Introduzione al contesto normativo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è l'istituto introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023). La misura consente ai contribuenti di concordare con l'Agenzia delle Entrate, per due anni, il reddito imponibile derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, con effetti vincolanti per entrambe le parti.

Il perimetro originario è stato poi ampliato dal D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. decreto omnibus), che ha esteso l'accesso anche ai contribuenti forfettari e ha introdotto una proroga dei termini per il primo anno di applicazione. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti attuativi hanno definito il quadro definitivo per il biennio 2025-2026.

Il concordato non è un condono: è un accordo preventivo che fissa il reddito su cui pagare le imposte, con un meccanismo premiale per chi aderisce (riduzione delle sanzioni, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, accesso a benefici specifici).

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono aderire al CPB:

  • Imprenditori individuali e società di persone che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità);
  • Lavoratori autonomi che applicano gli ISA;
  • Contribuenti forfettari (regime agevolato di cui alla L. 190/2014), a seguito dell'estensione operata dal D.L. 113/2024.

Sono esclusi dall'accesso:

  • Contribuenti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei periodi d'imposta rilevanti;
  • Soggetti con debiti fiscali di importo superiore a 5.000 euro (per il 2024) o 10.000 euro (dal 2025), scaduti e non pagati;
  • Contribuenti che hanno attività cessate o non esercitate nel periodo d'imposta;
  • Soggetti che hanno aderito a regimi forfettari ma con cause ostative specifiche (es. omessa dichiarazione).

Novità e dettagli operativi

Termini di adesione

L'adesione al CPB deve essere perfezionata entro il 31 ottobre dell'anno di imposta a cui si riferisce il concordato. Per il primo anno di applicazione (2024), il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2024 (termine originario: 15 ottobre 2024). Per il biennio 2025-2026, il termine ordinario è fissato al 31 ottobre 2025 per il primo anno e al 31 ottobre 2026 per il secondo anno.

L'adesione avviene tramite modello Redditi (quadro CPB) o modello Redditi PF/SP con apposita sezione, e deve essere sottoscritta dal contribuente o dal suo intermediario abilitato.

Cause di decadenza

La decadenza dal concordato opera automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. Omessa dichiarazione dei redditi per uno dei periodi d'imposta oggetto del concordato;
  2. Dichiarazione di ricavi/compensi inferiori al 50% di quelli concordati (per il 2024) o inferiori al 70% (dal 2025);
  3. Variazione del reddito derivante da cause straordinarie (es. cessione d'azienda, eventi calamitosi) non comunicata all'Agenzia delle Entrate entro i termini previsti;
  4. Modifica dell'attività esercitata o cambio di regime fiscale (es. passaggio da ISA a forfettario o viceversa) senza la prevista comunicazione;
  5. Accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele o omessa.

La decadenza comporta la revoca dell'accordo e la ripresa a tassazione dei redditi effettivi, con applicazione delle sanzioni ordinarie.

Cause di cessazione (non decadenza)

Diverse dalla decadenza sono le cause di cessazione del concordato, che non comportano sanzioni ma solo la fine anticipata dell'accordo:

  • Cessazione dell'attività;
  • Liquidazione della società;
  • Fallimento o procedure concorsuali;
  • Morte del titolare (per le imprese individuali).

Esempi pratici o casi frequenti

Caso 1 – Omessa dichiarazione. Un contribuente aderisce al CPB per il 2024 e non presenta il modello Redditi 2025. La decadenza opera automaticamente e l'Agenzia delle Entrate può accertare il reddito effettivo con sanzioni piene.

Caso 2 – Ricavi inferiori al 50%. Un professionista concorda un reddito di 100.000 euro, ma dichiara 40.000 euro di compensi. Poiché la soglia del 50% non è rispettata, scatta la decadenza e l'accordo è revocato.

Caso 3 – Variazione straordinaria. Un'impresa subisce un evento calamitoso che riduce i ricavi del 60%. Se comunica tempestivamente la variazione all'Agenzia delle Entrate, il concordato non decade ma può essere rideterminato. In assenza di comunicazione, la decadenza è automatica.

Caso 4 – Debiti fiscali. Un contribuente con debiti fiscali di 6.000 euro (per il 2024) non può aderire al CPB. Se i debiti superano la soglia, l'adesione è preclusa in origine.

Scadenze e adempimenti

  • 31 ottobre 2025: termine per l'adesione al CPB per il periodo d'imposta 2025;
  • 31 ottobre 2026: termine per l'adesione al CPB per il periodo d'imposta 2026;
  • Comunicazione di variazioni: entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento straordinario;
  • Dichiarazione dei redditi: presentazione ordinaria entro il 30 novembre (modello Redditi 2025 per il 2024).

Conclusioni e suggerimenti operativi

Il CPB è uno strumento conveniente per i contribuenti con alta affidabilità fiscale e ricavi stabili, ma richiede attenzione maniacale alle cause di decadenza. Suggerimenti operativi:

  • Verificare i requisiti di accesso (assenza di debiti fiscali, dichiarazioni pregresse);
  • Monitorare i ricavi per non scendere sotto le soglie del 50%/70%;
  • Comunicare tempestivamente le variazioni straordinarie all'Agenzia delle Entrate;
  • Conservare la documentazione delle cause di cessazione o variazione;
  • Valutare la convenienza con il proprio commercialista, confrontando il reddito concordato con quello effettivo atteso.

La decadenza è il rischio principale: una volta perso il beneficio, si torna al regime ordinario con sanzioni piene e accertamenti analitico-presuntivi.