Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 83/2012

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Istanze presentate nel 2015

Pubblicato: 01/10/2015 In vigore dal: 01/10/2015 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo per compensare tramite F24 il credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 nelle istanze presentate nel 2015?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 63/E del 2015 istituisce il codice tributo "6844" per permettere ai soggetti colpiti dal terremoto dell'Emilia Romagna (20 e 29 maggio 2012) di utilizzare il credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 67-octies del D.L. 83/2012. Questo credito, destinato a compensare i danni subiti, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato attraverso i canali telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell'Agenzia delle Entrate. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e nei periodi successivi di utilizzo. In sede di compilazione del modello F24, il codice 6844 va esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" se il contribuente deve riversare l'agevolazione), con il campo "anno di riferimento" valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Istanze presentate nel 2015

Testo normativo

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ___________ RISOLUZIONE N. 63/E Roma, 07/07/2015 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Istanze presentate nel 2015 L’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, detta disposizioni in materia di “Credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012”. In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede per i fruitori che “Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso (…) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”. Con decreto 23 dicembre 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta in argomento. In particolare l’articolo 4, comma 3, del citato decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è comunicata annualmente la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. In attuazione della suddetta previsione, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definisce la misura percentuale del credito spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta di attribuzione nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza, nonché le modalità di fruizione del medesimo credito d’imposta, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:  “6844” denominato “Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2015”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE

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Il credito d'imposta per i danneggiati dal sisma 2012 si applica secondo l'articolo 67-octies del D.L. 83/2012 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono utilizzare il codice tributo 6844 per la compensazione tramite F24 telematico, indicando correttamente l'anno di sostenimento dei costi agevolabili e gestendo le modalità di fruizione secondo le percentuali comunicate annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

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