Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 5/2014

Consulenza giuridica. Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972

Pubblicato: 24/02/2009 In vigore dal: 24/02/2009 Documento ufficiale

L'aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale è soggetto a IVA oppure beneficia dell'esenzione?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 47/E del 2009 chiarisce il trattamento IVA dell'aggio (compenso) che le Camere di Commercio pagano ai terzi per riscuotere il diritto annuale dovuto dalle imprese. Secondo l'articolo 10, numero 5) del DPR 633/1972, sono esenti dall'IVA le operazioni relative alla riscossione dei tributi. La norma si applica ai compensi corrisposti per servizi di riscossione di entrate aventi natura tributaria. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio ha effettivamente natura tributaria, come già stabilito dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Agenzia con risoluzione 13/E del 2007. Di conseguenza, l'aggio corrisposto per la riscossione di questo diritto rientra nel regime di esenzione IVA, poiché la prestazione riguarda la riscossione di un'entrata tributaria. Diversamente, i compensi per riscossione di somme non tributarie rimangono imponibili IVA.

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Riferimento normativo

Consulenza giuridica. Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 febbraio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Trattamento tributario ai fini IVA dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai terzi incaricati della riscossione del c.d. diritto annuale. Articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO L’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE) riferisce che il finanziamento ordinario delle Camere di Commercio avviene, fra l’altro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante la riscossione del c.d. diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese. 2 L’UNIONCAMERE fa presente che le Camere di Commercio provvedono alla riscossione del diritto annuale mediante terzi incaricati ai quali viene corrisposto un aggio. L’ente istante chiede di sapere se l’aggio dovuto dalle Camere di commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale rientri nel regime di esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’ente istante, ritiene che l’esenzione di cui all’art. 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972 si applichi a tutti i compensi corrisposti per la riscossione di somme aventi carattere tributario. Lo stesso ente, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione nonché la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 26 gennaio 2007, è dell’avviso che il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio abbia natura tributaria. L’istante ritiene, conseguentemente, che l’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio all’agente incaricato della riscossione del diritto annuale rientri nel regime di esenzione dall’IVA. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che sono esenti dall’IVA “le operazioni relative alla riscossione dei tributi”. 3 La norma riconduce nell’ambito del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto il compenso (c.d. aggio) corrisposto ai soggetti incaricati del servizio di riscossione di entrate aventi natura tributaria, da parte degli enti impositori. La disposizione agevolativa subordina l’applicazione dell’esenzione alla circostanza che la prestazione a fronte della quale viene corrisposto l’aggio abbia ad oggetto la riscossione di entrate aventi carattere tributario. Sono, invece, assoggettati al regime di imponibilità agli effetti dell’IVA i corrispettivi versati per l’attività di riscossione di somme non aventi natura di entrate tributarie. Ciò posto, in merito al quesito oggetto di interpello si osserva che la riconducibilità dell’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale nell’ambito del regime di esenzione dall’IVA è subordinata alla verifica della natura tributaria del diritto annuale riscosso. Al riguardo, si fa presente che con risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007 l’Agenzia delle Entrate, in merito ad una fattispecie avente ad oggetto l’applicazione dell’imposta di bollo alle istanze di rimborso di diritti camerali, ha precisato, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005), che il diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha natura di entrata tributaria. Successivamente a tale documento di prassi, la giurisprudenza di legittimità ha confermato l’anzidetto orientamento interpretativo (cfr. Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 10469 del 23 aprile 2008) riaffermando, in sostanza, la natura tributaria dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio devoluti alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. 4 Quanto sopra rappresentato, si ritiene che l’aggio corrisposto dalle Camere di Commercio ai soggetti incaricati della riscossione del diritto annuale, in quanto relativo alla riscossione di un’entrata avente natura tributaria, rientri nel regime di esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 5) del DPR n. 633 del 1972. La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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L'articolo 10, numero 5) del DPR 633/1972 disciplina l'esenzione IVA per le operazioni di riscossione tributi, un istituto fondamentale per commercialisti che assistono Camere di Commercio e enti pubblici. La natura tributaria del diritto annuale camerale è rilevante per determinare l'applicabilità dell'esenzione IVA sui compensi di riscossione, distinguendo tra entrate tributarie e corrispettivi commerciali ordinari.

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