Risoluzione AdE In vigore Redditi Persone

Risoluzione AdE 696/2014

Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696

Pubblicato: 23/04/2009 In vigore dal: 23/04/2009 Documento ufficiale

I contribuenti minimi che rientrano nelle categorie esonerate dall'obbligo di emettere scontrino fiscale possono accedere al regime agevolato dei minimi, e se sì, quali obblighi documentali devono rispettare?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 108/E del 2009 chiarisce che i soggetti già esonerati dall'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale (come calzolai, ricamatrici, tassisti e altri operatori specifici indicati nell'art. 2 del DPR 696/1996) possono accedere al regime dei contribuenti minimi, purché rispettino i requisiti di legge. Questo rappresenta un'importante semplificazione amministrativa, poiché consente a questi operatori di cumulare gli esoneri già previsti dalla loro attività con le ulteriori agevolazioni del regime agevolato. I soggetti in questione mantengono l'esonero dall'obbligo di documentare quotidianamente i corrispettivi (salvo richiesta del cliente), ma devono comunque registrare complessivamente i ricavi in un apposito registro cronologico entro il giorno successivo non festivo. Questo obbligo di registrazione è funzionale al controllo dei ricavi e alla verifica del mantenimento del limite dei 30.000 euro annui, requisito essenziale per permanere nel regime agevolato. La soluzione interpretativa adottata dall'Agenzia delle Entrate risponde a una logica di coerenza sistematica: sarebbe contraddittorio che i contribuenti minimi, già beneficiari di semplificazioni, dovessero rinunciare agli esoneri documentali già loro riconosciuti per la specifica attività esercitata.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa e Roma, 23 aprile 2009 C o n t e n z io s o ______________ Direziotuntet eC leen Dtrairlee zNioonrmi aRteivgai oen ali Settore FiscaliCtào inntteenrnzaiozsioo nale e finanziaria Ufficio Procedure fiscali Prot. 2009/ 56581 OGGETTO: Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696 E’ stato chiesto da più parti di fornire chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che reca disposizioni per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ai contribuenti che applicano il regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, l’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996 elenca tassativamente le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (ad es. le prestazioni di calzolai e ricamatrici che non si avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di tabacchi ecc.). In generale, la soppressione dell’obbligo del rilascio del documento fiscale risponde all’esigenza di non imporre agli operatori economici adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di rilevanza ai fini di controllo. I soggetti che effettuano le operazioni in argomento sono comunque tenuti ad osservare gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Per converso, i soggetti che applicano il regime dei minimi godono di specifiche semplificazioni e agevolazioni. In particolare, ai sensi del comma 109, della legge n. 244 del 2007, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. Essi, tuttavia, mantengono l'obbligo di certificare i corrispettivi. 2 Le due normative sopraccitate dispongono esoneri e obblighi tra loro diversi e, a prima vista, difficilmente conciliabili. Considerando, tuttavia, che il regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti a carico dei contribuenti interessati, sarebbe paradossale che questi ultimi debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata. Per motivi d’ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di cui all’art. 2 del DPR n. 696 del 1996, già esonerati dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al regime dei “minimi” continuando a fruire dell’esonero e ottemperando all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del DPR n. 633 del 1972. In altre parole i soggetti in argomento potranno continuare a beneficiare dell’esonero dall’obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino all’obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il giorno, non festivo, successivo. L’obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l’eventuale superamento del limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel regime agevolato. Del resto la circolare n. 7 del 2008, ha già chiarito che l’esonero dall’obbligo di registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano, comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 696/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, legge 244/2007) si applica a operatori con ricavi non superiori a 30.000 euro annui ed è strettamente correlato all'esonero IVA e agli obblighi semplificati previsti dal DPR 633/1972. La Risoluzione 108/E coordina l'art. 2 del DPR 696/1996 (esoneri documentali per specifiche categorie) con le agevolazioni del regime agevolato, permettendo ai professionisti e commercianti di cumulare semplificazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando assistono calzolai, ricamatrici, tassisti e altre categorie nel passaggio al regime dei minimi, verificando la compatibilità tra esoneri preesistenti e obblighi di registrazione dei corrispettivi.

Normative correlate

Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 117/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (…
Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Interpello AdE 9882828/2014
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipen…
Interpello AdE 917/2014
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di…
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 203/2009
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagiona…
Interpello AdE 50/2017
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Risoluzione AdE

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… 34/2019 Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di osteopata, ch… 633/2014
Vedi tutti i Risoluzione AdE →