Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 633/2004

Articoli 21 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.M. 23 gennaio 2004, conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie – obblighi del vettore o dello spedizioniere. Messa a disposizione delle fatture tramite strumenti elettronici

Pubblicato: 28/02/2008 In vigore dal: 28/02/2008 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di conservazione delle fatture e dei documenti di trasporto per vettori e spedizionieri, e possono utilizzare strumenti elettronici per metterli a disposizione dei destinatari?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 67/E del 2008 chiarisce che vettori e spedizionieri non hanno obblighi specifici di conservazione delle fatture e dei documenti di trasporto (DDT) secondo gli articoli 21 e 39 del DPR 633/1972, poiché questi obblighi gravano solo sul cedente/prestatore e sul cessionario/committente. Tuttavia, le copie di tali documenti che il vettore o lo spedizioniere conservano come giustificativi delle prestazioni rese rientrano nell'obbligo generale di conservazione delle scritture contabili previsto dall'articolo 2220 del codice civile. Se decidono di trasferire questi documenti su supporti informatici, devono rispettare le procedure del decreto ministeriale 23 gennaio 2004. Il termine per perfezionare la conservazione digitale delle copie di fatture e DDT è annuale (non quindicinale come per le fatture originali), e può estendersi fino a tre mesi dopo la scadenza della dichiarazione annuale. Per quanto riguarda la messa a disposizione dei documenti al destinatario tramite strumenti elettronici (posta elettronica o altri sistemi informatici), il vettore o lo spedizioniere possono utilizzarli a condizione che esista un accordo tra il cedente/prestatore e il cessionario/committente, accordo che può essere desunto indirettamente dall'incarico conferito.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articoli 21 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.M. 23 gennaio 2004, conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie – obblighi del vettore o dello spedizioniere. Messa a disposizione delle fatture tramite strumenti elettronici

