Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
Quali sono i codici tributo istituiti per compensare tramite F24 i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e nelle Zone Economiche Speciali?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 8/2016 istituisce due nuovi codici tributo per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, attraverso il modello F24, i crediti d'imposta relativi a investimenti agevolati. Il primo codice, "6905", riguarda il credito d'imposta per gli investimenti nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016; il secondo codice, "6906", si applica al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Questi crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza i limiti ordinari previsti dalla normativa generale, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'investimento è stato effettuato. La compensazione deve avvenire obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indicando i codici tributo nella sezione "Erario" del modello F24, con l'anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA. Per accedere a questi benefici, i soggetti devono preventivamente presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità definite dal Direttore dell'Agenzia.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 83/E
Divisione Servizi
Roma, 27 settembre 2019
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-
legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone
economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91
L’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente modificato dall’articolo
44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24
agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il
credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da
98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
Inoltre, l’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha stabilito che le nuove imprese e quelle
già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nelle zone economiche speciali (ZES), possono
usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, ivi compreso il sopra citato credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno.
In proposito, il comma 2 dell’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 e il
comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, prevedono che alle suddette
agevolazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge n. 208 del 2015. Pertanto:
- i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia;
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo
d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, senza l’applicazione del limite di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019 sono
state definite le modalità per la presentazione della comunicazione per la fruizione dei
suddetti crediti d’imposta.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei
crediti d’imposta in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“6905” denominato “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia - articolo
18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;
“6906” denominato “Credito d’imposta investimenti ZES - articolo 5, comma 2,
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.
Si precisa che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto
dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono indicati nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”
è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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I codici tributo 6905 e 6906 sono strumenti di compensazione fiscale disciplinati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, applicabili al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nelle aree colpite da sisma e nelle ZES. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di utilizzo tramite modello F24, i vincoli di compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e l'obbligo di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per la fruizione di queste agevolazioni.
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