Quali sono i limiti di reddito familiare per la cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione nel 2018?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 10/2018 stabilisce i limiti di reddito familiare annuale oltre i quali cessa il diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione a partire dal 1° gennaio 2018. Questi limiti si applicano ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori) e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, categorie escluse dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. I limiti variano in base alla composizione del nucleo familiare e sono rivalutati annualmente secondo il tasso d'inflazione programmato (0,9% per il 2017). La circolare fornisce quattro tabelle diverse a seconda della situazione personale del beneficiario: nucleo standard, vedovi/divorziati/celibi con figli minori, nuclei con persone totalmente inabili, e nuclei che cumulano entrambe le condizioni speciali.
In pratica, ad esempio, per un nucleo di 2 persone il reddito familiare annuale non deve superare 19.222,07 euro per cessare completamente gli assegni, mentre per nuclei con persone inabili lo stesso limite sale a 28.833,11 euro (incremento del 50%). I commercialisti e i consulenti del lavoro devono verificare il reddito complessivo della famiglia per determinare se il beneficiario mantiene il diritto alle prestazioni. La cessazione del diritto agli assegni familiari non comporta la perdita di altri benefici dipendenti dalla condizione di carico familiare.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 24/01/2018 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Circolare n. 10
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2018
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini
della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e
delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Indice
1. Premessa
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per
l'anno 2018
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari per l'anno 2018
1. Premessa
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri
e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e
dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la
normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare
sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2017 è stata pari al 0,9% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di
reddito.
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari per l'anno 2018
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio
2018 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 549,71.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2018:
euro 714,62 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
euro 1250,58 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese
note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).
Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di Categoria dei
lavoratori interessati, dei Consulenti del Lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni
sindacali il contenuto della presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2018
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati
nelle successive tabelle 2, 3 e 4
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare
primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione
carico e relativi equiparati
Euro Euro
1 persona (*) 9.672,50 -
2 persone 16.050,40 19.222,07
3 persone 20.637,79 24.711,85
4 persone 24.646,66 29.515,81
5 persone 28.658,91 34.319,82
6 persone 32.479,70 38.896,38
7 o più persone 36.299,79 43.472,19
(*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
ALLEGATO 2
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2018
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione
di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+
carico e relativi equiparati 10 per cento)
(+ 10 per cento)
Euro Euro
1 persona (*) 10.639,75 -
2 persone 17.655,44 21.144,28
3 persone 22.701,57 27.183,04
4 persone 27.111,33 32.467,39
5 persone 31.524,80 37.751,80
6 persone 35.727,67 42.786,02
7 o più persone 39.929,77 47.819,41
(*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.
ALLEGATO 3
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2018
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali
possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+
carico e relativi equiparati 50 per cento)
(+ 50 per cento)
Euro Euro
1 persona (*) 14.508,75 -
2 persone 24.075,60 28.833,11
3 persone 30.956,69 37.067,78
4 persone 36.969,99 44.273,72
5 persone 42.988,37 51.479,73
6 persone 48.719,55 58.344,57
7 o più persone 54.449,69 65.208,29
(*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
ALLEGATO 4
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI
MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I
LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2018
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui
nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti
di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione quale cessa la corresponsione di
del trattamento di famiglia per il tutti gli assegni familiari o quote
Nucleo familiare primo figlio e per il genitore a di maggiorazione di pensione (+
carico e relativi equiparati 60 per cento)
(+60 per cento)
Euro Euro
1 persona (*) 15.476,00 -
2 persone 25.680,64 30.755,31
3 persone 33.020,46 39.538,96
4 persone 39.434,66 47.225,30
5 persone 45.854,26 54.911,71
6 persone 51.967,52 62.234,21
7 o più persone 58.079,66 69.555,50
(*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.
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FiscoAI analizza Circolare INPS 10/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Circolare INPS 10/2018 disciplina i limiti di reddito familiare per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione, applicabili a lavoratori autonomi e pensionati delle gestioni speciali. Consulenti del lavoro e commercialisti devono considerare la rivalutazione annuale per inflazione, le diverse soglie per nuclei con vedovi/divorziati e persone inabili, e il reddito complessivo familiare ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni di famiglia.
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