I contribuenti minimi che rientrano nelle categorie esonerate dall'obbligo di emettere scontrino fiscale possono accedere al regime agevolato dei minimi, e se sì, quali obblighi documentali devono rispettare?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 108/E del 2009 chiarisce che i soggetti già esonerati dall'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale (come calzolai, ricamatrici, tassisti e altri operatori specifici indicati nell'art. 2 del DPR 696/1996) possono accedere al regime dei contribuenti minimi, purché rispettino i requisiti di legge. Questo rappresenta un'importante semplificazione amministrativa, poiché consente a questi operatori di cumulare gli esoneri già previsti dalla loro attività con le ulteriori agevolazioni del regime agevolato. I soggetti in questione mantengono l'esonero dall'obbligo di documentare quotidianamente i corrispettivi (salvo richiesta del cliente), ma devono comunque registrare complessivamente i ricavi in un apposito registro cronologico entro il giorno successivo non festivo. Questo obbligo di registrazione è funzionale al controllo dei ricavi e alla verifica del mantenimento del limite dei 30.000 euro annui, requisito essenziale per permanere nel regime agevolato. La soluzione interpretativa adottata dall'Agenzia delle Entrate risponde a una logica di coerenza sistematica: sarebbe contraddittorio che i contribuenti minimi, già beneficiari di semplificazioni, dovessero rinunciare agli esoneri documentali già loro riconosciuti per la specifica attività esercitata.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 108/E
Direzione Centrale Normativa e Roma, 23 aprile 2009
C o n t e n z io s o
______________
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Settore FiscaliCtào inntteenrnzaiozsioo nale e finanziaria
Ufficio Procedure fiscali
Prot. 2009/ 56581
OGGETTO: Contribuenti minimi, applicazione dell’art. 2 del DPR 21 dicembre
1996, n. 696
E’ stato chiesto da più parti di fornire chiarimenti in merito
all’applicabilità dell’art. 2 del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che reca
disposizioni per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi, ai contribuenti che applicano il regime dei minimi di cui all’art. 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l’art. 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996 elenca
tassativamente le operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o
della ricevuta fiscale (ad es. le prestazioni di calzolai e ricamatrici che non si
avvalgono di collaboratori o dipendenti, le prestazioni dei tassisti, le cessioni di
tabacchi ecc.).
In generale, la soppressione dell’obbligo del rilascio del documento
fiscale risponde all’esigenza di non imporre agli operatori economici
adempimenti che potrebbero risultare gravosi e privi di rilevanza ai fini di
controllo.
I soggetti che effettuano le operazioni in argomento sono comunque tenuti
ad osservare gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Per converso, i soggetti che applicano il regime dei minimi godono di
specifiche semplificazioni e agevolazioni. In particolare, ai sensi del comma 109,
della legge n. 244 del 2007, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e
versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.
Essi, tuttavia, mantengono l'obbligo di certificare i corrispettivi.
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Le due normative sopraccitate dispongono esoneri e obblighi tra loro
diversi e, a prima vista, difficilmente conciliabili. Considerando, tuttavia, che il
regime dei minimi è stato introdotto per semplificare al massimo gli adempimenti
a carico dei contribuenti interessati, sarebbe paradossale che questi ultimi
debbano rinunciare ai particolari esoneri documentali, ossia a semplificazioni di
cui già fruiscono in ragione della particolare attività esercitata.
Per motivi d’ordine logico-sistematico, pertanto, si ritiene che i soggetti di
cui all’art. 2 del DPR n. 696 del 1996, già esonerati dall’obbligo di emettere
scontrino o ricevuta fiscale, possano, ove ne abbiano i requisiti, accedere al
regime dei “minimi” continuando a fruire dell’esonero e ottemperando
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un
apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del
DPR n. 633 del 1972.
In altre parole i soggetti in argomento potranno continuare a beneficiare
dell’esonero dall’obbligo di documentare i corrispettivi relativi alle operazioni
effettuate in ciascun giorno, salvo richiesta del cliente, sempre che ottemperino
all’obbligo di annotarli, complessivamente, nel registro dei corrispettivi entro il
giorno, non festivo, successivo.
L’obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione
dei corrispettivi, è, infatti, funzionale alla necessità di monitorare i ricavi
conseguiti dal contribuente, al fine di verificare l’eventuale superamento del
limite dei 30.000 euro, che costituisce requisito necessario per la permanenza nel
regime agevolato.
Del resto la circolare n. 7 del 2008, ha già chiarito che l’esonero
dall’obbligo di registrazione non esclude che i contribuenti minimi possano,
comunque, tenere i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del
1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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Il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, legge 244/2007) si applica a operatori con ricavi non superiori a 30.000 euro annui ed è strettamente correlato all'esonero IVA e agli obblighi semplificati previsti dal DPR 633/1972. La Risoluzione 108/E coordina l'art. 2 del DPR 696/1996 (esoneri documentali per specifiche categorie) con le agevolazioni del regime agevolato, permettendo ai professionisti e commercianti di cumulare semplificazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando assistono calzolai, ricamatrici, tassisti e altre categorie nel passaggio al regime dei minimi, verificando la compatibilità tra esoneri preesistenti e obblighi di registrazione dei corrispettivi.
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