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Risoluzione AdE 7/2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7

Pubblicato: 10/06/2009 In vigore dal: 10/06/2009 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento dell'addizionale all'IRES del 4% e come si compilano nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 148/E del 2009 istituisce tre codici tributo specifici per versare l'addizionale all'IRES introdotta dalla legge 7/2009, applicabile alle società e agli enti commerciali residenti in Italia che operano nel settore petrolifero e del gas, oppure che emettono azioni negoziate in mercati regolamentati con capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. L'addizionale è pari al 4% dell'utile prima delle imposte quando l'incidenza fiscale risulta inferiore al 19%, ed è dovuta dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2008 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028.

I tre codici tributo sono: "2013" per l'acconto prima rata, "2014" per l'acconto seconda rata o versamento in unica soluzione, e "2015" per il saldo. Nel modello F24, questi codici vanno inseriti nella sezione "Erario" con l'importo dovuto nella colonna "Importi a debito versati", indicando l'anno d'imposta di riferimento nel formato AAAA.

Per i codici "2013" e "2015", in caso di rateazione è necessario compilare il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." con il formato "NNRR", dove le prime due cifre indicano il numero della rata in pagamento e le ultime due il numero totale delle rate previste. Se il versamento avviene in unica soluzione, questo campo deve essere valorizzato con "0101".

La corretta compilazione del modello F24 con questi codici tributo consente alle società interessate di adempiere regolarmente all'obbligo di versamento dell'addizionale IRES, evitando sanzioni e garantendo la tracciabilità del pagamento presso l'Agenzia delle Entrate.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7

Testo normativo

Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo RISOLUZIONE N. 148/E Roma, 09 giugno 2009 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. L’articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introduce, una addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES) “pari al 4 per cento dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19 per cento… ” Il comma 1 del citato articolo 3 , individua i soggetti tenuti al versamento della suddetta addizionale, nelle società e negli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato: • che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio d’esercizio; • emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; • con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati Il comma 6, dello stesso articolo 3, stabilisce che l’addizionale in parola “è dovuta a decorrere dall’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l’addizionale dovuta per l’esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta”. Al fine di consentire versamento di tale imposta, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “2013” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art.3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata • “2014” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas– art. 3, c. 2, L n. 7/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione • “2015” denominato “Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas – art. 3, c. 2, L. n.7/2009 – Saldo In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Anno di riferimento” dell’anno d’ imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Esclusivamente per i codici tributo “2013” e “2015”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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L'addizionale IRES del 4% riguarda società petrolifere e società quotate con elevata capitalizzazione, ed è disciplinata dall'articolo 3 della legge 7/2009. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo 2013, 2014 e 2015 per compilare correttamente il modello F24, prestando attenzione alla rateazione, all'anno d'imposta e alle modalità di versamento in acconto e saldo.

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