Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 8/2016

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

Pubblicato: 27/09/2019 In vigore dal: 27/09/2019 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo istituiti per compensare tramite F24 i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e nelle Zone Economiche Speciali?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 8/2016 istituisce due nuovi codici tributo per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, attraverso il modello F24, i crediti d'imposta relativi a investimenti agevolati. Il primo codice, "6905", riguarda il credito d'imposta per gli investimenti nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016; il secondo codice, "6906", si applica al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Questi crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza i limiti ordinari previsti dalla normativa generale, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'investimento è stato effettuato. La compensazione deve avvenire obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indicando i codici tributo nella sezione "Erario" del modello F24, con l'anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA. Per accedere a questi benefici, i soggetti devono preventivamente presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità definite dal Direttore dell'Agenzia.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 83/E Divisione Servizi Roma, 27 settembre 2019 Oggetto: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 L’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente modificato dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Inoltre, l’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle zone economiche speciali (ZES), possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, ivi compreso il sopra citato credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. In proposito, il comma 2 dell’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 e il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevedono che alle suddette agevolazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Pertanto: - i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia; - il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, senza l’applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019 sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione per la fruizione dei suddetti crediti d’imposta. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:  “6905” denominato “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;  “6906” denominato “Credito d’imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”. Si precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 8/2016 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

I codici tributo 6905 e 6906 sono strumenti di compensazione fiscale disciplinati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, applicabili al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nelle aree colpite da sisma e nelle ZES. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di utilizzo tramite modello F24, i vincoli di compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e l'obbligo di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per la fruizione di queste agevolazioni.

Normative correlate

Decreto Legislativo 138/2026
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e…
Legge 89/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivi…
Circolare INPS 56/2026
Articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Messaggio INPS 1215/2026
Modifica alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’ar…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…

Altre normative del 2016

Investimento tramite ''fondo di fondi'' – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse… Interpello AdE 232 Esenzione IRPEF prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232… Risoluzione AdE 232 Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione i… Interpello AdE 50 Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali cat… Provvedimento AdE 237 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori sogge… Provvedimento AdE 296213 Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giug… Provvedimento AdE 102807 Estensione del servizio di fornitura gratuita dei dati presenti nelle banche dati dell’Os… Provvedimento AdE 4556542 Modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e… Provvedimento AdE 59

Altri Risoluzione AdE

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… 9882824/2014 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… 34/2019
Vedi tutti i Risoluzione AdE →