Consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente - Art. 23 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Chi è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte sulla retribuzione dei calciatori quando la Lega Calcio corrisponde gli stipendi in nome e per conto delle società calcistiche?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 234/E del 2007 chiarisce che la Lega Calcio Professionisti Serie C, nel momento in cui corrisponde somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente (gli stipendi dei calciatori), assume automaticamente la qualifica di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla configurazione privatistica del rapporto con le società calcistiche (mandato, delegazione di pagamento o intermediazione). Questo significa che la Lega è obbligata a operare la ritenuta alla fonte all'atto del pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del DPR 600/1973, anche se il lavoro viene svolto presso terzi. La natura oggettiva del reddito di lavoro dipendente prevale sulla riconducibilità formale della prestazione lavorativa: conta chi paga, non dove si lavora. Dalla qualifica di sostituto d'imposta derivano per la Lega tutti gli obblighi connessi: effettuazione e versamento delle ritenute, rilascio della certificazione esclusivamente tramite modello CUD (non sono ammesse modalità alternative), e dichiarazione telematica con modello 770 semplificato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente - Art. 23 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 234/E
Roma, 22 agosto 2007
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Oggetto:Consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99-
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente - Art. 23 DPR 29
settembre 1973, n. 600
QUESITO
L’Associazione italiana calciatori (AIC) ha chiesto consulenza in ordine
alle ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente dei calciatori di serie C,
propri associati, alla relativa certificazione del sostituto d’imposta e alla
responsabilità per il pagamento del tributo nel caso di omesso versamento delle
ritenute stesse.
Ha premesso al riguardo che la Lega calcio professionisti di serie C è
autorizzata dalle società calcistiche, proprie associate, a corrispondere la
retribuzione dei calciatori nel caso di difficoltà finanziarie delle stesse ed ha
quindi chiesto per l’evenienza:
- quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato ad effettuare le
ritenute alla fonte sulla retribuzione corrisposta ai calciatori;
- quale sia il soggetto (Lega calcio o società) obbligato alla certificazione
di tale prelievo e se a tal fine sia possibile utilizzare anche modalità alternative al
certificato unico del datore di lavoro (mod. CUD);
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’AIC ritiene anzitutto che la Lega calcio, sulla base dell’allegata
dichiarazione unilateralmente e uniformemente resa dalle società calcistiche
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(datori di lavoro), assuma la veste del mandatario con rappresentanza (ex art.
1704 e ss. cod. civ.) delle stesse poiché corrisponde la retribuzione ai calciatori in
loro nome e conto, per ovviare a difficoltà finanziarie in corso.
Tale qualifica soggettiva della Lega non farebbe venir meno quella di
sostituto d’imposta in capo alle società calcistiche su cui gravano pertanto tutti
gli obblighi tipici previsti dalla legge tributaria (effettuazione, certificazione e
versamento delle ritenute d’acconto nonché dichiarazione unica con mod.770 ).
La sostituzione d’imposta permarrebbe in capo alle società medesime
anche se si volesse qualificare il rapporto tra queste e la Lega nell’ambito della
delegazione di pagamento ex articolo 1269 e ss. cod.civ..
La Lega agirebbe, in sostanza, da semplice intermediaria di pagamento
(alla stregua di un istituto di credito incaricato di eseguire un pagamento da un
cliente con addebito sul proprio conto corrente) e la sua attività si realizzerebbe,
in concreto, mediante la corresponsione della retribuzione al netto delle ritenute
per imposte e contributi previdenziali, se previamente quantificate e comunicate
dalle società calcistiche, ovvero al lordo, nella contraria ipotesi, salvo in ogni
caso l’obbligo delle società calcistiche di versare le ritenute e recuperare in
seguito quanto eventualmente percepito dal proprio dipendente in misura indebita
per l’assenza di rivalsa da parte della Lega.
In ordine alla certificazione del sostituto d’imposta, ex articolo 4 del DPR
22 luglio 1998, n. 322, l’associazione istante ritiene che i propri membri, in
alternativa al c.d. modello CUD, possano utilizzare “apposito dettaglio fornitogli
dalla Lega” sui pagamenti effettuati in nome e per conto delle società calcistiche,
ai fini dello scomputo delle ritenute subite sull’IRPEF complessiva.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si rileva che la risposta è resa con riferimento ai quesiti
che concernono la posizione fiscale dell’istante e della Lega Calcio Professionisti
e l’assolvimento degli obblighi ai medesimi riferibili.
Secondo codesta Associazione, il prospettato rapporto tra Lega calcio e
società calcistiche sarebbe riconducibile ad un indeterminato ambito contrattuale
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di vincolo reciproco (del tipo: mandato con rappresentanza, delegazione di
pagamento, intermediazione di pagamento), pur a fronte di un atto unilaterale di
queste ultime quale emergente dall’allegato trasmesso.