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 67/E Roma, 28 febbraio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ OGGETTO: Articoli 21 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.M. 23 gennaio 2004, conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie – obblighi del vettore o dello spedizioniere. Messa a disposizione delle fatture tramite strumenti elettronici. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO La Alfa S.p.a. svolge l’attività di trasporto per conto terzi in qualità di vettore e di spedizioniere. In relazione a tale attività chiede con quali modalità debbano essere conservati le fatture, comprese quelle accompagnatorie, e i documenti di trasporto (d’ora innanzi d.d.t.) rilasciati dal mittente. Chiede, inoltre, di sapere se possa rendere disponibili per il destinatario i suddetti documenti tramite strumenti elettronici. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che sia conforme alle disposizioni recate dall’articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, che il 2 vettore conservi le fatture, le fatture accompagnatorie e i d.d.t., con possibilità di trasferire tali documenti su supporti informatici. Per la consegna al destinatario dei suddetti documenti la Alfa S.p.a. intende avvalersi degli strumenti elettronici richiamati nella circolare 16 settembre 1996, n. 225/E. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il quesito posto dall’istante è incentrato sugli obblighi di trasmissione e conservazione delle fatture, anche accompagnatorie, e dei d.d.t. a cui sarebbe tenuto il vettore o lo spedizioniere, ossia il soggetto incaricato del trasporto dei beni ovvero della consegna della sola fattura o del d.d.t. In proposito si rileva che le regole dettate dal combinato disposto degli articoli 21 e 39 del d.P.R. n. 633, in materia di emissione e conservazione delle fatture, applicabili anche ai documenti di trasporto in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 3, del d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, disciplinano gli obblighi specifici posti a carico del cedente/prestatore e del cessionario/committente. Tanto si desume dal loro tenore letterale e dalla ratio sottesa alle citate norme; difatti, le fatture e i d.d.t. assolvono la funzione di documentare e certificare le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere dai soggetti sopra richiamati. Non esiste, dunque, alcun obbligo specifico a carico del soggetto incaricato del trasporto di conservare le fatture e i d.d.t. relativi ai beni trasportati. Pertanto, le richiamate disposizioni normative non possono essere applicate ad un soggetto che è terzo rispetto all’operazione documentata con la fattura o il d.d.t., quale il vettore o lo spedizioniere. In quanto giustificativi delle prestazioni rese e, quindi, rientranti nell’obbligo generale di “conservazione delle scritture contabili” di cui all’articolo 2220 c.c., le copie dei documenti in argomento sono conservate anche dai soggetti incaricati del trasporto. 3 In tal caso, qualora si decidesse di trasferirle su supporti informatici, occorrerà rispettare le disposizioni del decreto ministeriale 23 gennaio 2004. Da ciò deriva che l’istante ha la facoltà di trasferire e conservare su supporti informatici le copie delle fatture, anche accompagnatorie e dei d.d.t., rispettando le procedure di memorizzazione, archiviazione e conservazione descritte nella circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E. Al riguardo, si ritiene tuttavia che il termine per il perfezionamento del procedimento di conservazione da parte dell’istante per le copie delle fatture e i dei d.d.t. emessi dai propri clienti, o in loro nome e per loro conto da soggetti terzi, non è quello quindicinale previsto per le fatture, ma quello annuale previsto per i restanti documenti rilevanti ai fini fiscali. In proposito, giova richiamare la citata circolare n. 36/E del 2006 (paragrafo 7.1.2) con la quale la scrivente aveva affermato che i documenti diversi dalle fatture dovessero presentare il requisito della staticità e dell'immodificabilità “…alla data in cui è effettuata l'ultima registrazione del periodo e comunque non oltre il termine per la presentazione della relativa dichiarazione”. La soluzione adottata nel citato documento di prassi era coerente con il disposto dell’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, vigente ratione temporis, che consentiva la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici in difetto di trascrizione su supporti cartacei, per gli esercizi per i quali non fossero scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Il richiamato comma 4-ter è stato recentemente modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), sicché nella versione vigente dispone che: “a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di 4 controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Lo spostamento del termine per procedere alla stampa dei registri riverbera i propri effetti anche sul termine annuale per il perfezionamento del processo di conservazione dei documenti diversi dalle fatture e, pertanto, sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione, anche tale processo potrà concludersi non oltre tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Se, infine, il vettore o lo spedizioniere sono stati incaricati dal mittente di trasmettere i documenti in argomento al destinatario, si ritiene che anch’essi possano avvalersi di strumenti quali la posta elettronica o altri sistemi informatici di trasmissione delle informazioni. In proposito con la circolare del 18 ottobre 2005, n. 45/E la scrivente ha chiarito che: “la trasmissione della fattura può essere demandata ad un terzo - outsourcer, sulla base di specifici accordi, intervenuti tra il cedente ed il terzo e, quindi, tra il terzo ed il cessionario; il terzo si impegna a ricevere le fatture per conto del destinatario e, di seguito, a mettere a disposizione di quest'ultimo il documento in formato elettronico o analogico. In tal caso, l'accordo tra le parti alla trasmissione elettronica può essere desunto, indirettamente, dal tipo di incarico conferito da ciascuna delle parti al terzo – outsourcer”. Resta inteso, quindi, che per la messa a disposizione del destinatario attraverso strumenti elettronici dei documenti ricevuti dal vettore o dallo spedizioniere occorrerà l’accordo del cedente/prestatore e del cessionario/committente, accordo che non necessita di una specifica forma di manifestazione ma che, come innanzi chiarito, può essere desunto indirettamente dall’incarico conferito.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 633/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La conservazione sostitutiva dei documenti fiscali secondo il DPR 633/1972 e il D.M. 23 gennaio 2004 riguarda obblighi specifici di cedenti e cessionari, mentre vettori e spedizionieri conservano copie come giustificativi contabili secondo l'articolo 2220 c.c. Commercialisti e aziende di trasporto devono distinguere tra obblighi tributari primari e obblighi di conservazione generale, applicando i termini annuali per la digitalizzazione e rispettando le procedure di memorizzazione e archiviazione previste dalla prassi amministrativa.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2004

Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all'articolo 92 del decreto legi… Interpello AdE 42 Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividen… Risoluzione AdE 5409676 Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di super… Interpello AdE 99 Interpello probatorio – fusione per incorporazione di una società consolidante con societ… Risoluzione AdE 302439 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme ric… Risoluzione AdE 311 Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del … Circolare 600 Precisazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, n… Provvedimento AdE 12605 Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rile… Circolare 299627

Altri Risoluzione AdE

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… 9882824/2014 Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014
Vedi tutti i Risoluzione AdE →