Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 63/2014

Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di bevande a base di frutta - Art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-.

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alla commercializzazione di bevande a base di frutta fresca e liquida senza aggiunta di zucchero in cristalli?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 63/2014 (in realtà Risoluzione 46/2006) chiarisce il trattamento fiscale IVA per i prodotti alimentari a base di frutta. Nel caso specifico della bevanda "Frutta K" della Alfa Italia Spa, composta da frutta liquida e frutta a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il prodotto rientra nella categoria "Frutta altrimenti preparata o conservata, anche con aggiunta di zuccheri" secondo la Tabella A, Parte III del DPR 633/1972. La classificazione doganale è stata determinata sulla base di analisi tecniche effettuate dai Laboratori Centrali dell'Agenzia delle Dogane, che hanno confermato l'inquadramento nella voce NC 2008. Pertanto, alle vendite di tale prodotto si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%, anziché l'aliquota ordinaria, poiché il prodotto non contiene alcole etilico e nessuna componente di frutta supera il 50% del peso totale del miscuglio.

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Riferimento normativo

Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di bevande a base di frutta - Art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa-.

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 03/04/2006 n. 46 Oggetto: Istanza di interpello Aliquota IVA applicabile alla com-mercializzazione di bevande a base di frutta - Art. 16 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 63 -Alfa Italia Spa- Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle vendite di prodotti a base di frutta liquida e frutta fresca a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, ai sensi dell'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. L'Agenzia delle Entrate, ritiene che il prodotto rientri nella voce " frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri" di cui al n. 74, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972, in quanto non contiene alcole etilico, ne' piu' del 50% di frutta. Pertanto, alla commercializzazione di tale prodotto si rende applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10%. Testo: Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato esposto il seguente QUESITO La Alfa Italia Spa, societa' attiva nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari, ha espresso l'intenzione di lanciare sul mercato italiano un nuovo prodotto, gia' presente in altri mercati europei, a base di frutta liquida e frutta fresca a cubetti senza aggiunta di zucchero in cristalli o fruttosio, denominato "... frutta K ". Cio' posto, si chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alla vendita del prodotto sopradescritto. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA L'interpellante ritiene che sia possibile assoggettare le cessioni del prodotto "frutta K" all'aliquota IVA ridotta del 10%, in considerazione del fatto che il medesimo ha proprieta' nutrizionali tali da conferirgli la caratteristica essenziale di frutta. Pertanto, a parere dell'istante, la bevanda in questione sarebbe riconducibile alla voce 2008 della Tariffa Doganale attualmente in vigore riferita a "Frutta (...), altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove" e, nello specifico, alla voce 2008 9274 relativa ai miscugli di frutta. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La questione oggetto della presente istanza d'interpello concerne la corretta aliquota IVA applicabile alle vendite del prodotto denominato "Frutta K", composto da frutta fresca liquida e da frutta a cubetti, che la Alfa Italia Spa ha intenzione di commercializzare sul mercato italiano. Trattandosi di una problematica che investe valutazioni di natura tecnica, e' stato necessario acquisire il parere dei Laboratori Centrali dell'Agenzia delle Dogane, previo invio di un campione del prodotto per le relative analisi. Con nota prot. n. ... l'Agenzia delle Dogane si e' espressa nel senso di considerare classificabile il bene in questione alla voce NC 2008 della Tariffa doganale integrata attualmente vigente, relativa a "Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 03/04/2006 n. 46 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove". Nello specifico, e' stato precisato che la presenza sia di frutta a cubetti sia di polpa, non finemente suddivisa, impedisce la classificazione del bene alla voce 2009 riferita ai "Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) ... non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti". E' stato, pertanto, proposto di inquadrare il prodotto in esame al codice NC 2008 9774, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2006-A-III, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. La suddetta classificazione sarebbe, peraltro, supportata dal fatto che il prodotto: - non contiene alcole etilico; - e' con aggiunta di zuccheri, ai sensi della nota complementare 3 al capitolo 20; - e' confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 1 kg; - nessuna della frutta componenti supera, in peso, il 50% della frutta totale del miscuglio, come si evince dalla nota tecnica presentata dalla ditta; - non contiene piu' del 50% di frutta e noci tropicali, sempre sulla base di quanto dichiarato dalla societa' istante; - la frutta non e' ne' in pezzi ne' fritta. In considerazione della suddetta classificazione doganale, deve ritenersi che il prodotto "Frutta K" possa sotto il profilo merceologico rientrare nella piu' generica voce "Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri" di cui al n. 74) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto la scrivente e' del parere che alle vendite del prodotto in esame possa rendersi applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10%. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale e' resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pagina 2

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La Risoluzione riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per prodotti alimentari a base di frutta, con riferimento al DPR 633/1972 e alla classificazione doganale secondo la Tariffa Doganale Integrata. Commercialisti e aziende del settore alimentare consultano questa normativa per determinare correttamente l'aliquota IVA su bevande, succhi e frutta preparata, considerando i criteri di composizione merceologica, presenza di alcole e percentuale di frutta nel miscuglio.

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