Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 10/2019

Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

Pubblicato: 28/01/2019 In vigore dal: 28/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di erogazione degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione in relazione alla pensione anticipata "quota 100"?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 10/2019 disciplina come i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungono i requisiti della pensione anticipata "quota 100" (62 anni di età e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021. Questa possibilità è subordinata alla presenza di accordi collettivi aziendali o territoriali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di chi accede alla pensione. Gli assegni devono essere erogati fino alla decorrenza effettiva della pensione (che avviene tre mesi dopo il perfezionamento dei requisiti) e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. Importante: gli assegni straordinari per "quota 100" non possono essere erogati oltre il 31 marzo 2022, e la pensione "quota 100" è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui. Per le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui alla legge 92/2012, invece, le disposizioni sulla "quota 100" non si applicano, mantenendo la disciplina precedente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 29/01/2019 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 10 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 SOMMARIO: La presente circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. INDICE 1. Premessa 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata 3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100” 4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota 100” 1. Premessa Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 23 del 28/01/2019, ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico. In particolare, l’articolo 14 introduce la pensione anticipata “quota 100”, l’articolo 15 individua i requisiti contributivi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata, e l’articolo 22 prevede la possibilità di concedere un assegno straordinario, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100”. Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l’attuazione di tali disposizioni con riguardo all’assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al citato decreto legislativo, nonché alla prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata Le disposizioni normative non individuano requisiti specifici per l’accesso agli assegni straordinari a sostegno del reddito e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, ma ne subordinano il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e/o anagrafici, previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, necessari per il conseguimento della prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia) entro il periodo massimo di fruizione delle prestazioni in argomento. L’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. La decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti contributivi, nei confronti dei quali non trovano applicazione - fino al 31 dicembre 2026 - gli adeguamenti della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni. Il comma 4 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019 precisa che per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito di cui al decreto legislativo n. 148/2015, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento. Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne). Resta inteso che le citate prestazioni, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all’articolo 15 del decreto-legge in argomento. Gli assegni straordinari e le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati fino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti del citato articolo 15. 3. Assegno straordinario e pensione anticipata “quota 100” L’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 consente di accedere alla pensione anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 14 non si applicano alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lett. b), e dell’articolo 27, comma 5, lett. f), del decreto legislativo n. 148/2015. Diversamente, l’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, al comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 4/2019, i Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dal citato articolo 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021. Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021. La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015. Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022. Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio. 4. Prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata “quota 100” Ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge in esame, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 10/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali, la pensione anticipata "quota 100", gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le prestazioni di accompagnamento alla pensione, gli accordi sindacali per il ricambio generazionale, i requisiti contributivi e anagrafici, e l'incumulabilità con i redditi da lavoro. Commercialisti e responsabili risorse umane devono verificare gli accordi collettivi aziendali, monitorare i versamenti contributivi correlati e rispettare i termini di erogazione fino al 31 marzo 2022.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Circolare INPS

Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in mate… 56/2026 Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione dei contr… 52/2026 Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 23… 51/2026 Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la P… 50/2026 Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, … 49/2026 Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici di medicina… 48/2026
Vedi tutti i Circolare INPS →