato articolo 29, spettante ai magistrati onorari che non accedono alla conferma in ragione della mancata presentazione della domanda di partecipazione o del mancato superamento della procedura valutativa. Parimenti, la percezione dell’indennità in argomento comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. Ai magistrati onorari spetta il buono pasto, nella misura prevista per il personale dell'Amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. Il comma 9 dell'articolo 29 in commento, infine, prevede che i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio. 2. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie Per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati è prevista, ai sensi del comma 6 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa, la possibilità di optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Laddove l’opzione sia esercitata, è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2 del medesimo articolo 29, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É, inoltre, corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al citato personale amministrativo giudiziario, mentre non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. La medesima disposizione precisa, inoltre, che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente. Ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75/2023, i magistrati onorari del contingete a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie “sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS”. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’obbligo contributivo in parola deve decorrere dalla data di conferma dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento, all’esito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023. Tenuto conto delle peculiarità che connotano il rapporto di servizio di tale categoria di soggetti con l’Amministrazione e in forza dell’espresso riferimento del legislatore all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), ossia la forma previdenziale - di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 - destinata a garantire il trattamento pensionistico per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la generalità dei lavoratori dipendenti, la suddetta iscrizione è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Ne consegue che la totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di esclusività, secondo la decorrenza sopra specificata, deve essere assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS, secondo le modalità previste[1] e con l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD, con esclusione di ogni ulteriore obbligo contributivo afferente alle c.d. assicurazioni minori. Al riguardo, si rammenta che per la generalità dei soggetti iscritti al FPLD il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore. È altresì dovuto il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438[2]. Infine, si ricorda che per la predetta categoria di soggetti, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte che è a carico del prestatore. Pertanto, con riferimento agli adempimenti contributivi e informativi ai quali è tenuta l’Amministrazione in qualità di datore di lavoro, si evidenzia che la presentazione delle dichiarazioni contributive, da effettuarsi con denuncia mensile avvalendosi del flusso Uniemens, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza al quale fa riferimento la prestazione. Se l’ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. Il versamento dei contributi indicati sulla denuncia Uniemens va effettuato tramite modello F24 o con mandato di tesoreria. Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce la denuncia stessa. Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento si effettua il primo giorno lavorativo successivo. 2.1 Istruzioni operative Alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a partire dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo ad esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023, l’Amministrazione è tenuta a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni svolte dai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività; di conseguenza procederà alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti. Nel caso in cui l’Amministrazione che ha in carico i magistrati onorari in regime di esclusività non fosse già titolare di una matricola DM, la stessa deve richiedere l’apertura di una posizione contributiva al fine di ottemperare agli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS; in questo caso, nell’iscrizione deve essere indicata, come inizio attività, quella in cui è avvenuta la conferma dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, a seguito di procedure valutative svolte nell’arco dell’anno 2023. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80 del 25 giugno 2014. Si segnala, in particolare, che l’elemento <DenunceMensili>, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi <DatiMittente> e <Azienda> e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM. Per quanto concerne l’elemento <PosContributiva>, nell’elemento <Matricola> deve essere indicata la matricola identificativa dell’Amministrazione. Le principali novità strutturali del flusso Uniemens riguardano la sezione <DenunciaIndividuale>, in relazione alla quale si forniscono le precisazioni necessarie alla corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti. Qualifica1 2 = impiegato Qualifica2 “F” = Tempo pieno Qualifica3 “I” = Tempo indeterminato Tipo Contribuzione “00” = Nessuna particolarità Tipo Lavoratore (di nuova istituzione) “MA” = Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo (solo ctr IVS 33% al FPLD) L’Amministrazione che provvede all’apertura di una apposita posizione contributiva deve assolvere gli adempimenti informativi e contributivi con l’invio delle denunce Uniemens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dalla data di conferma, all’esito delle procedura valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023 e fino alla data di pubblicazione della presente circolare, l’Amministrazione già in possesso di matricola DM, tenuta a denunciare, per effetto della disposizione in commento, i magistrati onorari in regime di esclusività, deve regolarizzare la posizione di quest’ultimi attraverso l’invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016), sempre entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Gli adempimenti effettuati entro il suddetto termine non comportano l’addebito di ulteriori somme aggiuntive (sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 3. Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva Ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 5, del decreto-legge n. 75/2023, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Alla medesima Gestione sono iscritti i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (cfr. il comma 3 dell’art. 15-bis). Nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; in particolare, come previsto dal comma 6 dell’articolo 15-bis in commento, l’onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della Giustizia. Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione ai fini IVS secondo le modalità e con l’applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’obbligo contributivo decorre dalla data di pagamento dell’indennità relativa ai periodi successivi alla conferma dei magistrati del ruolo ad esaurimento all’esito delle procedure valutative dal 2023. Per completezza, si evidenzia che, per l’anno 2023, l’aliquota a titolo IVS per i soggetti titolari di altre forme di previdenza obbligatoria è pari al 24%, mentre nel caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 33% oltre alle aliquote aggiuntive pari al 2,03%, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. L’Amministrazione è obbligata agli adempimenti aventi a oggetto l’invio del flusso Uniemens relativo ai compensi effettivamente erogati e il versamento della contribuzione dovuta, comprensiva della quota a carico del magistrato onorario iscritto alla Gestione separata. 3.1 Istruzioni operative A) Iscrizione I magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata, devono iscriversi alla Gestione stessa, inviando la richiesta tramite i canali ordinari: - web, attraverso i servizi telematici accessibili al cittadino dal portale istituzionale dell’Istituto www.inps.it; - Intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici. Dopo avere inserito il Codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “parasubordinato” e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere inserita come “data inizio attività” la data di conferma del magistrato all’esito delle procedure valutative dal 2023. Una volta confermati i dati, il soggetto è registrato automaticamente senza attribuzione di alcun numero identificativo. Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata dall’Amministrazione di competenza attraverso la funzione “Rendicontazione Gestione separata”. B) Contribuzione previdenziale Come specificato al precedente paragrafo 3, gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia della contribuzione sono in capo all’Amministrazione competente. L’obbligo di contribuzione alla Gestione separata comporta che si applichino, anche per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali il compenso è qualificato quale reddito assimilato al lavoro dipendente. Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che l’Amministrazione è tenuta: - al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dei magistrati onorari). I versamenti possono avvenire tramite: modello F24/F24EP; mandato di tesoreria; IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea. Per tutte le citate forme di versamento la contribuzione è versata presso la Struttura territoriale di competenza della sede legale dell’Amministrazione. L’Amministrazione che effettua il versamento mediante il modello F24/F24EP deve compilare gli appositi campi della sezione INPS. Si evidenzia che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei committenti, non è possibile effettuare alcuna compensazione mediante il modello F24/F24EP con eventuali importi di contribuzione già versati in misura eccedente. Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE devono essere sempre indicati i seguenti dati: codice fiscale dell’Amministrazione; periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno); causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria; C10 per i soggetti già titolari di pensione diretta o coperti da altra forma di contribuzione obbligatoria); - alla denuncia tramite i flussi Uniemens dei compensi erogati. L’Amministrazione è obbligata all’invio dei flussi Uniemens relativi ai magistrati onorari ai quali sono stati erogati i compensi in uno specifico periodo mensile. Il periodo deve coincidere con il mese indicato quale “competente” nel mandato di tesoreria o nel modello F24 (sul modello F24 è indicato “periodo di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”) a prescindere del periodo in cui si è svolta l’attività. La prima denuncia deve contenere, nell’elemento “periodo di attività dal/al” nel campo “dal” la data di conferma del magistrato all’esito delle procedure valutative. La denuncia è inviata tramite il flusso Uniemens; i dati del flusso Uniemens possono essere inviati anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata. Si ricorda che gli adempimenti previsti in materia previdenziale per la Gestione separata sono strettamente collegati agli adempimenti fiscali. Tenuto conto che per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni), l’attribuzione della copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo all’importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati. Al fine dell’individuazione del contributo dovuto ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e della compilazione del flusso Uniemens è introdotto un nuovo “Tipo rapporto” così come di seguito specificato: - nella <ListaCollaboratori>, il nuovo codice “M1– Magistrati onorari confermati e non esclusivi – art. 15 bis commi 3 e 5, D.L. 22 giugno 2023, n. 75” deve essere inserito nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Inoltre, nel caso dei magistrati onorari, di cui al comma 3 dell’articolo 15-bis, iscritti alla Cassa forense deve essere anche compilato l’elemento <Codice attività> con il codice “31 – Iscritto Cassa Forense”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Come per la generalità dei soggetti iscritti al FPLD, trovano inoltre applicazione le disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale), di minimale di retribuzione giornaliera e le disposizioni relative all’applicazione del massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995. Per la determinazione dei valori della retribuzione, per l’anno 2023, relativi al minimale di retribuzione giornaliera e al massimale contributivo, si rinvia alla circolare n. 11 del 1° febbraio 2023. [2] Cfr. la circolare n. 11/2023 per il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile stabilito per il 2023 e, a titolo esemplificativo, la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022 con riferimento alle modalità operative per la gestione del contributo dell’1%.

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La Circolare INPS 100/2023 è il riferimento normativo per la gestione della contribuzione IVS dei magistrati onorari confermati in regime esclusivo, disciplinando l'iscrizione al FPLD, le aliquote contributive, i versamenti tramite F24 e i flussi Uniemens. Commercialisti e amministrazioni pubbliche devono consultarla per comprendere gli obblighi dichiarativi, le modalità di versamento presso l'INPS, l'applicazione del massimale contributivo e la regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le disposizioni sulla contribuzione obbligatoria per lavoratori dipendenti.

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