Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014
Qual è il codice tributo per compensare il credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti e come si utilizza nel modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 4/E del 2016 istituisce il codice tributo "6849" denominato "Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014" per permettere alle imprese produttrici di fonogrammi, videogrammi musicali e organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo di utilizzare il credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 91/2013. Questo credito è destinato a coprire i costi sostenuti per la realizzazione e promozione di registrazioni musicali che rappresentino opere prime o seconde di nuovi talenti, a condizione che l'impresa sia esistente almeno dal 1° gennaio 2012.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato obbligatoriamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell'Agenzia delle entrate. Nel compilare il modello, il codice 6849 va inserito nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" nel caso di riversamento dell'agevolazione).
Un aspetto cruciale è che l'importo del credito utilizzato in compensazione non può superare l'ammontare concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, altrimenti l'operazione viene scartata. Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di concessione del credito nel formato AAAA.
Per i commercialisti e le aziende del settore musicale, è fondamentale rispettare rigorosamente le modalità telematiche di presentazione e i limiti di importo, poiché il mancato rispetto comporta il rifiuto dell'operazione di versamento.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione controllo
____________
Ufficio Gestione Dichiarazioni
RISOLUZIONE N. 4 /E
Roma, 18 gennaio 2016
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione,
mediante il modello F24, del credito d’imposta per la promozione
della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014
L’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, riconosce un credito d’imposta
alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle
imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per attività di
realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014, sono
adottate le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta in
argomento.
In particolare, l’articolo 6, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2014
nel disciplinare le modalità di utilizzo dell’agevolazione, stabilisce che “Il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni” presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il medesimo comma 2,
inoltre, stabilisce che l’ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
In attuazione del citato comma 2, il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2015 ha definito le modalità e i
termini di fruizione della predetta misura agevolativa.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola,
tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“6849”, denominato “Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice
tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del
credito, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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Il credito d'imposta per la musica di nuovi talenti si applica nel contesto della compensazione tributaria tramite F24 e riguarda specificamente le agevolazioni per il settore culturale. Commercialisti e imprese musicali devono conoscere il codice tributo 6849, le modalità di utilizzo della compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e i vincoli relativi all'importo massimo concedibile dal Ministero. La normativa interseca tematiche di crediti d'imposta, versamenti telematici ENTRATEL/FISCONLINE e disciplina delle agevolazioni per la promozione culturale.
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