Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 80/2014

Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972

Pubblicato: 29/07/2021 In vigore dal: 29/07/2021 Documento ufficiale

Qual è il trattamento IVA applicabile agli integratori alimentari in forma liquida, sciroppo o soluzione?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 50/2021 chiarisce che gli integratori alimentari commercializzati in forma liquida, sciroppo o soluzione beneficiano dell'aliquota IVA agevolata del 10% se classificati nelle voci doganali residuali 2106.90.92 o 2106.90.98 della nomenclatura combinata. Questa agevolazione si applica quando i prodotti sono destinati al mantenimento della buona salute dell'organismo e non presentano le caratteristiche degli sciroppi di zucchero puri. La distinzione è fondamentale: gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (voci 2106.90.30-59) rimangono esclusi dall'aliquota ridotta, mentre gli integratori alimentari in forma fluida, pur essendo liquidi, rientrano nella categoria delle "preparazioni alimentari" e quindi nell'aliquota del 10%. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli valuta caso per caso la composizione specifica del prodotto per determinare la corretta classificazione doganale e, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota IVA appropriata.

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Riferimento normativo

Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972

Testo normativo

RISOLUZIONE N.50/2021 Roma, 29 Luglio 2021 Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale OGGETTO: Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972 Con diverse istanze di interpello, presentate nel corso degli anni, è stata posta all’attenzione della scrivente Agenzia la questione dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione di integratori alimentari commercializzati sotto varie forme, inclusa la forma di sciroppo, fluido o soluzione. Le predette istanze sono state gestite previa acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, anche “ADM”) per i profili di competenza, sulla base dell’analisi della composizione degli specifici prodotti oggetto di istanza. La cessione degli integratori alimentari, in generale, è da ritenersi soggetta ad un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili - in base al parere tecnico dell’ADM- ai prodotti indicati nella citata Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA rispettivamente del 4, del 5 o del 10 per cento. In occasione di risposte fornite a diverse istanze, gli integratori alimentari, sulla base della classificazione nella voce doganale 21.06.90, sono stati ricondotti al punto n. 80, parte III della Tabella A, relativo ai «preparati alimentari non nominati né compresi altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale- Via Giorgione 106 - CAP 00147 Roma Tel. 0650545259-5436 - Fax 0650059258 - e-mail: interpello@pec.agenziaentrate.it - div.contr.interpello@agenziaentrate.it 2 natura», tenuto conto che alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 corrisponde attualmente il codice NC 2106. L’ADM in talune occasioni ha ritenuto di poter classificare gli integratori in esame nell’ambito del Capitolo 21: “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificamente, al codice NC 21069098: -“altre”, --“altre”, ---“altre”, oppure al codice NC 21069092: -“altre”, --“altre”, --- «non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5|% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5|% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5|% di glucosio o di amido o fecola». A supporto di tale decisione, l’ADM ha, nelle diverse occasioni cui ci si riferisce, richiamato il punto 16) delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 2106, secondo il quale «sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di "complementi alimentari", a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute». La specifica questione sulla quale, alla luce dei menzionati precedenti, si è reso necessario un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di individuare con certezza, sulla base della relativa nomenclatura combinata, le “preparazioni alimentari” che si presentano sotto forma di “sostanza liquida”, “soluzione” e/o “fluido” la cui cessione deve ritenersi esclusa dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai sensi del punto 80) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto riconducibili alla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura”. 