Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 689/2000

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000. Ambito dell’esenzione da ogni tassa ed imposta degli atti del processo relativi al giudizio di opposizione avverso alle sanzioni amministrative – articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Pubblicato: 31/10/2008 In vigore dal: 31/10/2008 Documento ufficiale

L'esenzione da tasse e imposte prevista per il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative si applica anche ai gradi di appello, o solo al primo grado?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 408/2008 chiarisce che l'articolo 23, comma 10, della legge 689/1981 prevede l'esenzione da ogni tassa e imposta (inclusa l'imposta di registro) per gli atti del processo e la decisione nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Questa esenzione rappresenta una deroga espressa al sistema ordinario di tassazione delle sentenze disciplinato dal Testo Unico delle Imposte di Registro (TUR). Prima del 2006, il procedimento di opposizione era caratterizzato da una sola fase di gravame (ricorso in Cassazione), ma il D.Lgs. 40/2006 ha abrogato questa limitazione, rendendo le sentenze di primo grado ora appellabili secondo la procedura ordinaria. La Direzione dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'esenzione si applica anche ai gradi successivi al primo, poiché la ratio della norma è favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale nelle controversie su sanzioni amministrative, generalmente di modesto valore, senza aggravare i costi procedurali. Questa interpretazione è supportata dalla Corte Costituzionale (sentenza 98/2004), che ha riconosciuto la peculiarità del procedimento e l'intento del legislatore di rendere agevole il ricorso alla giustizia in questa materia.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000. Ambito dell’esenzione da ogni tassa ed imposta degli atti del processo relativi al giudizio di opposizione avverso alle sanzioni amministrative – articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 408/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ Prot. n. 2008/104046 OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000. Ambito dell’esenzione da ogni tassa ed imposta degli atti del processo relativi al giudizio di opposizione avverso alle sanzioni amministrative – articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. QUESITO Il Ministero della Giustizia … fa presente che l’articolo 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di giudizio di opposizione a provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative, prevede che “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta” . L’istante rappresenta, altresì, che l’articolo 26, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ha abrogato l’ultimo comma del predetto articolo 23 il quale, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative prevedeva, quale fase di gravame, la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto, l’appellabilità della sentenza di primo grado secondo la procedura ordinaria. Ciò premesso, l’istante chiede, con specifico riferimento all’imposta di registro, il parere della scrivente in merito all’applicazione della esenzione prevista dall’articolo 23 della legge n. 689, anche ai gradi di giudizio successivi al primo. 2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa. PARERE DELLA DIREZIONE L’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che in tema di sanzioni amministrative disciplina il “giudizio di opposizione”, anteriormente alle modifiche recate dall’articolo 26 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, all’ultimo comma stabiliva che “la sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione”. A seguito dell’abrogazione di quest’ultima disposizione, nei giudizi in esame i provvedimenti del giudice di primo grado sono ora appellabili secondo la procedura ordinaria. Nessuna modifica normativa, invece, è stata apportata al comma 10 del medesimo articolo 23, il quale tuttora prevede che “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”. Ciò premesso, relativamente all’imposta di registro, si osserva che l’art. 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito TUR), approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, dispone che “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza 3 passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. Alla luce di tale disposizione si ritiene, pertanto, che l’esenzione di cui al comma 10 dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981 rappresenta una espressa deroga al sistema di tassazione delle sentenze ordinariamente disciplinato dal TUR. Al fine di stabilire l’ambito applicativo della predetta norma agevolativa, e in particolare in ordine alla possibilità di estendere l’esenzione ivi prevista anche al giudizio di appello, occorre considerare la peculiarità del procedimento di opposizione all’irrogazione delle sanzioni amministrative. Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza del 18 marzo 2004, n. 98, ha affermato che il procedimento in esame “…si caratterizza per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia…”. Dalla medesima sentenza, si evince che la ratio della norma agevolativa in esame è quella “…di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale, nella materia delle sanzioni amministrative, nonostante il valore generalmente modesto della controversia…”. In definitiva, tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall’articolo 23, comma 10, della legge n. 689 del 1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative l’esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 689/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'imposta di registro e l'esenzione da tasse e imposte sono concetti centrali per chi gestisce controversie su sanzioni amministrative. Commercialisti e consulenti legali devono conoscere l'articolo 23 della legge 689/1981, il Testo Unico delle Imposte di Registro (TUR), e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 40/2006 per applicare correttamente l'agevolazione fiscale nei giudizi di opposizione, anche nei gradi di appello e nelle fasi successive.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 2000

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di … Interpello AdE 212 Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, … Interpello AdE 605 Riserve in sospensione  –  Utilizzo  di  una  riserva  da  rivalutazione  in  sospensione… Interpello AdE 342 Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 d… Interpello AdE 388 Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’atti… Provvedimento AdE 212 Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai… Interpello AdE 917 Servizio Idrico Integrato – bollette/fatture emesse tramite Sistema di Interscambio – esi… Interpello AdE 370 Determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il… Risoluzione AdE 47

Altri Risoluzione AdE

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… 9882824/2014 Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014
Vedi tutti i Risoluzione AdE →