Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Qual è il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate e come si applica nel modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 10/E del 6 febbraio 2025 istituisce il codice tributo "7038" denominato "Credito d'imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60". Questo codice consente alle imprese di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate, effettuati nel periodo compreso tra l'8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024. Il credito è utilizzabile esclusivamente tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione. In fase di compilazione del modello F24, il codice 7038 va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" in caso di riversamento dell'agevolazione), indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno di sostenimento dei costi. L'Agenzia delle entrate verifica automaticamente che l'importo compensato non superi l'ammontare massimo fruibile secondo i dati delle comunicazioni ricevute, scartando il modello F24 in caso di eccedenza. Ogni beneficiario può consultare l'importo dell'agevolazione fruibile accedendo al proprio cassetto fiscale nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 10/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 6 febbraio 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche
semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024,
n. 60
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto, alle condizioni ivi
indicate, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che
effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi
all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle
Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61
a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto-
legge 7 maggio 2024, n. 60.
In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione
con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12
dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del
credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al predetto articolo 13 del
decreto-legge n. 60 del 2024, ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità
di trasmissione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è
istituito il seguente codice tributo:
• “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS –
articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,
ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di
riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati
dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non
risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle
comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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Il credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si applica secondo l'articolo 13 del decreto-legge 60/2024 ed è strettamente correlato alle agevolazioni per investimenti in beni strumentali, compensazione fiscale tramite F24 e modalità di fruizione telematica presso l'Agenzia delle entrate. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire il codice tributo 7038, verificare i limiti di fruizione, controllare le comunicazioni inviate all'Agenzia e monitorare il cassetto fiscale per garantire la corretta applicazione dell'incentivo.
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