Occorre, tuttavia, evidenziare in via preliminare che la configurazione
giuridica privatistica di un determinato rapporto, quale appunto quello
intercorrente tra Lega e società, non assume rilevanza ai fini dell’individuazione
del sostituto d’imposta e degli adempimenti connessi a tale qualifica
(effettuazione, certificazione e versamento delle ritenute d’acconto nonché
dichiarazione con mod. 770).
Sul punto è sufficiente rilevare che il sostituto d’imposta è tra i soggetti
che concorre con l’Amministrazione finanziaria ad una funzione pubblica
primaria, quale il reperimento delle risorse destinate alla spesa pubblica, e che
pertanto la disciplina della sua attività è imperativa e cogente e non può subire
sovrapposizioni per effetto dell’attività tra soggetti privati quand’anche da questa
derivino obblighi di natura tributaria a carico di essi, come nel caso in esame.
Ai fini suddetti è allora determinante riferire il dato normativo alla
fattispecie concreta che si sostanzia nella corresponsione da parte della Lega
calcio di somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente (retribuzione dei
calciatori associati) svolto presso terzi (società calcistiche).
Al riguardo, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente
l’articolo 23, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone: “Gli enti e le
società indicati nell’articolo 87, comma 1, [oggi art. 73, comma 1] del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR)…le società e le associazioni indicate
nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 [oggi art. 55] del citato testo
unico… le persone fisiche che esercitano arti o professioni… i quali
corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 [oggi art. 51] dello stesso
testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa…”.
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Ai soggetti indicati in detta disposizione l’articolo 64, comma primo, dello
stesso DPR n. 600/1973 conferisce la qualifica di sostituto d’imposta,
coincidente con: ”Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento
d’imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni a questi riferibili ed anche a
titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in
modo espresso”.
Orbene, la fattispecie prospettata da codesta Associazione contiene i
requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal combinato disposto di dette norme.
La Lega Professionisti Serie C, ai sensi dell’articolo 1 e ss. del proprio
statuto, è infatti un’associazione di diritto privato senza fine di lucro che non ha
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali di cui
all’articolo 2195 del codice civile.
Per tale sua natura essa è compresa nell’articolo 73, comma 1, lettera c)
del TUIR e quindi assume necessariamente la qualifica di sostituto d’imposta
laddove corrisponda somme aventi natura di reddito di lavoro dipendente
(retribuzione ai calciatori), ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, pertanto soggette a
ritenuta alla fonte a titolo di acconto “all’atto del pagamento”, ex articolo 23,
comma 1, del DPR n. 600 del 1973.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente presso terzi (società
calcistiche) mantiene pur fermo l’obbligo della ritenuta in capo alla Lega, quale
sostituto d’imposta, in aderenza anche allo stesso concetto di reddito di lavoro
dipendente, ex articolo 49 del TUIR, oltre che al testo del predetto articolo 23 ed
alla sua ratio.
Per la sussistenza del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali,
l’articolo 49 del TUIR privilegia, infatti, la natura oggettiva del rapporto di
lavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibilità della prestazione
lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il reddito scaturente.
L’articolo 23 del DPR 600 correla invece l’obbligo della ritenuta non più,
come nel previgente testo, alla corresponsione “di compensi e altre somme di cui
all’articolo 46 (oggi 49) del TUIR per prestazioni di lavoro dipendente”, ma “di
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somme e valori di cui all’articolo 48 [oggi art. 51] dello stesso testo
unico…percepiti… a qualunque titolo… in relazione al rapporto di lavoro…”.
Dalla qualifica di sostituto d’imposta conseguono in capo alla Lega, oltre
alle ritenute, anche gli altri obblighi tipici connessi quali il versamento delle
stesse (art. 3 DPR n. 602 del 1973), il rilascio della certificazione unica mediante
utilizzo esclusivo del mod. CUD (art. 4, comma 6 quater, DPR n. 322 del 1998),
specificamente previsto dell’Agenzia delle Entrate per i redditi di lavoro
dipendente, nonché la dichiarazione, per via telematica, con mod. 770
semplificato (art. 4, comma 1, DPR n. 322 del 1998).
Il presente parere, richiesto con istanza di consulenza giuridica, è reso
nell’ambito della generale attività interpretativa ai sensi della circolare 18
maggio 2000, n. 99.
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La Risoluzione riguarda l'individuazione del sostituto d'imposta in materia di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente, disciplinata dall'articolo 23 DPR 600/1973 e dall'articolo 51 TUIR. È rilevante per associazioni e enti privati che corrispondono compensi a dipendenti, poiché la qualifica di sostituto d'imposta è imperativa e cogente indipendentemente da accordi privatistici tra soggetti. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicarla per certificazione CUD, versamento ritenute e dichiarazioni modello 770.
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