3 A tal proposito, è stato puntualmente chiesto all’ADM di fornire delucidazioni in merito alla classificazione degli integratori alimentari «commercializzati sotto forma di sciroppo, fluido o soluzione», nonché di delimitare e chiarire le caratteristiche degli «sciroppi» ricompresi nella voce doganale 2106, con particolare riguardo alle preparazioni alimentari in forma liquida classificate alle voci 2106 9092 o 2106 9098 (voce residuale “altre”). Al riguardo l’ADM, con nota prot. n. 240703 RU del 7 luglio 2021, ha rappresentato quanto segue. «In applicazione di quanto previsto dalla nomenclatura combinata, sono inclusi nella categoria di “sciroppi” soltanto taluni prodotti espressamente citati nel Capitolo 17 e nel Capitolo 21. In particolare, sono ricompresi primariamente al Capitolo 17, “Zuccheri e prodotti a base di zuccheri”, e più specificatamente alla voce 1702 denominata appunto: “…sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti”. Tale tipologia di prodotti è descritta puntualmente nelle note esplicative al sistema armonizzato voce sa 1702, considerazioni generali lettera B – Sciroppi: “Questa parte comprende gli sciroppi degli zuccheri di ogni specie (compresi gli sciroppi di lattosio come pure le soluzioni acquose diverse da quelle degli zuccheri chimicamente puri della voce 2940) sempre che non siano stati né aromatizzati né colorati (vedi nota esplicativa della voce 2106). Oltre gli sciroppi menzionati nella sopra parte A (ossia, lo sciroppo di glucosio (sciroppo di “amido”), di fruttosio, di malto-destrine, di zucchero invertito come pure lo sciroppo di saccarosio) questa parte comprende: 1) gli sciroppi semplici, provenienti dalla soluzione in acqua di zuccheri di questo capitolo in acqua 2) I succhi e gli sciroppi che si ottengono durante l’estrazione dello zucchero dalle barbabietole, dalla canna da zucchero, ecc.; possono contenere alcune impurità, come la pectina, sostanze albuminoidi, sali minerali. 4 3) Gli sciroppi da tavola per usi culinari, che contengono saccarosio e zucchero invertito. Questi prodotti si ottengono sia dallo sciroppo rimanente dopo cristallizzazione e separazione dello zucchero raffinato, sia partendo da zucchero di canna o di barbabietola, con inversione di una parte di saccarosio o con aggiunta di zucchero invertito. Come sopra accennato, gli sciroppi sono inoltre menzionati nel Capitolo 21, “Preparazioni alimentari diverse”, e più precisamente nella voce sa 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”; limitatamente a quelli classificabili dalla voce 2106 9030 alla voce 2106 9059, che ricomprendono gli sciroppi aventi la caratteristica comune – e distintiva rispetto a quelli riportati al capitolo 17 – di essere aromatizzati o colorati, si ritrova la seguente classificazione: -- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: 2106.90-30 --- di isoglucosio --- altri: 2106.90-51 ---- di lattosio 2106.90-55 ---- di glucosio o di maltodestrina 2106.90-59 ---- altri Ove un prodotto in forma fluida o in soluzione venga classificato come integratore alimentare, in considerazione delle sue proprietà atte a mantenere l’organismo in buona salute, o medicamento, per le sue proprietà terapeutiche, esso non potrà in nessun caso essere ricondotto alla tipologia di sciroppo come sopra descritta. Da quanto premesso, discende la diversa natura dei prodotti in forma fluida o di soluzione, i quali vengono classificati alle voci residuali 2106 9092 o 2106 9098 in funzione degli ingredienti. Si tratta di una tipologia diversa dal punto di vista merceologico, in quanto relativa a prodotti utilizzati per il mantenimento della buona salute dell’organismo, come si evince dalla nota 16 del Capitolo 21 della Nomenclatura combinata.» 5 Alla luce del sopra riportato parere, pertanto, deve concludersi che gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione ed in considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nella previsione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE (Firmato Digitalmente)

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Il trattamento IVA degli integratori alimentari si basa sulla classificazione nella nomenclatura combinata (voce 2106), sulla distinzione tra sciroppi di zucchero e preparazioni alimentari, e sull'aliquota agevolata del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III del DPR 633/1972. Commercialisti e aziende del settore alimentare devono verificare con l'Agenzia delle Dogane la corretta classificazione doganale per evitare contestazioni sulla detassazione IVA e sulla corretta applicazione dell'aliquota ridotta.

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